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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.05.2003 10.2002.341

22 mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·814 mots·~4 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.341/AMM DAP 2410/2002

Bellinzona 22 maggio 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, di __________ e __________, nato a __________ il __________ __________ __________, cittadino italiano, domiciliato ad __________, __________ __________ __________, celibe, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                        infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, negligentemente urtato contro un paletto e una recinzione metallica  ivi esistenti,

                                        reato previsto dagli art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC;

                                        sottrazione alla prova del sangue,

                                        per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto contro delle circostanze (vedi: dinamica e ora dell'incidente, bevande alcoliche sorbite ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue,

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;

fatti avvenuti                       __________ __________ 2002 a __________;

perseguito                         con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1000.–.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 21 ottobre 2002;

indetto                               il dibattimento per il 22 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale sottolinea che l'accusato – per altro incensurato – non era in stato di ebrietà, che egli è sempre stato rintracciabile da parte della polizia sul cellulare rimasto acceso tutta la notte e che l'interessato non poteva presumere che la polizia avrebbe ordinato la prova del sangue (avendo egli bevuto solo 2 o 3 birre); conclude per il proscioglimento dal reato di sottrazione alla prova del sangue e, quanto all'infrazione alle norme della circolazione, per una multa non superiore a fr. 500.–;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di

                                        1.1  infrazione alle norme della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra,

                                        1.2  sottrazione alla prova del sangue, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

                                        2.1  se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.                

                                    3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    4.  Il giudizio sugli oneri processuali.                                    

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che l'accusato, per il tramite del difensore, ha dichiarato il 23 maggio 2003 di rinunciare alla motivazione della sentenza;

visti                                   gli art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC; 91 cpv. 3 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

dichiara                           __________ __________

                                        autore colpevole d'infrazione alle norme della circolazione e di sottrazione alla prova del sangue, per i fatti compiuti a __________ il ____________________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del ____________________ 2002;

condanna                         __________ __________

                                        1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        2.  alla multa di fr. 1000.–,

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna                           al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Sezione della circolazione, Camorino (inc. __________), Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di __________ __________:

                                        fr.                     1000.–         multa

                                        fr.                       250.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.–         spese giudiziarie

                                        fr.                     1600.–         totale

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