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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2007 60.2007.452

December 13, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·467 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. fratello della vittima di un incidente quale istante

Full text

Incarto n. 60.2007.452  

Lugano 13 dicembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 5/12.11.2007 presentata da

IS 1  

richiedente l’incarto relativo ad un grave incidente occorso al fratello;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 8/12.11.2007;

preso atto della presa di posizione 20/23.11.2007 del tutore della vittima dell’infortunio;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto a __________ in data 2.8.__________, che ha visto quale sfortunato protagonista il fratello del qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con due decreti di non luogo a procedere datati 5.12.2006 (NLP __________ e __________).

                                   2.   Con la presente istanza, il fratello della vittima dell’incidente chiede di poter ricevere copia dell’incarto e chiede informazioni sulle scarpe portate dal fratello.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, data la particolare situazione e le gravi ripercussioni per la vittima dell’infortunio occorsole sul lavoro, vista anche la presa di posizione del tutore, si deve eccezionalmente ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.

                                   5.   L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia è trasmesso in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, per la particolarità del caso.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           Il segretario

60.2007.452 — Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2007 60.2007.452 — Swissrulings