Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D6324/2011 Sen tenza d e l 3 0 n o v emb r e 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice JeanPierre Monnet; cancelliere Bruno D'Amaro. Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 novembre 2011 / N […].
D6324/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 11 agosto 2011 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 24 agosto 2011 (di seguito: verbale 1) e del 26 ottobre 2011 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 10 novembre 2011, di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata all'interessato il 14 novembre 2011 (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 novembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 novembre 2011); l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale in data 22 novembre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
D6324/2011 Pagina 3 giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria del 24 agosto 2011, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino di etnia araba e religione islamica, nato a B._______ (Tunisia), con ultimo domicilio nel luogo di nascita ed ivi d'aver vissuto dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.); che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, egli ha raccontato che avrebbe lasciato la Tunisia il (…) non a causa di un suo problema, ma bensì per motivi legati ai problemi di suo padre; che, infatti, il di lui padre sarebbe stato costretto a lasciare la Tunisia perché avrebbe svolto un lavoro d'intermediario per gli affari immobiliari di un certo C._______, come agente di vendita di terreni e appartamenti; che il padre avrebbe favorito diverse espropriazioni di immobili, tra l'altro in modo abusivo; che, in seguito, avendo preso nota di certe aggressioni nei confronti dei figli di colleghi di suo padre, egli avrebbe temuto di essere anche lui vittima di
D6324/2011 Pagina 4 aggressioni con l'acido da parte delle famiglie alle quali suo padre avrebbe tolto le proprietà (cfr. verbale 1, pag. 5); che, inoltre, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo del 26 ottobre 2011, il ricorrente – a differenza, rispettivamente in aggiunta all'audizione sommaria – ha asserito che avrebbe chiesto l'asilo in Svizzera perché i figli di un amico di suo padre sarebbero stati pestati a sangue e aggrediti con l'acido; che, siccome gli autori di dette aggressioni sarebbero in grado di commettere lo stesso delitto nei suoi confronti, egli avrebbe deciso di espatriare dalla Tunisia, insieme a suo padre e suo fratello D._______ di cui gli ultimi due sarebbero rimasti in Marocco (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 4 seg.); che, nella decisione del 10 novembre 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto inattendibili le allegazioni del richiedente e che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, nonché ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito di essere stato in possesso solo di una carta d'identità; che, nonostante avrebbe contattato sua sorella per farsi spedire il documento d'identità, a causa di diversi problemi, l'invio di detto documento tutt'ora non sarebbe stato possibile; che, inoltre, come già spiegato nella seconda audizione, siccome la casa nella quale avrebbe vissuto sarebbe andata a fuoco, non gli sarebbe stato più possibile di presentare la sua carta d'identità; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
D6324/2011 Pagina 5 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5 e 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, in merito al possesso di un documento d'identità, il ricorrente, nell'audizione sommaria del 24 agosto 2011, dapprima ha assicurato che avrebbe potuto contattare la sua famiglia per farsi inviare la carta d'identità originale (cfr. verbale 1, pag. 5); che, nell'audizione sui motivi d'asilo del 26 ottobre 2011, egli invece ha dichiarato, in mancanza di soldi, di non essere stato in grado di telefonare (cfr. verbale 2, pag. 3); che, circa due settimane dopo la prima audizione, egli tuttavia sarebbe inizialmente riuscito a contattare sua sorella due volte, dopodiché la linea telefonica si sarebbe interrotta e non sarebbe stato più possibile contattarla (cfr. verbale 2, pag. 2); che, egli sarebbe comunque riuscito a concordare con sua sorella che lei si sarebbe recata a casa sua per fargli pervenire un fax (cfr. verbale 2, pag. 3); che, nonostante ciò, la sorella non sarebbe stata in grado di giungere a casa dell'interessato poiché la situazione pericolosa sul posto non le avrebbe permesso di entrare in casa (cfr. verbale 2, pag. 3); che, secondo le
D6324/2011 Pagina 6 ultime affermazioni nella seconda audizione, circa un mese prima, la casa del ricorrente in effetti sarebbe stata incendiata (cfr. verbale 2, pag. 8), per il che, come affermato nel ricorso, egli non sarebbe stato più in grado di far pervenire la carta d'identità; che, alla domanda perché l'incendio della casa lo ricorderebbe pressoché solamente alla fine della seconda audizione, il ricorrente ha risposto semplicemente che avrebbe confermato già all'inizio dell'audizione l'incendio, solo che, l'interprete non l'avrebbe tradotto (cfr. verbale 2, pag. 8); che, in casu, la vicenda circa l'improvviso incendio di casa sua, asserita solamente alla fine della seconda audizione – con i seguenti cambiamenti dei motivi per i quali egli non sarebbe stato in grado di far pervenire un documento d'identità – risulta molto vaga e non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che, non è credibile che l'insorgente, a causa di un presunto incendio di casa, non sarebbe più stato in grado di ottenere la carta d'identità lasciata in Tunisia; che, inoltre, detto documento non l'avrebbe portato con sé, malgrado la decisone di partire; che, oltre ciò, interrogato sul proprio viaggio d'espatrio, il ricorrente ha raccontato, di essere partito da casa sua in Tunisia insieme a suo padre, suo fratello, D._______, e sua sorella, E._______, il (…); che, mentre suo padre e suo fratello sarebbero fuggiti in Marocco, egli, dapprima, si sarebbe recato a F._______ (Tunisia) e tre giorni dopo avrebbe raggiunto un altro fratello, G._______, a H._______ in Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 5); da H._______ sarebbe espatriato in data (…) nascondendosi in un TIR il quale sarebbe stato caricato su una nave nel porto di I._______ (Tunisia); che con il viaggio in nave egli avrebbe raggiunto un porto, a lui non noto; che avrebbe proseguito il tragitto fino a L._______ in Provincia di M._______ (Italia), da dove sarebbe sceso dal camion; che, dopo aver trascorso due mesi a L._______, lavorando tra l'altro in nero (cfr. verbale 1, pag. 6), per il resto dei circa sei mesi trascorsi in Italia, si sarebbe recato a N._______ ed altre località italiane; che da N._______, lavorando anche lì occasionalmente in nero, si sarebbe recato in treno illegalmente ad O._______ in Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.); che alla luce di quanto esposto, il racconto del ricorrente risulta inverosimile e vista l'ovvia inattendibilità e l'inconsistenza delle suddette dichiarazioni in merito al mancante documento d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;
D6324/2011 Pagina 7 che, inoltre, il ricorrente non ha presentato in sede di ricorso, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove che sembrino suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto una procedura d'esame sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese d'origine solo per i problemi di suo padre legati al lavoro con gli immobili in Tunisia temendo dunque di essere vittima di aggressioni con l'acido poiché già i figli di un amico rispettivamente di un collega di suo padre sarebbero stati aggrediti con l'acido; che le asserite allegazioni rendono palesemente assente una sufficiente intensità di pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che nell'insieme, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a titolo d'esempio, il ricorrente si è ripetutamente contraddetto in punti chiave della sua argomentazione; che, nella prima audizione, egli
D6324/2011 Pagina 8 dapprima ha asserito che suo padre sarebbe stato aggredito dalle persone che avrebbe espropriato; che, poco dopo, egli si è smentito asserendo che, non suo padre, ma bensì i suoi colleghi sarebbero stati vittime delle aggressioni (cfr. verbale 1, pag. 5); che, come terza variante, il ricorrente, nella seconda audizione, ha asserito che le vittime delle presunte aggressioni sarebbero state gli amici con i quali avrebbe lavorato suo padre e i figli di quest'ultimi (cfr. verbale 2, pag. 5); che, inoltre, egli non avrebbe potuto fornire i nomi delle vittime, nemmeno nel caso specifico, in quale egli ha asserito che la vittima sarebbe stata un intimo amico di suo padre (cfr. verbale 2, pag. 7); che, oltre ciò, almeno in due circostanze, il ricorrente ha depositato dichiarazioni importanti con molto ritardo rendendo in tale modo il suo racconto ancora di più inverosimile; che, in primis, egli ha asserito solo nella seconda audizione che sarebbe venuto a conoscenza del fatto che gli aggressori avrebbero cercato di scoprire il suo indirizzo (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.); che, in secondo luogo, egli l'incendio di casa, per il quale non sarebbe stato più possibile lasciarsi inviare la sua carta d'identità, lo ha fatto valere quasi alla fine della seconda audizione (cfr. verbale 2, pag. 8); che, in questo senso, è molto sorprendente che egli alla domanda perché non sarebbe stato in grado di farsi inviare la sua carta d'identità, non ha asserito in primo luogo un accaduto così grave come l'incendio di casa sua asserendo inoltre che l'interprete non avrebbe tradotto all'inizio della seconda audizione le sue dichiarazioni circa l'incendio (cfr. verbale 2, pag. 8); che a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, quanto raccontato dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733; DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg.);
D6324/2011 Pagina 9 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 [DTAF 2009/50 consid. 9]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, nonostante le manifestazioni e contestazioni ancora presenti, la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe, non ha figli e sembra di godere di una buona formazione scolastica, poiché avrebbe frequentato anche il liceo e soprattutto
D6324/2011 Pagina 10 avrebbe lasciato la Tunisia dopo essersi licenziato da un occupazione fissa essendo operatore di linea P._______ presso la Q._______ a R._______ (Tunisia); che, infatti, avrebbe lavorato prima di espatriare dal 2004 fino al 20 febbraio 2011 (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, egli sembra avere una rete familiare e sociale in Tunisia rispettivamente in Marocco, costituita, da suo padre, tre sorelle e due fratelli (cfr. verbale 1, pag. 3); che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
D6324/2011 Pagina 11 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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D6324/2011 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione: