Incarto n. 10.2004.371/rol DA 3061/2004
Bellinzona 1 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Barbara Marelli per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DUF 1)
prevenuto colpevole di 1. correità in ripetuto furto
per avere, a scopo d'indebito profitto, in alcune occasioni, in correità con __________, sottratto cose mobili altrui al fine di appropriarsene e meglio:
1.1. a __________, il 3.11.2003, in danno del negozio __________, e con la correità di __________, chiedendo un'informazione alla cassiera e posizionandosi in modo tale che la medesima non potesse controllare quanto succedeva all'altra cassa, mentre il __________ prelevava il denaro dalla cassa registratrice, sottratto la somma di fr. 4'440.--;
1.2. a __________ il 2.11.2003, in almeno tre circostanze, in danno di sconosciuti giocatori del Casinò, facendo in modo di distrarli mentre il __________ prelevava con destrezza "fiches" di gioco dalla persona, sottratto cose mobili per un ammontare di ca. 1'500.-- franchi;
2. entrata illegale
per essere entrato in Svizzera il 31.10.2003 da un imprecisato valico del Cantone di Basilea privo di valido visto d'ingresso per il nostro Paese;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1 CP; 23 cpv. 1 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3061/2004 di data 13.09.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di 2 (due) anni. 2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di
(3) tre anni. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--. 4. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico
di __________ e __________.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 settembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1 marzo 2005 al quale ha presenziato unicamente il difensore __________, l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio/ 1° febbraio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale una riduzione della pena a trenta giorni di detenzione e, in via subordinata, la riduzione della pena al carcere preventivo sofferto; in ogni caso chiede che non venga inflitta la pena accessoria dell’espulsione e che le spese vengano poste a carico dello Stato;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 2, 41, 55, 63, 139 cifra 1 CP; 23 cpv. 1 LDDS; richiamato l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. correità in ripetuto furto
1.2. entrata illegale
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere condannato alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di entrata illegale per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3061/2004 del 13 settembre 2004.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuto furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3061/2004 del 13 settembre 2004.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo
sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
condanna ACCU 1 alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
il condannato è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Ufficio federale dell’immigrazione, Berna,
Sezione dei permessi e dell’immigarzione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale