Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5741/2011 Sen tenza d e l 2 4 ottobre 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Tunisia, alias C._______, nato il (…), paese sconosciuto, alias D._______, nato il (…), Libia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 ottobre 2011 / N […].
D5741/2011 Pagina 2 Visto: la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 28 settembre 2009 di non entrata nel merito secondo l'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) cresciuta in giudicato il 6 novembre 2009; la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 3 dicembre 2009 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; il verbale d'audizione del 15 dicembre 2009 (di seguito: verbale 1); lo scritto del 29 marzo 2010 con il quale l'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni ha informato l'UFM che l'interessato risultava scomparso dal 28 marzo 2010; la decisione dell'UFM del 7 aprile 2010 di non entrata nel merito giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con la quale l'interessato veniva allontanato verso l'Italia; la decisione del 20 settembre 2011 con la quale l'UFM ha annullato la sua decisione del 7 aprile 2010 in quanto il termine legale per il trasferimento del richiedente verso l'Italia è scaduto infruttuoso ed ha ripreso la procedura a livello nazionale; il verbale d'audizione del 12 ottobre 2011 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione dell'UFM del 12 ottobre 2011, notificato all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 17 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 ottobre 2011);
D5741/2011 Pagina 3 l'incarto originale dell'UFM trasmesso a codesto Tribunale in data 18 ottobre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
D5741/2011 Pagina 4 che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino e libico, nato e con ultimo domicilio a E._______ nel governatorato tunisino di Zaghouan (cfr. verbale 1, pag. 1); che il richiedente, avrebbe lasciato la Tunisia nel 1999 ed avrebbe risieduto a F._______ (Libia) fino all'estate 2002; che, si sarebbe trasferito a G._______ (Libia) fino al 2007 o 2008 per poi risiedere fino a novembre 2008 a H._______ (Libia); che, da qui, si sarebbe imbarcato per l'Italia e sarebbe rimasto venti giorni a I._______; che un mese dopo avere ricevuto il foglio di via per lasciare l'Italia – ottenuto al centro di accoglienza a L._______ (Italia) – avrebbe raggiunto la Svizzera ed ha depositato la sua prima domanda d'asilo; che, dopo essere stato rinviato in Italia, per decisione dell'UFM del 28 settembre 2009, egli ha fatto ritorno in Svizzera, dopo poco più di venti giorni, ed ha depositato la sua seconda domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg. e 5 seg.); che, a differenza della sua prima domanda d'asilo – basata esclusivamente su motivi economici – nella seconda domanda egli ha indicato come motivo d'asilo il fatto di essere ricercato dalle autorità libiche e tunisine per un incidente d'auto verificatosi sul confine tra Libia e Tunisia che avrebbe causato la morte di un poliziotto per mano di un amico del ricorrente e dallo stesso (cfr. verbale 1, pag. 5); che, durante l'audizione federale, quale fondamento della sua seconda domanda d'asilo, egli ha invece reiterato i motivi economici (cfr. verbale 2, pag. 4); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni preocedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, indicato che nessuno in Libia ed in Tunisia avrebbe potuto indicargli dove fossero finiti i suoi documenti; che, vista la difficoltà nel comunicare con i suoi contatti in Libia, egli avrebbe
D5741/2011 Pagina 5 solo potuto dedurre che lo zio tunisino li avrebbe inviati in Libia (cfr. ricorso, pag. 2); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, egli ha indicato che il fratello sarebbe stato arrestato senza motivo a causa dell'incidente d'auto che ha causato la morte del poliziotto; che egli sostiene, in aggiunta, che in Tunisia o in Libia non avrebbe futuro; che, pertanto, egli ritiene che si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata nonché la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due anni dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
D5741/2011 Pagina 6 che, per di più, egli ha dichiarato in un primo tempo che il passaporto si troverebbe in Libia presso il Consolato tunisino, mentre la carta d'identità sarebbe andata perduta nel 2005 in Tunisia a M._______ (cfr. verbale 1, pag.4); che, in un secondo tempo, ha dichiarato che i documenti si sarebbero trovati a casa dello zio materno in Tunisia e che quest'ultimo li avrebbe inviati a G._______ a casa del ricorrente (cfr. verbale 2, pag. 3); che alla domanda se avesse avuto altri documenti, egli ha risposto affermativamente aggiungendo però di non aver voglia di dichiarare quali (cfr. verbale 1, pag. 4); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di averli depositati precedentemente per poi dichiarare in un secondo tempo di non aver mai depositato un documento e di non aver mai fatto nulla nel senso (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in seconda audizione, egli ha poi indicato che non gli sarebbe stato possibile contattare la sua famiglia a G._______ a causa degli scontri in Libia (cfr. verbale 2, pag. 3); che essendo le dichiarazioni contraddittorie, stereotipate ed illogiche, ne discende che l'insorgente abbia inventato ogni volta storie differenti nel vano tentativo di trovarne una che risultasse plausibile; che per esempio durante la seconda audizione ha asserito di poter far giungere in Svizzera sia il passaporto, sia la carta d'identità visto che detti documenti si troverebbero in Libia a casa sua a G._______ (cfr. verbale 2, pag. 2) per cui da qui si può desumere che la carta d'identità non è andata persa come ha allegato nella prima audizione e non si trova al Consulato tunisino in Libia; che inoltre le sommosse popolari in Libia sono incominciate all'inizio del 2011 ed il ricorrente ha depositato la domanda d'asilo nel 2009, per il che avrebbe avuto almeno un anno per riuscire a contattare la sua famiglia; che, vista l'inconsistenza, l'inattendibilità e l'incongruenza delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
D5741/2011 Pagina 7 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato sia per motivi economici, sia per il timore di essere ricercato dalle autorità libiche e tunisine; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, a prescindere dalla rilevanza o meno, i motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo sono inverosimili a causa delle dichiarazioni contraddittorie, vaghe ed illogiche; che basti rilevare innanzitutto che durante la prima procedura d'asilo, il ricorrente non ha indicato a fondamento dei suoi motivi d'asilo l'episodio dell'uccisione del poliziotto sul confine tra Libia e Tunisia; che, non avendo fatto ritorno al Paese d'origine o a quello di provenienza durante le due distinte procedure d'asilo ed essendo detto fatto accaduto nel 2008, mentre il ricorrente è giunto su suolo svizzero solo nel 2009, mal si comprende che quest'ultimo non abbia indicato questo evento a sostegno della sua prima domanda d'asilo; che, egli sostiene di non aver allegato detto evento durante la prima procedura perché avrebbe avuto paura (cfr. verbale 1, pag. 5); che tale giustificazione non si comprende in quanto all'inizio dell'audizione era stato ricordato al ricorrente che le persone presenti all'audizione sono tenute al segreto d'ufficio (ad act. A 1/12,
D5741/2011 Pagina 8 pag. 2); che, si può dunque presumere che il ricorrente abbia inventato detto episodio per imbastire la sua seconda domanda d'asilo; che, inoltre, l'insorgente ha dichiarato grossolanamente che un suo amico lo avrebbe informato che le autorità l'avrebbero cercato a casa sua e che quest'ultimo saprebbe che il ricorrente è ricercato in quanto viaggia molto tra Libia e Tunisia (cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.); per giunta, durante la prima procedura avrebbe omesso di indicare la sua seconda nazionalità libica in quanto allora tra Svizzera e Libia sarebbero intercorsi problemi diplomatici (cfr. ibidem); che, giova rilevare che il ricorrente ha depositato la prima domanda d'asilo il 2 marzo 2009 e la seconda domanda il 3 dicembre 2009 che dunque a distanza di otto mesi egli non teme improvvisamente più di indicare la sua nazionalità libica; che, altresì, nella seconda audizione, interrogato sui motivi d'asilo, egli esita su quali motivi d'asilo indicare se quelli vecchi o quelli nuovi (cfr. verbale 2, pag. 4); che per stessa ammissione del ricorrente, egli avrebbe raggiunto l'Europa per rifarsi una vita, crearsi un futuro ed avere una casa; che, accorgendosi che con la procedura d'asilo non sarebbe riuscito a raggiungere detti obbiettivi avrebbe pure pensato di ritirare la domanda d'asilo (cfr. verbale 2, pag. 4); che, essendo scoppiate le rivolte in Libia avrebbe poi pensato di mantenerla (cfr. ibidem); che, dette dichiarazioni non soccorrono il ricorrente in quanto detti scontri in Libia non lo toccherebbero in maniere personale visto che si sono verificati tre anni dopo aver raggiunto l'Europa; che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pagg. 725733, DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 segg.);
D5741/2011 Pagina 9 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, la situazione in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che nemmeno la situazione venutasi a creare a fine dicembre 2010 in Nordafrica, compresa la Tunisia, è atta a rendere inesigibile l'allontanamento; che, in casu, dalla caduta del presidente Ben Ali, le
D5741/2011 Pagina 10 autorità di transizione sono incaricate di elaborare la nuova costituzione, di restaurare lo stato di diritto e di promuovere i diritti dell'uomo; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e vanta un'esperienza professionale come commerciante (cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha altresì confermato d'avere una sorella ed uno zio materno che risiedono tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 3); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una discreta rete sociale in patria e che detti parenti non mancheranno di aiutarlo nel suo reinserimento sociale al Paese d'origine; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
D5741/2011 Pagina 11 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D5741/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: