Incarto n. 60.2009.396
Lugano 22 gennaio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/22.10.2009 presentata da
IS 1 ,
tendente ad ottenere copia di una decisione in materia penale relativa ad un curatelato;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 22/23.10.2009;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Con decreto d’accusa del 10.9.2008 (DA ) PI 2 è stato condannato per ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati. Nel decreto d’accusa è stato condannato anche al pagamento delle spese e ad un versamento alla parte civile.
2.Con la presente richiesta, IS 1, nella sua veste di curatore volontario (come risulta dalla decisione del 27.3.2006 della Commissione tutoria regionale con sede a ), chiede di poter conoscere il dettaglio della sentenza emessa con decreto d’accusa.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso appare pacifico come il curatore, incaricato tra l’altro di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del curatelato ed assisterlo e consigliarlo nella sua difficile situazione finanziaria” (decisione 27.3.2009 della Commissione tutoria regionale con sede a ), abbia un legittimo interesse giuridico a conoscere il dettaglio della condanna per decreto d’accusa, che in sostanza si limita ai dispositivi, in particolare quelli relativi alle aliquote, alle spese ed alla rifusione alla parte civile.
5.L’istanza è pertanto accolta. Fotocopia del DA del 10.9.2008 sarà allegata alla presente decisione destinata all’istante.
6.Considerata la funzione ufficiale dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria