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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.03.2005 10.2004.371

1. März 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·779 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

scopo di indebito profitto, in alcune occasioni sottatto cose mobili altrui ed essere entratao in Svizzera senza visto d'ingresso

Volltext

Incarto n. 10.2004.371/rol DA 3061/2004

Bellinzona 1 marzo 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Barbara Marelli per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DUF 1)  

prevenuto colpevole di    1.  correità in ripetuto furto

                                        per avere, a scopo d'indebito profitto, in alcune occasioni, in correità con __________, sottratto cose mobili altrui al fine di appropriarsene e meglio:

1.1.  a __________, il 3.11.2003, in danno del negozio __________, e con la correità di __________, chiedendo un'informazione alla cassiera e posizionandosi in modo tale che la medesima non potesse controllare quanto succedeva all'altra cassa, mentre il __________ prelevava il denaro dalla cassa registratrice, sottratto la somma di fr. 4'440.--;

1.2.  a __________ il 2.11.2003, in almeno tre circostanze, in danno di sconosciuti giocatori del Casinò, facendo in modo di distrarli mentre il __________ prelevava con destrezza "fiches" di gioco dalla persona, sottratto cose mobili per un ammontare di ca. 1'500.-- franchi;

   2.  entrata illegale

                                        per essere entrato in Svizzera il 31.10.2003 da un imprecisato valico del Cantone di Basilea privo di valido visto d'ingresso per il nostro Paese;

reati previsti                        dagli art. 139 cifra 1 CP; 23 cpv. 1 LDDS;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3061/2004 di data 13.09.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere

     preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di 2 (due) anni. 2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di

     (3) tre anni. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

     fr. 300.--. 4. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico

     di __________ e __________.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 settembre 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 1 marzo 2005 al quale ha presenziato unicamente il difensore __________, l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio/ 1° febbraio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale una riduzione della pena a trenta giorni di detenzione e, in via subordinata, la riduzione della pena al carcere preventivo sofferto; in ogni caso chiede che non venga inflitta la pena accessoria dell’espulsione e che le spese vengano poste a carico dello Stato;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 2, 41, 55, 63, 139 cifra 1 CP; 23 cpv. 1 LDDS; richiamato l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,

rispondendo                       ai quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  correità in ripetuto furto

                                        1.2.  entrata illegale

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere condannato alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di entrata illegale per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3061/2004 del 13 settembre 2004.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ripetuto furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3061/2004 del 13 settembre 2004.

condanna                         ACCU 1

                                    1.  alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo

                                        sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

condanna                         ACCU 1 alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

il condannato                     è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

                                        Ufficio federale dell’immigrazione, Berna,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigarzione, Bellinzona

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente:                                                                La segretaria

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  300.00            spese giudiziarie                 

                                        fr.                  400.00            totale

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