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Ticino Camera di diritto tributario 14.08.2001 80.2001.98

August 14, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·292 words·~1 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00098

Lugano 14 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2001

in materia di:                 tassa di diffida

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con scritto del 5 luglio 2001, in lingua tedesca, __________ __________ ha impugnato la decisione del 28 giugno 2001, con la quale l'Ufficio di tassazione di Locarno ha accolto il suo reclamo contro la tassa di diffida di fr. 30, posta a suo carico per non avere inoltrato tempestivamente la dichiarazione fiscale 2001/2002;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, come detto, l'Ufficio di tassazione ha accolto il reclamo del contribuente ed ha annullato la tassa di diffida contestata, con decisione del 28 giugno 2001;

                                     -   che, di conseguenza, il ricorso, con il quale il ricorrente postula l'annullamento della stessa tassa di diffida, appare privo d'oggetto;

                                     -   che, per economia di giudizio, si rinuncia a chiedere la traduzione del ricorso ed anche ad attribuire al ricorrente un termine per ritirare il gravame.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è privo d'oggetto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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