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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.06.2006 60.2006.181

23 juin 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·444 mots·~2 min·3

Résumé

istanza di ispezione degli atti. università (a scopo scientifico) quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.181  

Lugano 23 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 11.5.2006 presentata dall’

, IS 1 ,  

tendente ad ottenere l’accesso ai dati relativi agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica;

richiamate le osservazioni 6/7.6.2006 del procuratore generale Bruno Balestra, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 8/9.6.2006 della Sezione esecuzione pene e misure, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’istituto universitario istante sta conducendo uno studio, su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (in seguito DFGP), sugli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica ed eventuali casi di recidiva. Come indicato nello scritto 11.5.2006, i dati raccolti saranno trattati in forma anonima garantendo la protezione dei dati.

                                   2.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   3.   Questa Camera ha già riconosciuto l’interesse giuridico legittimo della ricerca scientifica (decisione 8.9.2005, inc. __________; decisione 3.6.2005, inc. __________; decisione 21.9.2004, inc. __________; decisione 14.1.2004, inc. __________; decisione 3.2.2003, inc. __________; decisione 24.8.2001, inc. __________; decisione 9.11.2005, inc. __________).

                                         Anche i lavori preparatori della revisione del CPP riconoscono un interesse giuridico legittimo a chi intende svolgere studi scientifici (Messaggio dell’11.3.1987, n. 3163, p. 10).

                                   4.   Nel presente caso è pacifico l’interesse scientifico, a maggior ragione in considerazione dell’Istituto istante e del fatto che agisca su mandato del DFGP. Considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi riguardo al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso di tutti gli interessati.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. Ritenuto lo scopo della richiesta, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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