Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5993/2011 Sen tenza d e l 9 n o v emb r e 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliere Bruno D'Amaro. Parti A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 ottobre 2011 / N […].
D5993/2011 Pagina 2 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 16 ottobre 2010 in Svizzera; la decisione del 9 novembre 2010 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM), notificata all'interessato il giorno stesso, peraltro mai impugnata e quindi cresciuta in giudicato, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della prima domanda d'asilo del richiedente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile; la comunicazione delle autorità del canton B._______ del 3 maggio 2011 secondo la quale il richiedente si è reso irreperibile dal 19 aprile 2011; la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in data 14 ottobre 2011 in Svizzera; i verbali dell'audizione sulle generalità (di seguito: verbale 1) e dell'audizione in virtù del diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2), entrambe avvenute in data 27 ottobre 2011; il verbale di decisione dell'UFM del 27 ottobre 2011, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo del richiedente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 31 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 novembre 2011) dell'insorgente; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 3 novembre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D5993/2011 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito su una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2007/8 consid. 2.1., pag. 73);
D5993/2011 Pagina 4 che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo e religione cattolica romana, nato e con ultimo domicilio in Nigeria a C._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che il ricorrente ha chiaramente affermato di non essere rientrato nel proprio Paese d'origine dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo (cfr. verbale 2, pag. 1), ma bensì di aver lasciato la Svizzera nel marzo 2011 e di essere partito per D._______ (Italia), dove avrebbe soggiornato presso un amico, fino a quando, in ottobre 2011, avrebbe deciso di ritornare in Svizzera per inoltrare una seconda domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 6); che l'interessato ha dichiarato altresì che i motivi d'asilo della presente domanda d'asilo sono uguali a quelli che aveva già fatto valere in occasione della sua prima domanda (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 1); che, nella decisione del 27 ottobre 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal richiedente nella presente procedura non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che, l'UFM avrebbe avuto l'obbligo di esaminare materialmente la sua richiesta d'asilo visti gli evidenti fatti nuovi di rilievo; che, infatti, egli durante il suo soggiorno a D._______ (Italia) avrebbe incontrato un ex compagno di scuola, il quale lo avrebbe informato circa il fatto di essere tutt'ora perseguito da gente la quale lo vorrebbe uccidere; che temendo di poter essere rintracciato, sia in Italia che in Nigeria, egli avrebbe fatto ritorno in Svizzera; che, per conseguenza, i suoi motivi d'asilo risulterebbero oltre che gravi anche attuali, in quanto la sua vita in Nigeria – tra l'altro a causa di accuse a suo carico nel suo Paese d'origine – sarebbe esposta ad un grave pericolo; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
D5993/2011 Pagina 5 all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa il 24 novembre 2010 con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 9 novembre 2010, non avendo l'interessato interposto ricorso contro la menzionata decisione notificatagli il 12 novembre 2011; che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, segnatamente, il ricorrente ha confermato le allegazioni della prima procedura d'asilo, dichiarando che i suoi motivi d'asilo sarebbero rimasti esattamente gli stessi della prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 6) e riguarderebbero sempre il suo vecchio problema – già ritenuto inverosimile a conclusione della prima procedura – e meglio per il fatto che, a suo dire, sarebbe ricercato dalle autorità del suo paese per aver partecipato ad un omicidio di un'esponente politico in Nigeria di cui egli non avrebbe fatto parte in quanto si sarebbe distanziato dagli attentatori prima dell'omicidio (cfr. decisione del UFM del 9 novembre 2010, pag. 2); che considerata la crescita in giudicato della prima decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, non vi è modo di
D5993/2011 Pagina 6 ritenere l'improvvisa verosimiglianza di questi ultimi mediante ai fatti non corroborati in merito all'uccisione dell'esponente politico; che quindi non soccorrono di certo il ricorrente le generiche censure ricorsuali illustrate poc'anzi; che, alla luce di quanto evocato v'è dunque ragione di concludere che i motivi fatti valere dall'insorgente nell'ambito della procedura in esame sono inverosimili e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti); che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinan za 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
D5993/2011 Pagina 7 all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe, non ha figli e sembra di godere di un'ottima formazione scolastica, poiché avrebbe terminato una scuola superiore e sarebbe tutt'ora studente; che, durante gli studi avrebbe anche lavorato come elettricista in Nigeria (cfr. verbale del 26 ottobre 2010 della prima procedura d'asilo, pag. 3); che, inoltre, nonostante egli non abbia indicato di avere una rete famigliare – siccome i genitori, fratelli e sorelle sarebbero tutti già deceduti salvo uno zio paterno il quale vivrebbe in Nigeria a E._______ (cfr. verbale 1. pagg. 4 seg.) – essendovi nato e cresciuto in Nigeria, non vi è motivo di ritenere che egli non disponga in patria almeno di una rete sociale; che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
D5993/2011 Pagina 8 (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D5993/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione: