Incarto n. 60.2007.452
Lugano 13 dicembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 5/12.11.2007 presentata da
IS 1
richiedente l’incarto relativo ad un grave incidente occorso al fratello;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 8/12.11.2007;
preso atto della presa di posizione 20/23.11.2007 del tutore della vittima dell’infortunio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto a __________ in data 2.8.__________, che ha visto quale sfortunato protagonista il fratello del qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con due decreti di non luogo a procedere datati 5.12.2006 (NLP __________ e __________).
2. Con la presente istanza, il fratello della vittima dell’incidente chiede di poter ricevere copia dell’incarto e chiede informazioni sulle scarpe portate dal fratello.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, data la particolare situazione e le gravi ripercussioni per la vittima dell’infortunio occorsole sul lavoro, vista anche la presa di posizione del tutore, si deve eccezionalmente ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.
5. L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia è trasmesso in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, per la particolarità del caso.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario