Incarto n. 60.2009.69
Lugano 20 marzo 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/20.2.2009 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia di un verbale d’interrogatorio di polizia;
premesso che la richiesta 17.2.2009 è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, segnalando parimenti di non avere osservazioni da formulare in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della segnalazione 23.10.2008 dell’IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di due persone per l’ipotesi di reato di danneggiamento (inc. MP __________), sfociato, tra l’altro, nel decreto di accusa 28.1.2009 – completato e modificato il 5.2.2009 –, emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (DA __________).
2. Con la presente istanza l’IS 1, per il tramite della lic. iur. __________ del Servizio giuridico, chiede la trasmissione, in copia, del verbale d’interrogatorio 9.1.2009 di polizia nell’ambito del quale quest’ultima è stata interrogata in qualità di rappresentante della qui istante e di teste.
Come esposto in entrata, il Ministero pubblico comunica di non avere osservazioni da formulare in merito.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale querelante e parte civile) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del verbale d’interrogatorio 9.1.2009 di __________ __________ (che in quell’occasione l’ha rappresentata), poiché il procedimento penale l’ha interessata personalmente in veste di querelante e di parte civile [cfr., al proposito, inc. MP __________ e modifica/complemento del decreto di accusa 28.1.2009 (DA __________) del 5.2.2009].
Copia del verbale d’interrogatorio richiesto viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
3. Intimazione:
__________
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria