Incarto n. 80.2009.115
Lugano 17 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso dell’11 agosto 2009 contro la decisione del 10 luglio 2009 in materia di restituzione d’imposta.
Fatti
- con istanza del 18 agosto 2008, RI 1 ha chiesto all’Ufficio esazione e condoni la restituzione di complessivi fr. 11'095.95 più interessi del 5% a partire dal 9 novembre 2006;
- con decisione del 10 luglio 2009, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto l’istanza, contestando che il pagamento delle imposte da parte dell’istante sia avvenuta per errore, come esigono le disposizioni legali applicabili, e rilevando che peraltro le imposte pagate “erano pienamente dovute”;
- la decisione si concludeva con l’indicazione che “contro la presente decisione sono dati gli usuali rimedi giuridici di cui agli art. 206 LT rispettivamente 132 LIFD”;
- con ricorso dell’11 agosto 2009, RI 1 postula nuovamente la restituzione delle imposte in discussione, contestando le argomentazioni dell’autorità fiscale;
- nelle sue osservazioni del 24 settembre 2009 al ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibile il ricorso, rilevando che “nella fattispecie non sono adempiuti i requisiti di cui all’art. 206 cpv. 2 LT”;
Diritto
- secondo gli articoli 247 cpv. 3 LT e 168 cpv. 3 LIFD, se la domanda è respinta, l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione;
- trovano quindi applicazione gli articoli 206 LT e 132 LIFD;
- per gli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione;
- tuttavia, il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD);
- con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n. 80.96.00201 del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t; CDT n. 80.2002.00084 del 2 luglio 2002 in re F. C.R.);
- come detto, la legge esige che sia l’autorità fiscale a trasmettere il ricorso alla Camera, “con il consenso del reclamante e degli altri proponenti”;
- nella fattispecie, dalle osservazioni presentate dalla Divisione delle contribuzioni si evince che l’autorità fiscale non ritiene adempiuti i requisiti per la trasmissione del reclamo alla Camera di diritto tributario;
- senza il consenso dell’autorità fiscale, la Camera non può entrare nel merito del reclamo, considerandolo quale ricorso diretto;
- gli atti devono pertanto essere trasmessi all’Ufficio esazione e condoni per le decisioni di sua competenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Gli atti sono rinviati all’Ufficio esazione e condoni, perché entri nel merito del reclamo della contribuente.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: