Incarto n. 10.2002.341/AMM DAP 2410/2002
Bellinzona 22 maggio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e __________, nato a __________ il __________ __________ __________, cittadino italiano, domiciliato ad __________, __________ __________ __________, celibe, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di infrazione alle norme della circolazione,
per avere, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, negligentemente urtato contro un paletto e una recinzione metallica ivi esistenti,
reato previsto dagli art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC;
sottrazione alla prova del sangue,
per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto contro delle circostanze (vedi: dinamica e ora dell'incidente, bevande alcoliche sorbite ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue,
reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;
fatti avvenuti __________ __________ 2002 a __________;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1000.–.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 21 ottobre 2002;
indetto il dibattimento per il 22 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale sottolinea che l'accusato – per altro incensurato – non era in stato di ebrietà, che egli è sempre stato rintracciabile da parte della polizia sul cellulare rimasto acceso tutta la notte e che l'interessato non poteva presumere che la polizia avrebbe ordinato la prova del sangue (avendo egli bevuto solo 2 o 3 birre); conclude per il proscioglimento dal reato di sottrazione alla prova del sangue e, quanto all'infrazione alle norme della circolazione, per una multa non superiore a fr. 500.–;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l'imputato è autore colpevole di
1.1 infrazione alle norme della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 sottrazione alla prova del sangue, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.
3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che l'accusato, per il tramite del difensore, ha dichiarato il 23 maggio 2003 di rinunciare alla motivazione della sentenza;
visti gli art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC; 91 cpv. 3 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole d'infrazione alle norme della circolazione e di sottrazione alla prova del sangue, per i fatti compiuti a __________ il ____________________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del ____________________ 2002;
condanna __________ __________
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 1000.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Sezione della circolazione, Camorino (inc. __________), Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 1000.– multa
fr. 250.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 1600.– totale