Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D515/2012 Sen tenza d e l 7 f e bb raio 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 gennaio 2012 / N […].
D515/2012 Pagina 2 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 2 dicembre 2010 in Svizzera; la decisione dell'8 marzo 2011 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della menzionata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile; la decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 31 maggio 2011 (D1675/2011) che ha stralciato dai ruoli il ricorso inoltrato dal ricorrente a causa della sua irreperibilità; la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 10 gennaio 2012; il verbale d'audizione sulle generalità del 26 gennaio 2012 (di seguito: verbale 1) ed il verbale dello stesso giorno in occasione del quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2); la decisione del 26 gennaio 2012 dell'UFM, notificata al richiedente il 27 gennaio 2012 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta [act. B 13/1]), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo dell'interessato in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 27 gennaio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 gennaio 2011); l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 31 gennaio 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D515/2012 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha indicato di essere cittadino iracheno di etnia curda, nato in Siria e trasferitosi in Iraq a D._______ con la famiglia nel 1999, dove vi avrebbe vissuto fino all'espatrio, avvenuto nel novembre del 2010 (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
D515/2012 Pagina 4 che, nella decisione del 26 gennaio 2012, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che dall'altro lato egli non avrebbe addotto nuovi fatti ripetendo che i suoi motivi d'asilo sarebbero stati gli stessi esposti durante la prima procedura e che non se ne sarebbero aggiunti di nuovi; che, inoltre, tali motivi sarebbero stati già ritenuti irrilevanti durante la sua prima procedura d'asilo; che, pertanto, i fatti addotti dall'interessato non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso una delle tre province nordirachene siccome lecita, esigibile e possibile; che ha, altresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.– a carico del richiedente; che, nel ricorso, l'insorgente ha indicato che il suo allontanamento deve essere considerato come ragionevolmente inesigibile; che quale curdo proveniente da D._______ potrebbe divenire oggetto di violenze di ogni tipo e di omicidio; che, infatti, egli ribadisce di provenire da D._______ e non dal Kurdistan iracheno, come erroneamente avrebbe ritenuto l'UFM; che, vista la sua reale provenienza da D._______, l'esecuzione dell'allontanamento in Iraq dovrebbe pertanto risultare inesigibile; che, altresì, egli censura la messa a suo carico dell'emolumento fissato dall'UFM per la sua decisione; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, preliminarmente, il Tribunale osserva che, non essendo stata impugnata la decisione dell'UFM né sul punto della non entrata nel merito della domanda d'asilo, né circa la pronuncia dell'allontanamento (cfr. ricorso, pagg. 2 seg.), oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante l'esecuzione dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
D515/2012 Pagina 5 giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, sia nella prima procedura, che nella presente, il ricorrente ha sempre indicato di provenire da D._______; che, come risulta dalla tavole processuali, il ricorrente è stato sottoposto durante la prima procedura all'esame LINGUA (per la precisione a due esami, di cui il primo fu interrotto) il quale, nonostante la reticenza dell'insorgente nel collaborare, hanno dato sufficienti elementi all'esaminatore per riuscire a determinare che la sua socializzazione è da collocare nel Kurdistan iracheno, segnatamente a E._______ nella provincia di Dohuk (act. A 22/11, pag. 8); che, tuttavia, nell'atto di ricorso egli si è limitato a reiterare le stesse allegazioni, senza ulteriormente sostanziarle con qualsivoglia elemento di prova, scadendo quindi in stereotipate allegazioni (cfr. ricorso, pag. 2); che vi è dunque ragione di credere che il ricorrente, non avendo tra l'altro a tuttora consegnato un documento d'identità, celi la sua regione di provenienza; che, pertanto, dalle tavole processuali non si evincono ulteriori elementi da non poter sostenere che egli non provenga effettivamente dal nord dell'Iraq e segnatamente da E._______; che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
D515/2012 Pagina 6 che, in aggiunta, la situazione vigente nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non risulta, al momento, caratterizzata da violenza generalizzata ed il contesto politico non appare talmente teso da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato di sicurezza sembra più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti dell'uomo la quale appare migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8); che, ritenuta l'inverosimiglianza del suo racconto nella prima procedura d'asilo, si può dunque presumere che avendo vissuto dieci anni nel Paese d'origine egli abbia una discreta rete sociale come una buona rete familiare avendo allegato che entrambi i genitori, i due fratelli e le due sorelle vivono ancora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 4 seg.); che egli è giovane e celibe (cfr. verbale 1, pag. 3); che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
D515/2012 Pagina 7 che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, a titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una nuova domanda d'asilo dopo che la procedura d'asilo e d'allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, a richiesta l'UFM esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente non sia ritornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza; che, ciò posto, non soccorre il ricorrente contestare l'emolumento fissato giustamente dall'UFM, per il che la censura va deserta; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
D515/2012 Pagina 8 che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D515/2012 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: