Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D4260/2011 Sen tenza dell ' 8 a go s t o 2011 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 luglio 2011 / N (…).
D4260/2011 Pagina 2 Visto la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (…), l'audizione sui motivi di asilo secondo l'art. 29 cpv. 1 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) del 14 luglio 2008 (cfr. act. A11), la decisione dell'UFM di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi di detta domanda, datata 22 luglio 2008 (cfr. act. A15), cresciuta in giudicato il 20 agosto 2008, a seguito della sentenza di inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la seconda domanda di asilo presentata dall'interessato in data (…), la decisione dell'UFM del 14 settembre 2010, con cui ha stralciato la predetta domanda dai ruoli a seguito della scomparsa del richiedente, avvenuta l'8 agosto 2010, dal Centro di registrazione e di procedura (di seguito: CRP; cfr. act. B7), la terza richiesta di asilo inoltrata in Svizzera dal richiedente il (…), la decisione dell'UFM del 28 marzo 2008 [recte: 2011], con cui ha stralciato detta richiesta dai ruoli, essendosi l'interessato nuovamente reso irreperibile dal 10 marzo 2011 (cfr. act. C8), la quarta domanda di asilo presentata in Svizzera dall'interessato in data (…), il verbale dell'audizione sommaria a cui il richiedente è stato sottoposto il 21 aprile 2011 (cfr. act. D6, di seguito: verbale 1), nonché quello dell'audizione esperita in stessa data durante la quale l'UFM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito relativamente all'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. act. D8, di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 21 aprile 2011, con cui detto Ufficio ha comunicato la ripresa della procedura ai sensi
D4260/2011 Pagina 3 dell'art. 29a [recte: 29] cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Oasi 1, RS 142.311; cfr. act. D9), la lettera del 20 maggio 2011, inviata al richiedente per raccomandata e non ritirata da quest'ultimo, con cui l'autorità di prime cure gli ha concesso il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda giusta l'art. 35a cpv. 2 LAsi (cfr. act. D19), la lettera dell'8 giugno 2011, anch'essa spedita per raccomandata all'interessato e da questo mai ritirata, mediante la quale l'UFM gli ha nuovamente concesso il diritto di essere sentito in merito al contenuto della lettera del 20 maggio 2011 (cfr. act. D21), la decisione dell'UFM del 22 luglio 2011, notificata all'interessato il 27 luglio 2011 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta, act. D26), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 29 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM, pervenuto in originale al Tribunale il 3 agosto 2011, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
D4260/2011 Pagina 4 della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino tunisino di etnia (…) originario di B._______ (Tunisia), dove avrebbe risieduto dalla nascita all'espatrio, avvenuto nel (…), che ha altresì affermato di non avere più fatto rientro in Patria dall'inoltro della sua prima domanda di asilo in Svizzera fino ad oggi, bensì di essere sempre rimasto su territorio elvetico (cfr. verbale 1 pagg. 3, 6, 8 e verbale 2 pag. 1); che, per quanto attiene ai suoi motivi di asilo, ha dichiarato di invocare gli stessi motivi già fatti valere durante la prima procedura di asilo a lui inerente, nonché di chiedere protezione alla luce della sua precaria situazione economica e dei problemi avuti in Patria col (…) (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 1), che, nella decisione del 22 luglio 2011, l'UFM ha constatato che l'interessato non ha fatto rientro in Patria successivamente al deposito della prima domanda di asilo e non ha addotto nessun fatto proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, l'insorgente lamenta di non avere mai ricevuto le lettere dell'autorità inferiore del 20 maggio 2011, rispettivamente dell'8 giugno 2011 ed afferma di ignorare le ragioni per cui le stesse non gli sarebbero state recapitate; che, pertanto, egli chiede di poterle visionare in sede di ricorso, tanto più che l'UFM non le avrebbe incluse nella documentazione consegnatagli nell'ambito della sua richiesta di accesso agli atti, e di potersi esprimere in merito entro un termine ragionevole; che, inoltre, benché confermi di invocare gli stessi motivi di asilo già fatti valere durante la prima procedura di asilo, sottolinea come questi siano tuttora attuali e come, nel frattempo, la situazione in Tunisia abbia subito un
D4260/2011 Pagina 5 notevole peggioramento; che, quindi, sussisterebbero motivi propri a determinare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, ragione per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, infine, chiede di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera, ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile in ragione della grave situazione vigente nel suo Paese, dei rischi che vi correrebbe in caso di rientro, nonché dei problemi medici di cui soffrirebbe, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, che, preliminarmente, la censura formale inerente al mancato ricevimento delle lettere dell'UFM datate 20 maggio 2011 e 8 giugno 2011, rispettivamente la richiesta di poter accedere a detti atti in sede ricorsuale devono essere respinte; che, difatti, giusta l'art. 12 LAsi una notificazione all'ultimo indirizzo del richiedente conosciuto dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni (cfr. art. 20 cpv. 2bis PA) anche nel caso in cui l'invio ritorni al mittente come non recapitabile; che, nella fattispecie, il recapito a cui l'UFM ha indirizzato le predette lettere coincideva con l'allora (ed attuale) indirizzo dell'insorgente; che, per di più, dovendosi quest'ultimo attendere la ricezione di una decisione inerente la procedura di asilo da lui stesso avviata, lo stesso avrebbe, in caso di assenza o impossibilità a ritirare quanto recapitatogli, dovuto prendere delle misure idonee affinché detta decisione abbia potuto essergli notificata (cfr. DTF 116 Ia 90); che ne consegue che le summenzionate lettere dell'UFM sono da ritenersi regolarmente notificate al ricorrente, ragione per cui non vi è motivo di accogliere la sua domanda di accedervi in tale sede, che, per le medesime ragioni, deve essere respinta anche la richiesta di accordo di un termine per esprimersi sulla documentazione precitata, la quale, del resto, appare pretestuosa e volta unicamente a guadagnare del tempo, che, giusta l'art. 35a cpv. 1 LAsi, la procedura di asilo è ripresa se una persona la cui domanda di asilo è stata stralciata presenta una nuova domanda di asilo; che non si entra nel merito della nuova domanda di
D4260/2011 Pagina 6 asilo, salvo il caso in cui sussistano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria (art. 35a cpv. 2 LAsi), che, nell'ambito dell'esame circa l'esistenza di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a LAsi, il grado della prova è posto ad un livello relativamente basso, equivalente a quello stabilito dalla giurisprudenza relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2008/57 consid. 3.2); che, parimenti, la nozione di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a LAsi equivale alla nozione di indizi di persecuzione in senso stretto, ritenuta dalla giurisprudenza relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. ibidem consid. 3.3), che il ricorrente ha più volte confermato di non avere fatto rientro in Patria dall'inoltro della prima domanda di asilo in Svizzera sino ad oggi (cfr. verbale 1 pagg. 3, 6, 8 e verbale 2 pag. 1), che durante l'audizione sommaria, esperita dall'UFM nell'ambito della presente procedura di asilo, il medesimo ha invocato, tra l'altro, gli stessi motivi di asilo fatti valere durante la prima procedura di asilo a lui inerente (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 1); che tali motivi sono stati definiti inverosimili dall'UFM nella sua decisione di non entrata nel merito del 22 luglio 2008 e che quest'ultima è cresciuta in giudicato a seguito della sentenza di inammissibilità del Tribunale del 20 agosto 2008, che gli ulteriori motivi invocati a sostegno della domanda di asilo, ovvero la sua precaria situazione economica e i problemi che avrebbe avuto in Patria con il (…) (cfr. verbale 1 pag. 7), manifestamente non rappresentano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, inoltre, in sede di ricorso, l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, alla luce di quanto evocato, vi è ragione di concludere all'assenza di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM rettamente ha rinunciato all'esperimento di un'audizione sui motivi di asilo ai sensi degli artt. 29 e 30 LAsi (cfr. DTAF
D4260/2011 Pagina 7 2008/57 consid. 3.4), rispettivamente rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo del ricorrente, che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, infatti, dopo la caduta del Presidente Ben Alì all'inizio del 2011 è in atto un processo di transizione democratica, capace di garantire stabilità nel Paese, che, quanto alla sua situazione personale, è giovane, ha frequentato le scuole (…) e dispone di esperienza lavorativa (cfr. verbale 1 pagg. 34); che, inoltre, nel suo Paese di origine vivono tuttora suo (…) e diversi (…)
D4260/2011 Pagina 8 (cfr. ibidem pag. 4); che, oltremodo, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, difatti, stando al certificato medico stilato dal Dr. C._______ in data (…) (cfr. act. D22), l'intervento di asportazione delle (…), eseguito il (…) a seguito della frattura della (…), ha avuto esito positivo, senza complicazioni, ed il ricorrente ha già potuto riprendere ad alimentarsi tramite cibi solidi, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
D4260/2011 Pagina 9 tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)
D4260/2011 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: