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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.01.2010 60.2009.396

22 janvier 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·418 mots·~2 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.396  

Lugano 22 gennaio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/22.10.2009 presentata da

 IS 1 ,  

tendente ad ottenere copia di una decisione in materia penale relativa ad un curatelato;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 22/23.10.2009;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Con decreto d’accusa del 10.9.2008 (DA ) PI 2 è stato condannato per ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati. Nel decreto d’accusa è stato condannato anche al pagamento delle spese e ad un versamento alla parte civile.

2.Con la presente richiesta, IS 1, nella sua veste di curatore volontario (come risulta dalla decisione del 27.3.2006 della Commissione tutoria regionale  con sede a ), chiede di poter conoscere il dettaglio della sentenza emessa con decreto d’accusa.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso appare pacifico come il curatore, incaricato tra l’altro di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del curatelato ed assisterlo e consigliarlo nella sua difficile situazione finanziaria” (decisione 27.3.2009 della Commissione tutoria regionale  con sede a ), abbia un legittimo interesse giuridico a conoscere il dettaglio della condanna per decreto d’accusa, che in sostanza si limita ai dispositivi, in particolare quelli relativi alle aliquote, alle spese ed alla rifusione alla parte civile.

5.L’istanza è pertanto accolta. Fotocopia del DA  del 10.9.2008 sarà allegata alla presente decisione destinata all’istante.

6.Considerata la funzione ufficiale dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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