Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D6443/2009 Sen tenza dell ' 8 f e bb raio 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Contessina Theis, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), ed i figli C._______, nata il (…), e D._______, nato il (…), Siria, patrocinati dall'Avv. Bernhard Jüsi, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 settembre 2009 / N […].
D6443/2009 Pagina 2 Fatti: A. A.a L'interessato, di religione sunnita e di etnia curda, è nato nel governatorato di E._______ ed avrebbe vissuto dal 1973 al (…) 2008 a F._______ (Siria). Egli ha presentato domanda d'asilo in data 23 giugno 2008 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno, arrivando – secondo le sue dichiarazioni – dapprima in Turchia a piedi per poi proseguire per mezzo di un TIR da Istanbul (Turchia) fino in Svizzera ignaro degli Stati attraverso i quali sarebbe transitato (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2008 di A._______ [di seguito: verbale 1], pagg. 1 e 5 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto sarebbe ingiustamente ricercato dalle autorità siriane. Egli sarebbe stato dapprima arrestato e trattenuto per un mese e undici giorni dopo gli scontri avvenuti nel marzo 2004 presso lo stadio a F._______. Inoltre, a seguito di questi scontri, in occasione della vigilia del Nawruz, avrebbe soccorso un ferito da arma da fuoco e l'avrebbe trasportato all'ospedale offrendosi di donare il sangue, e questo contro il volere della polizia. Il (…) 2008 sarebbe stato fermato dai servizi di sicurezza ed e sarebbe stato interrogato, picchiato e umiliato in quanto sarebbe stato a conoscenza dell'identità dell'autore degli spari della vigilia del Nawruz. In giorno seguente, grazie all'intervento dei suoi familiari e ad una lauta somma di denaro, sarebbe stato rilasciato. In data (…) 2008, i familiari lo avrebbero informato che degli agenti dei servizi di sicurezza lo avrebbero cercato presso la sua dimora; quindi si sarebbe recato presso dei familiari in un villaggio chiamato G._______ (Siria) e di lì la decisione di espatriare (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.; verbale d'audizione dell'8 ottobre 2008 di A._______ [di seguito: verbale 2], pagg. 410). A.b La moglie B._______, di religione sunnita e di etnia curda, originaria di F._______, sentita separatamente, ha dichiarato di non avere dei motivi personali per chiedere asilo (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2008 di B._______ [di seguito: verbale 3], pagg. 4 seg. e verbale d'audizione dell'8 ottobre 2008 di B._______ [di seguito: verbale 4], pagg. 46), ma di essere espatriata in sostanza a causa dei problemi riscontrati in patria da suo marito. Ella ha inoltre dichiarato che in occasione di una delle tre visite effettuate a casa sua da parte delle
D6443/2009 Pagina 3 autorità siriane con l'obbiettivo di trovare suo marito, sarebbe stata prelevata, trattenuta per due ore, nonché interrogata in compagnia di suo cognato – il quale sarebbe stato picchiato – per poi essere successivamente rilasciata. Dopo detto episodio si sarebbe dunque trasferita a casa dei genitori in vista dell'espatrio (cfr. verbale 3, pag. 1 e verbale 4, pagg. 46). A.c Il (…) B._______ ha dato alla luce C._______. A.d In allegato alla loro domanda d'asilo, A._______ e B._______ hanno depositato il certificato di matrimonio, l'estratto dell'iscrizione familiare, la dichiarazione di matrimonio ed il certificato d'identità di entrambi. A.e Il (…) 2009 è stata trasmessa una richiesta d'informazione all'Ambasciata svizzera a Damasco. In data (…) 2009 quest'ultima ha allestito un rapporto informativo destinato all'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM). Con lettera del 17 luglio 2009, i richiedenti sono stati invitati a comunicare le loro osservazioni inerenti ai risultati di tale misura, dandovi poi seguito con scritto del 27 luglio 2009. B. Con decisione dell'11 settembre 2009, notificata agli interessati in data 14 settembre 2009 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso la Siria, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 13 ottobre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 ottobre 2009), i richiedenti sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per procedere ad un'ulteriore audizione degli interessati oppure l'espletamento di detta audizione tramite codesto Tribunale, nonché la concessione dell'asilo, rispettivamente, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal pagamento dell'anticipo rispettivamente, secondo il senso, domanda di accordo del gratuito patrocinio (cfr. ricorso, pag. 15).
D6443/2009 Pagina 4 A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti: uno scritto del (…) 2008 dell'Organizzazione curda per la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in Siria che ricapitolerebbe i fatti accaduti il (…) 2008 a F._______ (con relativa tradizione in tedesco) apparso sul sito internet (…) (allegato 4); un articolo di Michael Kirschner, pubblicato nella rivista ASYL Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und Praxis (ASYL 3/08), pag. 11, intitolato "CountryoforigininformationStandards als Qualitätskriterium im Schweizer Asylverfahren" (allegato 5); uno scritto del (…) 2009 del partito curdo Yekiti sezione svizzera che attesterebbe la qualità di membro di A._______ dal (…) 2008 (allegato 6); due foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione a Berna (Svizzera) del (…) 2009 ed un articolo con relativa traduzione intitolato "Gedenken an März Protest in der Schweiz, vor der Französischen Botschaft" apparsi sul sito internet (…), nonché uno scritto del (…) 2009 dell'Organizzazione curda svizzera intitolato "Erklärung an die Schweizer und Weltöffentlichkeit" (allegato 7); foto di una manifestazione a Berna del (…) 2008 alla quale il ricorrente avrebbe partecipato ed uno scritto del partito Yekiti svizzero intitolato "Zum Menschenrechtstag 2008: Die kurdische Situation in Syrien verschlechtert sich" (allegato 8); foto del ricorrente in occasione della distribuzione di volantini a Lugano (Svizzera) del (…) 2008 ed un esemplare dei volantini distribuiti intitolato "Appello a tutti i lavoratori per la realizzazione della democrazia" del (…) 2008 (allegato 9); foto apparse sul sito internet (…) degli scontri avvenuti in Siria il 20 marzo 2009 (allegato 10); rapporto del CDF (Comittees for the defense of democracy freedoms and human rights in Syria) del 29 settembre 2009 apparso sul sito internet http://yekitimedia.org/de ed un articolo apparso sul sito internet (…) con relativa traduzione intitolato "Die Kuridische
D6443/2009 Pagina 5 demokratische Progressive Partei in Syrien und die Verordnung (49) für das Jahr in der Schweiz" (allegato 11); D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 20 ottobre 2009, ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura. E. Con decisione incidentale del 21 dicembre 2009, il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 21 gennaio 2010. Contestualmente il Tribunale ha rinunciato a prelevare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. F. Con risposta del 15 gennaio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il (…), la ricorrente ha dato alla luce il suo secondo figlio D._______. H. Il Tribunale, con ordinanza del 23 agosto 2011, ha invitato l'autorità inferiore a presentare eventuali osservazioni entro il 6 settembre 2011 visti i bisogni di causa ed in particolare il tempo trascorso, nonché la situazione attuale in Siria. I. Con decisione del 6 settembre 2011, l'UFM ha riesaminato parzialmente la sua decisione dell'11 settembre 2009 annullando i punti 1 e 4 del dispositivo della decisione impugnata, riconoscendo ai ricorrenti la qualità di rifugiato ed ammettendoli provvisoriamente, ritenendo attualmente inammissibile l'allontanamento degli stessi verso la Siria. J. Con ordinanza del 9 settembre 2011, il Tribunale ha invitato gli insorgenti ad informarlo per iscritto entro il 15 settembre 2011 sulla loro intenzione di mantenere il ricorso relativamente ai punti 2 e 3 della decisione impugnata. K. Con scritto del 14 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 settembre 2011), i ricorrenti hanno dichiarato di voler
D6443/2009 Pagina 6 mantenere il gravame nei punti restanti della decisione impugnata dell'UFM. L. Con ordinanza del 28 settembre 2011, il Tribunale ha invitato l'UFM ad esprimersi entro il 7 ottobre 2011 in merito allo scritto del 14 settembre 2011. M. Con presa di posizione del 14 ottobre 2011, trasmessa al ricorrente per conoscenza, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.
D6443/2009 Pagina 7 Vista la nascita del figlio D._______ degli insorgenti dopo l'inoltro dell'atto ricorsuale, esso viene incluso nella presente procedura. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può, svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua. Pertanto la presente sentenza può essere redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo ai ricorrenti stata riconosciuta la qualità di rifugiato e concessa l'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 6 settembre 2011, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto i seguenti fatti: il (…) 2008, il richiedente si sarebbe trovato per strada quando è scoppiata una sparatoria; la polizia e gli agenti di sicurezza dello Stato si sarebbero trovati sul posto; l'interessato avrebbe caricato un ferito sulla sua automobile e l'avrebbe trasportato all'ospedale. Il (…) 2008, il richiedente sarebbe stato arrestato e condotto alla sede del servizio di sicurezza
D6443/2009 Pagina 8 dello Stato dove sarebbe stato trattenuto per un giorno, interrogato e maltrattato. In seguito, grazie all'intervento di un parente, sarebbe stato rilasciato. Il (…) 2008, mentre si trovava al lavoro, un parente gli avrebbe telefonato per informarlo che degli agenti sarebbero venuti a casa a cercarlo. Allora l'interessato avrebbe lasciato F._______ per rifugiarsi presso dei conoscenti nel villaggio di G._______. Le autorità sarebbero tornate più volte a cercarlo al domicilio della sua famiglia. La richiedente, da parte sua, avrebbe dichiarato di non avere motivi personali e di aver lasciato il suo Paese a causa delle difficoltà di suo marito con le autorità. Ella avrebbe confermato sostanzialmente le dichiarazioni del marito ed avrebbe dichiarato di essere stata anch'essa condotta una volta al posto di polizia per essere interrogata. Vista la situazione, il richiedente e sua moglie sarebbero espatriati. 5.2. L'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come inverosimili. In particolare, il richiedente avrebbe rilasciato dichiarazioni contraddittorie sul decorso degli eventi del (…) 2008 affermando in un primo momento che la sparatoria si sarebbe svolta nel pomeriggio ed in un secondo momento che quest'ultima avrebbe avuto luogo in serata. Inoltre, avrebbe visto i veicoli delle autorità prima di sentire la sparatoria, mentre durante la seconda audizione avrebbe affermato il contrario. Pure contraddittorie risulterebbero le dichiarazioni circa il suo arresto avvenuto in data (…) 2008. Egli avrebbe dapprima affermato di essere stato arrestato sul posto di lavoro e condotto dinanzi agli agenti di sicurezza dello stato, mentre poi avrebbe indicato che si sarebbe già trovato nel centro di sicurezza dello Stato poiché sarebbe stato convocato per ragioni professionali. Inoltre l'UFM ha ritenuto strano che il ricorrente non fosse stato a conoscenza dell'entità della somma apparentemente pagata da suo zio per liberarlo. Sempre l'UFM ha ritenuto che, seppure in segreto, il ritorno del richiedente al suo domicilio nel mentre che si era nascosto nel villaggio di G._______, non sarebbe un comportamento compatibile con il pericolo a cui sarebbe stato apparentemente esposto. Inoltre, per l'autorità inferiore, il fatto di non aver menzionato durante la seconda audizione la sua incarcerazione del (…) sarebbe un indizio dell'infondatezza delle sue argomentazioni.
D6443/2009 Pagina 9 Il richiedente ha dichiarato che le autorità siriane lo avrebbero ricercato attivamente e che avrebbe lasciato illegalmente il proprio Paese. Dette allegazioni sarebbero state confutate dalle informazioni ottenute dall'Ambasciata svizzera a Damasco, secondo cui il (…) 2008 l'interessato avrebbe lasciato legalmente la Siria per recarsi in Russia, non sarebbe ricercato dalle autorità siriane, nonché possederebbe un passaporto siriano rilasciato nel (…). Peraltro, richiamato a prendere posizione in merito, avrebbe spiegato di non essere probabilmente ricercato ufficialmente aggiungendo che ciò non significherebbe nulla, poiché i servizi segreti non avrebbero bisogno di un mandato per arrestare una persona. Avrebbe poi precisato che la persona che lo avrebbe aiutato a venire in Svizzera gli avrebbe raccomandato di non rivelare nulla sul suo passaporto che peraltro sarebbe un falso. Sempre su consiglio di detta persona il richiedente avrebbe fornito indicazioni false riguardanti il suo viaggio. Per quanto riguarda la richiedente, l'Ufficio ha ritenuto che quest'ultima avrebbe fornito spiegazioni poco chiare sulla data in cui sarebbe stata condotta al posto di polizia per essere interrogata. Per giunta, ella non ricorderebbe in quale momento della giornata sarebbe stata arrestata. In conclusione, secondo l'UFM, le allegazioni dell'interessato non sarebbero suffragate da alcuna prova e quindi insufficienti a modificare la sua valutazione, secondo cui il richiedente non avrebbe reso verosimili i pregiudizi ed i relativi timori addotti. Per queste ragioni, l'autorità inferiore ha ritenuto che le allegazioni del richiedente sarebbero contrarie alla realtà e pertanto sarebbero considerate inverosimili. Di conseguenza le dichiarazioni della richiedente in merito ai problemi avuti a causa di suo marito ricercato dalle autorità siriane non sarebbero credibili. Nel complesso le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. 5.3. Con ricorso i ricorrenti hanno contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM. Il ricorrente ha affermato che il (…) 2008 la sparatoria avrebbe avuto luogo al crepuscolo. In occasione della sua seconda audizione l'insorgente avrebbe dichiarato che gli scontri si sarebbero verificati all'incirca alle ore 19:45, mentre nella prima audizione avrebbe parlato di pomeriggio. Le due dichiarazioni non sarebbero contraddittorie in quanto la nozione di crepuscolo sarebbe compresa nel concetto di pomeriggio. In aggiunta, il ricorrente ha sottolineato che l'interprete nella seconda
D6443/2009 Pagina 10 audizione avrebbe manifestato delle difficoltà di comprensione del dialetto parlato dal ricorrente. Di conseguenza, vista la difficoltà di comprensione delle dichiarazioni del ricorrente, l'analisi della verosimiglianza avrebbe dovuto essere analizzata nell'interezza degli eventi indicati piuttosto che soffermarsi su contraddizioni di nozioni e concetti. Altresì, testimone della inidoneità della condotta dell'audizione dell'8 ottobre 2008 sarebbe il fatto che l'auditore avrebbe più volte interrotto l'insorgente allorquando egli stava raccontando gli eventi in maniera troppo dettagliata. Detto comportamento dell'auditore avrebbe avuto come obiettivo quello di rendere insicuro il ricorrente e di coglierlo in contraddizione. A causa di ciò e delle scaglionate interruzioni volte a delucidare le contraddizioni rilevate dall'auditore, l'insorgente non avrebbe avuto modo di accennare all'arresto subito nel (…). Per questi motivi, l'audizione dovrebbe essere ripetuta conformemente al senso di quanto sopra esposto. Per quanto riguarda l'arresto del (…) 2008, l'UFM avrebbe erroneamente rilevato una contraddizione dovuta esclusivamente ad una traduzione incompleta. Infatti il giorno dell'arresto, con la scusa di commissionargli un trasporto verso H._______, gli agenti avrebbero approfittato per interrogarlo sui fatti accaduti il (…) 2008. In questa ottica, l'affermazione del ricorrente tendente ad indicare che il giorno dell'arresto si trovasse in giro non riscontrerebbe contraddizioni. Il ricorrente indica per giunta che il di lui zio avrebbe per il mezzo di un'altra persona versato una somma ingente di denaro per ottenere la liberazione del nipote. Pertanto, l'insorgente non sarebbe stato parte attiva alla trattazione e non sarebbe dunque illogico non conoscere il valore della somma, tanto più che si tratterebbe di una pratica certo diffusa ma comunque illegale. Constatata l'importanza per l'UFM di detto evento, l'insorgente ha indicato nell'atto ricorsuale che, dopo alcune verifiche, la somma versata si aggirerebbe attorno ai mille franchi. Infine, gli insorgenti contestano quanto sostenuto dall'UFM in relazione alle dichiarazioni della ricorrente. Infatti, nonostante quest'ultima sia analfabeta, sarebbe riuscita a localizzare il suo arresto due giorni dopo la perquisizione avvenuta nella di lei dimora, seppur non riuscendo ad indicare le date esatte. Ulteriori dettagli dell'interrogatorio al quale è stata sottoposta non avrebbe semplicemente potuto fornirli giacché avrebbe perso conoscenza non appena suo cognato sarebbe stato picchiato per ritrovarsi con il labbro sanguinante. Di conseguenza, sarebbe comprensibile che ella non abbia potuto fornire ulteriori elementi.
D6443/2009 Pagina 11 Altresì, secondo il ricorrente, è a torto che l'UFM avrebbe ritenuto incomprensibile che lui, dopo essere fuggito a G._______, avrebbe fatto ritorno a casa a F._______. Secondo lui non vi sarebbe nulla di illogico nel recarsi a casa dei suoi genitori con le dovute precauzioni e per un tempo limitato a quindici minuti per poi procedere all'espatrio. Invero, il fatto di aver aspettato due mesi prima di procedere all'espatrio sarebbe giustificato dal tempo di preparazione necessario per pianificarlo, accedere ai documenti necessari ed trovare un viaggio adeguato, visto lo stato interessante della moglie (segnatamente trovare un passatore affidabile, negoziare il costo del viaggio, procurarsi i documenti e racimolare i soldi necessari). Quo al rapporto informativo dell'Ambasciata svizzera a Damasco, come già indicato nelle loro osservazioni del 27 luglio 2009, gli insorgenti hanno reiterato il fatto che il ricorrente sarebbe effettivamente ricercato e che in Siria non sarebbe condizione imperativa iscrivere ufficialmente il ricercato su di un registro. Sarebbe dunque fatto notorio che in detto Paese vi sarebbero svariati servizi di sicurezza ed alcuni non avrebbero registri trasparenti ed affidabili, nonché non utilizzerebbero il mandato d'arresto. Inoltre i documenti di viaggio procuratigli dal passatore sarebbero dei falsi ed ottenuti in modo illegale. I ricorrenti hanno contestato l'affidabilità e la consistenza delle informazioni ottenute nel Paese d'origine (Country of origin information [COI]) rinviando all'articolo di Kirschner in allegato al ricorso. Hanno sostenuto che l'utilizzo del COI non rispetterebbe il principio della parità delle armi vista l'inaccessibilità al ricorrente a detti documenti e la mancanza di indicazione della fonte delle informazioni, lacune queste che porterebbero ad una violazione del diritto di essere sentito. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe dovuto verificare dette informazioni con ulteriori fonti od accessibili COI. Le dichiarazioni false relative al viaggio di espatrio si giustificherebbero dalle indicazioni da loro ottenute dal passatore che gli avrebbe consigliato di falsare le allegazioni concernenti il viaggio d'espatrio. Pertanto, avrebbero preso l'aereo dall'aeroporto con dei passaporti falsi proprio perché oggetti di ricerca da parte del servizio di sicurezza. Per questi motivi, le dichiarazioni del ricorrente non sarebbero contraddittorie, le discrepanze rilevate dall'UFM non sussisterebbero più, nonché le risposte fornite alle differenti domande sarebbero dettagliate. Non si può quindi arrivare a dire che il tutto non è verosimile. Peraltro, il ricorrente ha fatto presente di aver continuato ad esercitare la sua attività politica in Svizzera – a causa della quale avrebbe già subito un arresto nel suo Paese d'origine – a favore del popolo curdo e si
D6443/2009 Pagina 12 sarebbe anche iscritto al partito curdo per l'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat [PYD]) della sezione svizzera. In Svizzera avrebbe partecipato a tre manifestazioni delle quali, foto e articoli sarebbero apparse anche su internet ed avrebbe altresì distribuito volantini a sostegno della causa curda. Con questo la sua posizione in Siria sarebbe diventata ancora più a rischio. Egli avrebbe reso dichiarazioni verosimili e pertinenti in materia d'asilo e si considererebbe pertanto un rifugiato, mentre alla moglie sarebbe da riconoscere una persecuzione riflessa a causa della condizione del marito e la susseguente qualità di rifugiato, per il che, in assenza di motivi d'esclusione, le si dovrebbe concedere l'asilo. 5.4. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che in merito al tipo di attività politica esercitata del ricorrente dopo il suo arrivo in Svizzera e le relative manifestazioni alle quali quest'ultimo avrebbe partecipato, non si può escludere che le autorità statali siriane osservino l'attivismo di chi è in esilio e che critica il regime in loco. Per contro, viste le numerose attività politiche intraprese da cittadini siriani in esilio, sarebbe escluso che ognuno venga sorvegliato ed identificato da dette autorità. Infatti, esse s'interesserebbero solo ad identificare le persone di cui il comportamento comporterebbe una minaccia seria e reale per il regime in loco. Delle attività, come quella svolta dall'insorgente, quali la partecipazione regolare a delle manifestazioni, la distribuzione di volantini, nonché una pubblicazione occasionale non fonderebbero un pericolo per la persona in caso di rientro in Siria. Peraltro sembrerebbe che il ricorrente avesse già esercitato delle attività politiche in Svizzera prima dell'inchiesta condotta dall'Ambasciata in loco, per il che le informazioni ottenute avrebbero permesso di concludere che quest'ultimo non sarebbe ricercato in Siria. Per quanto riguarda le pubblicazioni su internet, l'autorità inferiore ha sottolineato che il succitato modo di comunicazione sarebbe un mezzo mediatico al quale avrebbero accesso milioni di persone, nonché quotidianamente centinaia di nuovi siti internet sarebbero creati. Tenuto conto di questa realtà sarebbe altamente improbabile che le autorità siriane sorveglino in maniera globale e mirata tutti i documenti apparsi su internet. Per queste ragioni, le sue attività politiche svolte in esilio non costituirebbero una minaccia concreta in caso di rientro in patria. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 5.5. Nella decisione di riesame parziale del 6 settembre 2011, l'autorità inferiore ha ritenuto che, vista l'evoluzione della situazione in corso di
D6443/2009 Pagina 13 procedura, gli insorgenti adempiono le condizioni per essere riconosciuti come rifugiati. Ciononostante dei motivi d'esclusione giusta l'art. 54 LAsi farebbero ostacolo alla concessione dell'asilo. 5.6. Nello scritto del 14 settembre 2011 con il quale i ricorrenti hanno espresso la loro volontà di mantenere il ricorso, gli insorgenti hanno indicato che il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo sarebbe da attribuire unicamente al ricorrente in quanto sarebbe l'unico che riunisce dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Detto comportamento non potrebbe pertanto essere attribuito anche alla moglie, per il che ella non avrebbe motivi di esclusione. Infatti, oltre a motivi sopraggiunti antecedentemente alla fuga, ella si avvarrebbe pure di una persecuzione riflessa e di conseguenza si dovrebbe concedere l'asilo alla ricorrente ed ai rispettivi figli. Infine, gli insorgenti hanno chiesto di riconoscere la verosimiglianza dei motivi d'asilo del marito relativi agli eventi precedenti all'espatrio. 6. Gli insorgenti sostengono avantutto che la condotta dell'audizione sui motivi d'asilo del ricorrente andrebbe ripetuta in quanto l'interprete avrebbe manifestato delle difficoltà nel comprendere quest'ultimo e l'auditore avrebbe avuto un atteggiamento atto a rendere il ricorrente insicuro per coglierlo in contraddizione. Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali censure di natura formale. A questo proposito va non di meno osservato che al ricorrente sono stati tradotti e riletti entrambi i verbali d'audizione, nonché sottoposti per eventuali correzioni. Firmando i verbali, il ricorrente attesta la loro conformità alle sue dichiarazioni. Inoltre, il rappresentante dell'istituzione di soccorso che ha assistito all'audizione federale non ha formulato alcuna osservazione nel senso. Di conseguenza, non vi è luogo di espletare un'ulteriore audizione del ricorrente. Ciò posto, la censura sollevata, per essere infondata, va respinta. 7. 7.1. Per quanto attiene al merito, si osserva che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza
D6443/2009 Pagina 14 ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 7.2. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. 8. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia
D6443/2009 Pagina 15 d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda i festeggiamenti della vigilia del Nawruz del (…) 2008 il ricorrente si è contraddetto asserendo in un primo momento di aver scorto i due veicoli appartenenti alle autorità e successivamente di aver udito degli spari, mentre in un secondo momento ha indicato di aver udito gli spari, di essersi fermato con l'automobile dopodiché ha scorto le auto delle autorità che in quel momento sopraggiungevano (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 4). Non collimanti sono pure le dichiarazioni rilasciate circa l'arresto del (…) 2008. Durante l'audizione sommaria, ha dichiarato di essere stato arrestato sul posto di lavoro, nonché di essere stato trasportato negli uffici del servizio di sicurezza, per poi dichiarare invece nell'audizione federale di essere stato convocato al posto di sicurezza con il pretesto di commissionargli un trasporto, quindi si sarebbe recato spontaneamente alla polizia e lì sarebbe stato poi condotto in una cella sotterranea (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 7 seg.). Altresì, oltre a non sapere fornire ulteriori dettagli sulla transazione di denaro avvenuta grazie all'aiuto dello zio paterno, quando in particolare è stato interrogato sulla modalità con la quale dalla cella abbia potuto contattare lo zio per informarlo dell'arresto avvenuto e della possibilità di corrompere il funzionario della prigione, egli è rimasto vago non fornendo alcun dettaglio e adducendo inspiegabilmente che lo zio aveva contattato un intermediario che lavorava tra le autorità e le persone che avrebbe pagato detta persona per intervenire (cfr. verbale 2, pag. 9). Il ricorrente ha dichiarato poi di essere fuggito il (…) 2008 a G._______ subito dopo aver ricevuto una chiamata di suo fratello che lo avvisava dell'avvenuta visita degli agenti del servizio di sicurezza alla sua dimora. In seconda audizione ha poi aggiunto che anche i colleghi lo avrebbero avvisato della visita di detti agenti al posto di lavoro. Queste visite avrebbero finalmente convinto il ricorrente a fuggire, temendo di essere trovato (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 9). I parenti di G._______ che lo avrebbero ospitato sarebbero stati in contatto con la sua famiglia a F._______. Per questo motivo, egli sarebbe stato informato del fatto che agenti di sicurezza si sarebbero recati a più riprese, talvolta fino a due volte al giorno, a casa del ricorrente a F._______ durante il periodo in cui si nascondeva a G._______ (cfr. verbale 2, pag. 10). Nell'atto di ricorso ha sostenuto che i due mesi trascorsi a G._______ sarebbero stati
D6443/2009 Pagina 16 necessari per organizzare il viaggio di espatrio. Come rettamente rilevato dall'UFM, il fatto di aver fatto ritorno a casa sua a F._______, seppur per pochissimo tempo e con le dovute precauzioni, non è compatibile con il timore allegato che sarebbe talmente serio da obbligarlo a vivere due mesi lontano dalla sua famiglia. Inoltre, due o tre giorni dopo la fuga del marito, la moglie si sarebbe trasferita nella casa dei di lei famigliari (cfr. verbale 2, pag. 10). Il marito ha dunque allegato che la moglie avrebbe solo ricevuto una visita degli agenti durante i due o tre giorni allorquando si trovava ancora al domicilio del ricorrente e dunque prima di trasferirsi dai suoi genitori (cfr. verbale 2, pag. 10). Sarebbe a dire che gli agenti si sarebbero sempre recati a casa del ricorrente e non a casa dei genitori della ricorrente (cfr. verbale 1, pag. 10). Vi è modo dunque di concludere che risulta poco logico che il ricorrente si sia recato proprio a casa dei genitori sapendo che detto luogo era stato a più riprese controllato. Sarebbe stato invece forse più logico se il ricorrente si fosse recato a casa della famiglia della moglie in quanto ivi non sarebbero avvenute visite nel senso. Sulla base di quanto esposto e delle contraddizioni rilevate, visto nel suo insieme, v'è da concludere che i motivi originari a sostegno della sua domanda d'asilo non possono essere ritenuti rispondere ai criteri di verosimiglianza. A titolo abbondanziale, è d'uopo constatare l'infondatezza della censura tendente a contestare il rapporto informativo dell'Ambasciata a Damasco. Infatti, risulta che l'insorgente non sarebbe stato ricercato da organi ufficiali del regime. Il fatto che potrebbe essere ricercato da servizi paralleli e non legittimati non trova nella fattispecie rilevanza vista la manifesta inverosimiglianza dei motivi a fondamento della sua domanda d'asilo, per il che anche contestare il rapporto d'Ambasciata può risultare un esercizio che non giova alla sua causa. Oltracciò, occorre rilevare che le informazioni ottenute dall'Ambasciata quo al viaggio di espatrio sono state confermate dal ricorrente quando fu sentito in merito. Egli ha infatti ammesso di aver lasciato il territorio legalmente, ancorché con un passaporto falso, tramite l'aeroporto di Damasco. Vi è da rilevare che già allo stadio della prima audizione e poi durante la seconda, l'insorgente aveva inventato e reiterato le circostanze del suo viaggio d'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 10 seg.). Tale comportamento non può essere giustificato – come hanno sostenuto i ricorrenti nell'atto di ricorso – con la semplice affermazione di seguire alla lettera le indicazioni del passatore ma piuttosto con l'intenzione d'avvalorare la sua domanda d'asilo visto che una persona ricercata avrebbe avuto come unica
D6443/2009 Pagina 17 soluzione quella di lasciare il Paese d'origine in maniera illegale. Di conseguenza, si può partire dal presupposto che se fosse stato realmente ricercato non sarebbe espatriato nel modo suesposto. In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario relativo a A._______ il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato a A._______ per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ovvero per le attività politiche svolte in Svizzera. Implicitamente, è stata estesa la sua qualità di rifugiato a sua moglie giusta l'art. 51 cpv. 1 LAsi. Giusta l'art. 37 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), l'inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l'art. 51 cpv. 1 LAsi avviene soltanto se, in applicazione dell'art. 5 LAsi, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi (cfr. anche art. 5 OAsi 1; WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.19 e 11.22, pagg. 532 segg.). Occorre dunque esaminare se la ricorrente ha dei motivi a sostegno della sua domanda d'asilo. 9.1. Quo ai motivi personali allegati, ella ha indicato a più riprese nelle audizioni di non avere motivi propri (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 4). Ha indicato che i suoi motivi d'asilo derivano strettamente dalle attività allegate dal marito. Queste, come visto sopra, risultano inverosimili. Nondimeno nell'atto di ricorso, la ricorrente è dell'opinione che sarebbe stata arrestata ed interrogata a causa della situazione del marito. Ora, ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi esposti precedentemente a fondamento della domanda d'asilo di suo marito (cfr. consid. 8), anche i suoi di lei non possono trovare diverso apprezzamento. Lei stessa ha peraltro fornito divergenti versioni sulle date delle differenti visite delle
D6443/2009 Pagina 18 autorità siriane alla sua dimora, indicando nella prima audizione che in tutto gli agenti del servizio di sicurezza si sarebbero recati tre volte alla loro dimora (cfr. verbale 1, pag. 5), per poi indicare in un secondo tempo che le visite sarebbero state solo due, contraddicendosi pure sulle date. Nella prima audizione ha indicato che quattro o cinque giorni dopo l'arresto del marito, ossia il (…) o il (…) 2008, le autorità sarebbero venute a casa a cercarlo. Dopo questa visita le autorità sarebbero tornate ancora due volte (cfr. verbale 1, pag. 4). In occasione di una di queste due successive visite ella sarebbe stata arrestata in compagnia di suo cognato. Detto fatto sarebbe accaduto due giorni dopo la prima visita, ossia il (…) 2008 o il (…) 2008 (cfr. verbale 1, pag. 5). Non vi è dunque traccia di quando sia avvenuta la terza visita considerato che la ricorrente ha indicato che dopo l'arresto si sarebbe trasferita a casa dei suoi genitori (cfr. verbale 1, pag. 5). In sede di seconda audizione ella ha ricordato esattamente la data della prima visita degli agenti collocandola il (…) 2008 ed indicando che vi sarebbe stata solo un'altra visita – quella che avrebbe fatto scaturire il suo arresto – e non altre due (cfr. verbale 2, pag. 4). Inoltre, nell'audizione federale non è riuscita ad indicare il giorno del suo arresto indicando in modo approssimativo di essere stata arrestata nel mese di (…), precisando poi in seguito che avrebbe dovuto trattarsi del (…) 2008, non essendo poi stata in grado di situarlo al mattino o al pomeriggio o di sera (cfr. verbale 2, pag. 3 e 5). Non è quindi un argomento attendibile indicare che le contraddizioni rilevate e la mancanza di dettagli siano causa dell'analfabetismo della moglie. V'è invece da credere che le contraddizioni evidenziate e la mancanza di dettagli di un fatto rilevante come per esempio l'arresto, siano piuttosto qualcosa di non vissuto e pertanto insufficiente a convincere che deve pronunciarsi sulla domanda d'asilo degli insorgenti. Sulla base di quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha giustamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario relativo a B._______ il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9.2. Potendosi escludere per la moglie dei motivi d'asilo prima dell'espatrio, a questo Tribunale non resta che analizzare se alla ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi oggettivi insorti dopo la fuga.
D6443/2009 Pagina 19 In casu, né la moglie né i figli, i quali non hanno motivi d'asilo personali (cfr. in particolare A.b, in relazione con il consid. 9.1), non hanno reso altamente verosimile, in caso di ritorno in Siria, di rischiare di subire una persecuzione riflessa, ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa delle attività politiche effettuate in esilio da suo marito. Quest'ultima non ha apportato alcun elemento che possa permettere di sostenere l'esistenza di un tale rischio. Di conseguenza, vista l'inverosimiglianza dei loro motivi originari d'asilo e l'assenza di qualsivoglia elemento tendente a corroborare un timore fondato di una futura persecuzione riflessa, la qualità di rifugiato le è riconosciuta solo a titolo derivato. Ne consegue pertanto che ella non si può prevalere di motivi oggettivi insorti dopo la fuga e l'asilo non le può essere concesso. Pertanto, anche sul punto di questione della concessione dell'asilo alla moglie per motivi oggettivi insorti dopo la fuga, il ricorso non merita tutela e detta censura va respinta. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata e la decisione di riesame parziale non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto a seguito della decisione dell'UFM del 6 settembre 2011, deve essere respinto limitatamente alla concessione dell'asilo ed alla pronuncia dell'allontanamento.
D6443/2009 Pagina 20 12. 12.1. Visto l'esito della procedura che vede i ricorrenti soccombere sulla questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, le spese processuali ridotte sono poste a loro carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia. 12.2. Quo alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, affinché ad una persona priva dei necessari mezzi sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre, secondo l'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2 e DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, la causa non presenta difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto che la procedura dinanzi al Tribunale, seppure in misura attenuata, è retta dal principio inquisitorio. Di conseguenza, visto inoltre l'esito della procedura, non sono adempite le condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta. 12.3. Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TSTAF). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'200.– (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14 cpv. 2 TSTAF). 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
D6443/2009 Pagina 21 abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali. 3. La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta. 4. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1'200.– a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: