Incarto n. 80.2001.00098
Lugano 14 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2001
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con scritto del 5 luglio 2001, in lingua tedesca, __________ __________ ha impugnato la decisione del 28 giugno 2001, con la quale l'Ufficio di tassazione di Locarno ha accolto il suo reclamo contro la tassa di diffida di fr. 30, posta a suo carico per non avere inoltrato tempestivamente la dichiarazione fiscale 2001/2002;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, come detto, l'Ufficio di tassazione ha accolto il reclamo del contribuente ed ha annullato la tassa di diffida contestata, con decisione del 28 giugno 2001;
- che, di conseguenza, il ricorso, con il quale il ricorrente postula l'annullamento della stessa tassa di diffida, appare privo d'oggetto;
- che, per economia di giudizio, si rinuncia a chiedere la traduzione del ricorso ed anche ad attribuire al ricorrente un termine per ritirare il gravame.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: