Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5684/2011 Sen tenza d e l 2 1 ottobre 2011 Composizione Giudici Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Ghana, alias B._______, nato il (…), Burkina Faso, alias C._______, nato il (…), Burkina Faso, alias D._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011 / N […].
D5684/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera con le generalità di C._______, rispettivamente di B._______, nato il (…), originario del Burkina Faso, l'esame delle impronte digitali del (…), da cui emerge che l'interessato sarebbe stato registrato presso l'Ambasciata di Svizzera ad E._______ (Ghana) con il nome di A._______, nato il (…), originario del Ghana, i verbali di audizione del 16 agosto 2011 dell'audizione sommaria presso il Centro di registrazione e di procedura di F._______ (CRP) (di seguito: verbale 1), nonché del diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) sulla base del risultato dattiloscopico (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011, notificata il 12 ottobre 2011 (cfr. cartella di ricevimento; atto UFM A 16/1), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 14 ottobre 2011, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 17 ottobre 2011 e l'originale dello stesso ricevuto il 19 ottobre 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
D5684/2011 Pagina 3 che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, al momento della sua entrata in Svizzera e nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha declinato le generalità di C._______, rispettivamente di B._______, nato il (…) a G._______ (Burkina Faso); che egli avrebbe vissuto in detta città fino al 2003 e poi si sarebbe trasferito a H._______ (Burkina Faso), da dove sarebbe fuggito il (…), a causa dello scoppio della guerra, durante la quale in data (…) sarebbero stati uccisi i suoi genitori, poiché avrebbero fatto parte del partito I._______; che, temendo di essere anch'esso ucciso dai militari per ragioni politiche, egli sarebbe espatriato e, transitando per il J._______, sarebbe giunto in K._______, a L._______, da dove – dopo un mese – sarebbe partito in barca per raggiungere l'Italia ed avrebbe poi preso un treno, giungendo in Svizzera, che, nell'ambito del diritto di essere sentito sull'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'interessato ha confermato e ribadito la veridicità delle generalità dichiarate, negando in ogni modo quanto contestatogli dall'UFM sulla base delle risultanze dell'esame dattiloscopico, secondo le quali le sue impronte sarebbero già stata rilevate in occasione dell'inoltro di una richiesta di visto Schengen per entrare in Svizzera, presentata dal medesimo con le generalità di A._______, nato il (…), originario del Ghana e con il corrispettivo passaporto, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che il richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia di asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, infatti, egli si sarebbe presentato al momento del deposito della sua domanda di asilo con l'identità di B._______, nato il (…), cittadino del Burkina Faso, mentre che dall'esame dattiloscopico confrontato con la banca dati EVA sarebbe emerso con certezza che in passato egli avrebbe richiesto un visto Schengen ad E._______, in Ghana, presentando un passaporto ghanese con l'identità di A._______, nato il (…); che, confrontato a tali fatti, le dichiarazioni del
D5684/2011 Pagina 4 ricorrente secondo le quali non avrebbe mai richiesto un visto, né ottenuto un passaporto ed avrebbe negato l'identità contestatagli, confermando invece quella da lui indicata, sarebbero di parte rispetto a quanto dimostrerebbe il confronto dattiloscopico; che, per di più, sarebbe incredibile che il richiedente – pur avendo affermato di aver vissuto in Burkina Faso dalla nascita sino al (…) – sarebbe anglofono e non avrebbe saputo rispondere a semplici domande in merito al suo asserito Paese di origine; che, avendo il richiedente ingannato le autorità sulla propria identità, l'UFM ha considerato che non esisterebbero motivi per ammettere l'esistenza di indizi in favore della qualità di rifugiato del richiedente e quindi non sarebbe applicabile il principio che vieta il respingimento, secondo l'art. 5 LAsi; che, peraltro, non risulterebbero dagli atti indizi secondo cui egli sarebbe esposto a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, non sussisterebbero nemmeno motivi individuali relativi al richiedente che potrebbero opporsi al suo rinvio in Ghana – ritenuto che sarebbe giovane, in buona salute, avrebbe una formazione scolastica di base e un'esperienza professionale come (…), nonché disporrebbe, vista l'inverosimiglianza delle sue allegazioni, di una rete familiare solida – o dal punto di vista tecnico e pratico, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha confermato l'identità dichiarata in corso di procedura, nonché il fatto di non essere colui che, secondo l'UFM, avrebbe depositato una richiesta di visto per la Svizzera, contestando il riscontro dattiloscopico su cui si fonderebbe la decisione dell'UFM e chiedendo al Tribunale di verificarne la validità e di concedergli la possibilità di visionare la pertinente documentazione in tal senso; che, infatti, egli fa valere che vi sarebbe stata una violazione dei suoi diritti, in quanto non avrebbe ricevuto, con la decisione impugnata, i rapporti relativi a tali raffronti dattiloscopici, come pure le informazioni idonee e decisive per consentirgli di capire e di contestare la validità degli stessi; che, peraltro, la documentazione relativa ai riscontri dattiloscopici non sarebbe nemmeno stata menzionata nell'indice degli atti; che, del resto, egli sarebbe fermamente convinto che vi sarebbe stato un errore, ritenuto che non avrebbe mai fatto richiesta di un visto per la Svizzera, né fornito
D5684/2011 Pagina 5 un'identità falsa alle autorità; che, di conseguenza, egli chiede che la sua domanda venga valutata materialmente e la decisione impugnata annullata; che, infine, il ricorrente chiede che gli venga accordata l'ammissione provvisoria in Svizzera, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, la visione degli atti concernenti l'esame dattiloscopico, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova, che, giusta l'art. 1a lett. a dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 2009 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), per identità s'intende cognome, nome, cittadinanza, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 27 consid. 5e/cc pag. 210), che l'art. 32 al. 2 lett. b LAsi implica che incombe alle autorità svizzere in materia di asilo di apportare la prova dell'inganno nei loro confronti (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 2 pag. 176, GICRA 1996 n. 32 consid. 3a pag. 303); che tale prova, come dispone espressamente la suddetta norma legale, può essere apportata, segnatamente in base all'esame dattiloscopico che consiste nella presa di impronte digitali e di fotografie (cfr. GICRA 2004 n. 4 consid. 4d pag. 29), che, preliminarmente, riguardo alla censura ricorsuale del ricorrente tendente all'accesso, nonché alla visione degli atti relativi all'esame dattiloscopico, in assenza del quale non avrebbe potuto capire appieno la decisione dell'UFM e contestare la validità di detto esame (cfr. ricorso pag. 2), l'insorgente è stato informato in maniera completa delle risultanze dell'esame dattiloscopico e confrontato alle stesse sia in occasione dell'audizione sommaria che del diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. verbale 1 e 2); che, in tali circostanze, sebbene egli non abbia ricevuto fisicamente l'atto
D5684/2011 Pagina 6 riguardante le risultanze del suddetto esame (cfr. atto UFM A 4/2) – il quale non costituisce nemmeno un atto essenziale in quanto tale – vi è ragione di ritenere che al ricorrente sia stato messo a disposizione in maniera sufficiente quanto a lui necessario per conoscere ed esprimersi riguardo alle prove raccolte, per garantire il rispetto del diritto di essere sentito e quindi di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa; che, per di più, il fatto che il ricorrente non possa confutare il risultato dell'esame dattiloscopico e il confronto delle impronte digitali – ritenuto il carattere puramente tecnico e scientifico di tali procedimenti – non significa che può essere ravvisata l'esistenza di un vizio grave, quale la violazione del diritto di essere sentito, suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale medesimo, che, inoltre, quanto al fondo delle contestazioni circa l'esame dattiloscopico e le sue risultanze, non vi è alcun motivo di dubitare di detto esame, così come di scostarsi da quanto emerso dal medesimo; che, infatti, costituisce una prova praticamente inconfutabile il fatto che le impronte digitali rilevate al ricorrente al momento della presentazione della domanda di asilo in Svizzera coincidano con quelle rilevate presso l'Ambasciata di Svizzera ad E._______ e, come tali, sono state registrate nell'apposito sistema, il cui confronto è risultato facilmente verificabile e positivo; che, sebbene appaia altrettanto inconfutabile il motivo esposto dall'UFM secondo cui il ricorrente si è presentato alla predetta Ambasciata, in vista dell'ottenimento di un visto Schengen per la Svizzera, tale dettaglio è irrilevante nella fattispecie; che, infatti, secondo quanto sopraesposto, vi è già la chiara ed evidente dimostrazione che il ricorrente si sia presentato alle autorità svizzere con un'altra identità, ritenuto che ad E._______ ha indicato le generalità di A._______, nato il (…), cittadino del Ghana (cfr. atto UFM A 4/2), mentre che – in occasione del deposito della sua domanda di asilo – ha dichiarato di chiamarsi B._______, nato il (…), originario del Burkina Faso (cfr. Atti UFM A 1/1 e A 3/1, nonché verbale 1 e 2), che, peraltro, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, costituisce un'ulteriore prova a favore dell'inganno dell'identità da parte del ricorrente, il fatto che quest'ultimo non abbia saputo rispondere a domande basilari circa il suo asserito Paese di origine, nonché abbia dimostrato di essere anglofono e di non sapere la lingua francese, sebbene essa sia una delle lingue parlate in Burkina Faso (cfr. verbale 1 pagg. 23),
D5684/2011 Pagina 7 che, di conseguenza, è incontestabile che il ricorrente ha mentito sulla sua identità di fronte alle autorità elvetiche, presentandosi – al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera – sotto un'altra identità (cfr. Atti UFM A 1/1 e A 3/1, verbale 1 e 2); che, sorprendentemente, davanti all'evidenza, l'insorgente ha continuato a negare l'inganno, così palesemente determinato dall'UFM, senza apportare alcun elemento o mezzo di prova suscettibile di comprovare l'identità da lui dichiarata (cfr. verbale 2 e ricorso pag. 2) e confutare così le prove apportate dall'autorità inferiore a sostegno del suo inganno, che, pertanto, l'UFM ha chiaramente apportato la prova dell'inganno da parte del ricorrente, che, di conseguenza, alla luce dell'inganno costatato, non merita alcuna considerazione il racconto esposto dal ricorrente a sostegno dei suoi motivi di asilo, che, in virtù di quanto precede, ne discende che l’UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile deve essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 n. 1 consid. 3.2; WALTER
D5684/2011 Pagina 8 KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262), che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, inoltre, il ricorrente ha continuato, anche in sede di ricorso, ad affermare di non essere cittadino ghanese, bensì di essere originario del Burkina Faso; che, per tutti i motivi sopraesposti, avendo il ricorrente dissimulato la sua identità (in particolare il suo nome, cognome, data di nascita e cittadinanza), egli ha violato l'obbligo di collaborare, di modo che non spetta alle autorità in materia di asilo determinare eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese di origine, che, pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, non vi è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese di origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che lo stesso vale in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, ossia – avendo il ricorrente ingannato le autorità circa la sua identità – egli ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili, dal punto di vista personale, di minacciarlo nel suo effettivo Paese di origine, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
D5684/2011 Pagina 9 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ritenuta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D5684/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Antonella Guarna Data di spedizione: