Incarto n. 60.2006.181
Lugano 23 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 11.5.2006 presentata dall’
, IS 1 ,
tendente ad ottenere l’accesso ai dati relativi agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica;
richiamate le osservazioni 6/7.6.2006 del procuratore generale Bruno Balestra, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 8/9.6.2006 della Sezione esecuzione pene e misure, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’istituto universitario istante sta conducendo uno studio, su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (in seguito DFGP), sugli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica ed eventuali casi di recidiva. Come indicato nello scritto 11.5.2006, i dati raccolti saranno trattati in forma anonima garantendo la protezione dei dati.
2. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3. Questa Camera ha già riconosciuto l’interesse giuridico legittimo della ricerca scientifica (decisione 8.9.2005, inc. __________; decisione 3.6.2005, inc. __________; decisione 21.9.2004, inc. __________; decisione 14.1.2004, inc. __________; decisione 3.2.2003, inc. __________; decisione 24.8.2001, inc. __________; decisione 9.11.2005, inc. __________).
Anche i lavori preparatori della revisione del CPP riconoscono un interesse giuridico legittimo a chi intende svolgere studi scientifici (Messaggio dell’11.3.1987, n. 3163, p. 10).
4. Nel presente caso è pacifico l’interesse scientifico, a maggior ragione in considerazione dell’Istituto istante e del fatto che agisca su mandato del DFGP. Considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi riguardo al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso di tutti gli interessati.
5. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. Ritenuto lo scopo della richiesta, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario