Incarto n. 60.2010.222
Lugano 6 settembre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1°/9.7.2010 presentata dal
IS 1
tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d’accusa in data 10.12.2001 (__________) in relazione al procedimento di cui all’inc. __________.
2.Con la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere gli atti del procedimento surriferito.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.
5.L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa sarà allegato alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.
6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria