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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2010 60.2010.222

September 6, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·314 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti

Full text

Incarto n. 60.2010.222  

Lugano 6 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1°/9.7.2010 presentata dal

IS 1  

tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d’accusa in data 10.12.2001 (__________) in relazione al procedimento di cui all’inc. __________.

2.Con la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere gli atti del procedimento surriferito.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

5.L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa sarà allegato alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.

6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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