Incarto n. 60.2010.277
Lugano 27 settembre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/30.8.2010 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un funzionario dello Stato in relazione all’apertura di un’inchiesta amministrativa-disciplinare;
richiamate le osservazioni 6.9.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante le quali comunica che l’istanza è prematura, riferita alla totalità dell’incarto;
richiamate le osservazioni 6/7.9.2010 del patrocinatore del funzionario sotto inchiesta, mediante le quali comunica che l’istanza appare prematura;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per reati contro l’integrità sessuale per fatti commessi su più anni nei confronti di alcuni minorenni (inc. MP __________). Il procedimento è nella fase istruttoria.
2. Con risoluzione del 17.8.2010, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deciso l’apertura di un’inchiesta amministrativa disciplinare a carico di PI 2, affidando la conduzione della stessa alla Sezione qui istante, che a questo scopo chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento. Il procuratore pubblico e il patrocinatore dell’accusato ritengono l’istanza prematura, considerato che anche le parti non hanno ancora accesso agli atti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).
5. L’istanza è di principio accolta. L’accesso agli atti è però limitato: temporalmente, dopo che anche l’accusato (ed il suo patrocinatore) avrà avuto accesso ai medesimi; materialmente, ai soli verbali dell’accusato, che un rappresentante dell’Ufficio istante potrà consultare, prendendo delle note, ma senza fotocopiarli. Dall’esame degli atti sono esclusi i documenti e atti relativi alle vittime.
6. Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria