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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.03.2009 60.2009.69

20. März 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·566 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. querelante / parte civile quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2009.69  

Lugano 20 marzo 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/20.2.2009 presentata dall’

IS 1  

  tendente ad ottenere copia di un verbale d’interrogatorio di polizia;  

premesso che la richiesta 17.2.2009 è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, segnalando parimenti di non avere osservazioni da formulare in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della segnalazione 23.10.2008 dell’IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di due persone per l’ipotesi di reato di danneggiamento (inc. MP __________), sfociato, tra l’altro, nel decreto di accusa 28.1.2009 – completato e modificato il 5.2.2009 –, emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (DA __________).

                                   2.   Con la presente istanza l’IS 1, per il tramite della lic. iur. __________ del Servizio giuridico, chiede la trasmissione, in copia, del verbale d’interrogatorio 9.1.2009 di polizia nell’ambito del quale quest’ultima è stata interrogata in qualità di rappresentante della qui istante e di teste.

                                         Come esposto in entrata, il Ministero pubblico comunica di non avere osservazioni da formulare in merito.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale querelante e parte civile) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del verbale d’interrogatorio 9.1.2009 di __________ __________ (che in quell’occasione l’ha rappresentata), poiché il procedimento penale l’ha interessata personalmente in veste di querelante e di parte civile [cfr., al proposito, inc. MP __________ e modifica/complemento del decreto di accusa 28.1.2009 (DA __________) del 5.2.2009].

                                         Copia del verbale d’interrogatorio richiesto viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

               __________

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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