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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.03.2003 10.2002.15

6 mars 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·694 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.15/AMM DAP 1197/1999

Bellinzona 6 marzo 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ __________, nato il __________ 1960 a  __________, cittadino kosovaro, richiedente l'asilo, coniugato, già in __________, ora d'ignota dimora;  

accusato di                        violazione della LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS

                                        per avere favorito l'entrata illegale in Svizzera di due connazionali attraverso un valico non autorizzato nella zona di __________ e privi del necessario visto d'entrata, mettendosi poi a loro disposizione per il loro trasporto con la vettura condotta da __________ __________, in direzione della Svizzera interna sul cui tragitto venivano però fermati;

fatti avvenuti                       a __________ __________ il 12 novembre 1998;

perseguito                         con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ 1999 emanato dal Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–.

                                        3.  All'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.

                                        4.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il 10 settembre 1997, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 9 giugno 1999;

indetto                               il dibattimento per il 6 marzo 2003, al quale l'accusato – regolarmente citato nelle vie edittali – non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS, 9 segg. e 273 segg. CPP;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.

                                    3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    4.  Il giudizio sugli oneri processuali.

dichiara                           __________ __________

                                        colpevole di violazione della LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti a __________ __________ il 12 novembre 1998 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 1999;

condanna                         __________ __________

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–.

inoltre                              non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il 10 settembre 1997, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP.

avverte                      –     le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

                                  –     il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

– __________ __________, nelle vie edittali, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, __________,  

e, alla crescita in giudicato della sentenza, a

                                        – Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        – Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        – Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta spese                    a carico di __________ __________

                                        fr.                       200.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.–         spese giudiziarie

                                    ./.  fr.                       500.–         cauzione versata                                                 

                                        fr.                          –.–         totale

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