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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.277

September 27, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·469 words·~2 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Sezione delle risorse umane quale istante

Full text

Incarto n. 60.2010.277  

Lugano 27 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/30.8.2010 presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un funzionario dello Stato in relazione all’apertura di un’inchiesta amministrativa-disciplinare;  

richiamate le osservazioni 6.9.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante le quali comunica che l’istanza è prematura, riferita alla totalità dell’incarto;

richiamate le osservazioni 6/7.9.2010 del patrocinatore del funzionario sotto inchiesta, mediante le quali comunica che l’istanza appare prematura;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per reati contro l’integrità sessuale per fatti commessi su più anni nei confronti di alcuni minorenni (inc. MP __________). Il procedimento è nella fase istruttoria.

                                   2.   Con risoluzione del 17.8.2010, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deciso l’apertura di un’inchiesta amministrativa disciplinare a carico di PI 2, affidando la conduzione della stessa alla Sezione qui istante, che a questo scopo chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento. Il procuratore pubblico e il patrocinatore dell’accusato ritengono l’istanza prematura, considerato che anche le parti non hanno ancora accesso agli atti.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Nel presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   L’istanza è di principio accolta. L’accesso agli atti è però limitato: temporalmente, dopo che anche l’accusato (ed il suo patrocinatore) avrà avuto accesso ai medesimi; materialmente, ai soli verbali dell’accusato, che un rappresentante dell’Ufficio istante potrà consultare, prendendo delle note, ma senza fotocopiarli. Dall’esame degli atti sono esclusi i documenti e atti relativi alle vittime.

                                   6.   Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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