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Ticino Camera di diritto tributario 17.08.2010 80.2009.115

17. August 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·635 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Procedura: reclamo, trasmissione alla CDT, solo con il consenso delle parti

Volltext

Incarto n. 80.2009.115

Lugano 17 agosto 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso dell’11 agosto 2009 contro la decisione del 10 luglio 2009 in materia di restituzione d’imposta.

Fatti

                                     -   con istanza del 18 agosto 2008, RI 1 ha chiesto all’Ufficio esazione e condoni la restituzione di complessivi fr. 11'095.95 più interessi del 5% a partire dal 9 novembre 2006;

                                     -   con decisione del 10 luglio 2009, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto l’istanza, contestando che il pagamento delle imposte da parte dell’istante sia avvenuta per errore, come esigono le disposizioni legali applicabili, e rilevando che peraltro le imposte pagate “erano pienamente dovute”;

                                     -   la decisione si concludeva con l’indicazione che “contro la presente decisione sono dati gli usuali rimedi giuridici di cui agli art. 206 LT rispettivamente 132 LIFD”;

                                     -   con ricorso dell’11 agosto 2009, RI 1 postula nuovamente la restituzione delle imposte in discussione, contestando le argomentazioni dell’autorità fiscale;

                                     -   nelle sue osservazioni del 24 settembre 2009 al ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibile il ricorso, rilevando che “nella fattispecie non sono adempiuti i requisiti di cui all’art. 206 cpv. 2 LT”;

Diritto                         

                                     -   secondo gli articoli 247 cpv. 3 LT e 168 cpv. 3 LIFD, se la domanda è respinta, l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione;

                                     -   trovano quindi applicazione gli articoli 206 LT e 132 LIFD;

                                     -   per gli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione;

                                     -   tuttavia, il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD);

                                     -   con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n. 80.96.00201 del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t; CDT n. 80.2002.00084 del 2 luglio 2002 in re F. C.R.);

                                     -   come detto, la legge esige che sia l’autorità fiscale a trasmettere il ricorso alla Camera, “con il consenso del reclamante e degli altri proponenti”;

                                     -   nella fattispecie, dalle osservazioni presentate dalla Divisione delle contribuzioni si evince che l’autorità fiscale non ritiene adempiuti i requisiti per la trasmissione del reclamo alla Camera di diritto tributario;

                                     -   senza il consenso dell’autorità fiscale, la Camera non può entrare nel merito del reclamo, considerandolo quale ricorso diretto;

                                     -   gli atti devono pertanto essere trasmessi all’Ufficio esazione e condoni per le decisioni di sua competenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Gli atti sono rinviati all’Ufficio esazione e condoni, perché entri nel merito del reclamo della contribuente.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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