Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D4215/2009 Sen tenza d e l 2 7 sett emb r e 2011 Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio), Hans Schürch, Gérarld Bovier; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 giugno 2009 / N […].
D4215/2009 Pagina 2 Fatti: A. Il (…), l'interessato – cittadino afgano, nato e con ultimo domicilio a B._______ (Afghanistan) – ha inoltrato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 maggio 2009 [di seguito: verbale 1] e del 4 giugno 2009 [di seguito: verbale 2]) di aver vissuto a B._______ dalla nascita sino al 199091, quando si sarebbe trasferito con la sua famiglia in C._______ per sfuggire alla guerra, e di esservi ritornato assieme alla stessa nel 1997, a causa dei problemi di salute della madre. Nel 2005, l'interessato avrebbe aperto un negozio di (…), grazie all'aiuto finanziario del padre, il quale era proprietario di una fabbrica di (…). Nel corso del mese di (…)/(…) 2008, suo padre sarebbe stato sequestrato da degli individui in abiti militari, i quali avrebbero preteso un riscatto di USD (…). Durante l'operazione condotta dalla Polizia per liberare il genitore, costui sarebbe rimasto ucciso. Due dei sequestratori sarebbero stati arrestati, mentre uno sarebbe riuscito a fuggire e, dopo (…) circa, avrebbe cominciato a minacciare di morte telefonicamente l'interessato, al fine di ottenere il perdono e l'abbandono del caso da parte di quest'ultimo. Approfittando del tempo chiesto al suo minacciatore per riflettere e non potendo sopportare le minacce proferitegli, l'interessato avrebbe venduto il suo negozio e nel (…) 2009 sarebbe espatriato, onde evitare la stessa sorte del padre. Da B._______, egli si sarebbe recato in auto a D._______ (C._______) e poi a E._______ (Iran), da dove avrebbe proseguito il viaggio a piedi per (…) giorni fino a giungere ad F._______ (Turchia). Dopo aver raggiunto in TIR la località portuale di G._______ (Turchia), l'interessato si sarebbe imbarcato su un nave alla volta della Grecia e, su consiglio del passatore, avrebbe gettato in mare i suoi documenti d'identità. Infine, da H._______ (Grecia), dopo (…) giorni, egli avrebbe viaggiato nascosto in una grande auto fino ad arrivare in Svizzera, senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo. In occasione dell'audizione sommaria del 25 maggio 2009, l'interessato è stato esortato e reso attento, tramite la consegna dell'apposito documento da parte dell'UFM, circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo (cfr. atto A
D4215/2009 Pagina 3 6/1). Ad oggi, l'interessato non ha versato agli atti alcuno dei suddetti documenti. B. Con decisione del 25 giugno 2009 (notificata all'interessato il medesimo giorno; cfr. atto A 15/1), l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 30 giugno 2009, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il Tribunale, tramite decisioni incidentali del 3 luglio 2009, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, autorizzandolo a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 24 agosto 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione del gravame. F. In data 15 settembre 2009, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. G. Il 29 luglio 2011, l'UFM ha presentato le sue osservazioni (duplica),
D4215/2009 Pagina 4 ribadendo la sua posizione. Le stesse sono state trasmesse per conoscenza ed eventuale presa di posizione al ricorrente. H. In data 18 agosto 2011, l'insorgente ha inoltrato le sue ulteriori osservazioni. Quest'ultime sono state trasmesse per informazione all'UFM. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua. Pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
D4215/2009 Pagina 5 decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto, da un lato, che il richiedente non avrebbe addotto alcun motivo scusabile, giustificante la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, che egli avrebbe dissimulato per i bisogni di causa, in considerazione dell'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio descritte. In particolare, egli non avrebbe fornito nessun documento di identità suscettibile di identificarlo, malgrado affermi di aver posseduto un passaporto e una carta di identità. Peraltro, non corrisponderebbe al vero, l'asserzione del richiedente secondo cui non avrebbe ricevuto da parte dell'UFM alcuna richiesta di presentare un documento di identità, come risulterebbe dal verbale della prima audizione e dal foglio arancione, entrambi firmati dal richiedente. Inoltre, il medesimo si sarebbe contraddetto sui documenti di identità, dichiarando nella prima audizione di aver gettato in mare la fotocopia e di aver lasciato a casa l'originale della carta di identità, mentre che in occasione dell'audizione federale avrebbe asserito di essere espatriato sia con il passaporto che con la carta di identità originale e di averli entrambi gettati in mare per evitare un rimpatrio forzato. Il richiedente avrebbe altresì sostenuto in maniera del tutto inverosimile di aver raggiunto la Svizzera senza mai utilizzare alcun documento di identità. Infatti, sarebbe poco plausibile che egli sia riuscito a raggiungere il C._______ in un lasso di tempo tanto breve, considerate le circostanze (periodo […][…], valico in zona montuosa elevata). Per di più, il richiedente non sarebbe riuscito ad indicare quali Paesi abbia attraversato dalla Grecia per giungere in Svizzera e non avrebbe fornito alcun dettaglio in merito alle modalità di attraversamento dei confini senza subire controlli, limitandosi a dichiarare di essersi affidato al passatore. Dall'altro lato, l'UFM ha considerato che le allegazioni decisive in materia di asilo presentate dal richiedente sarebbero vaghe, stereotipate e contraddittorie. In particolare, il richiedente non avrebbe saputo descrivere gli eventi principali accaduti a B._______ negli anni 19972009 in cui vi avrebbe vissuto, limitandosi a dire che prima vi sarebbero stati i Talebani, i quali proibivano agli uomini di tagliarsi la barba, obbligavano le donne a vestire il chador ed imponevano punizioni severe ai criminali, nonché aggiungendo in maniera molto vaga che ad un certo punto sarebbero arrivati gli Americani a bombardare, senza precisare quando e quali danni sarebbero stati inferti a B._______. A mente dell'UFM, tali dichiarazioni – indefinite e prive di dettagli significativi
D4215/2009 Pagina 6 – lascerebbero dubitare che il richiedente si sarebbe trovato effettivamente a B._______ al momento dei fatti narrati. In aggiunta, il richiedente sarebbe incorso in molteplici contraddizioni, segnatamente riguardo alle modalità secondo cui avrebbe denunciato la scomparsa del padre alla Polizia, al numero di telefonate o volte in cui i rapitori si sarebbero messi in contatto con lui e la sua famiglia, come pure alla consegna del riscatto. Da ultimo avrebbe reso dichiarazioni confuse e stereotipate in merito agli eventi successivi alla morte del padre, al numero ed agli autori delle minacce telefoniche, nonché riguardo alle generalità dei due rapitori incontrati in carcere, di cui si sarebbe limitato ad affermare che si trattava di persone di media età. Secondo l'UFM, se il richiedente avesse realmente vissuto i fatti narrati, egli avrebbe verosimilmente saputo indicare l'identità degli uomini che avrebbero rapito e causato la morte del padre. Per questi motivi, l'UFM ha considerato che il richiedente non avrebbe la qualità di rifugiato in base agli art. 3 e 7 LAsi e nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del medesimo, la cui esecuzione in Afghanistan sarebbe ammissibile, visto che – dal profilo della situazione generale dei diritti dell'uomo ed anche in considerazione dei recenti sviluppi – non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, ritenuto che – posto che il richiedente proverrebbe da B._______ – dove la situazione potrebbe tuttora essere considerata fondamentalmente sicura – il suo allontanamento verso il suo Paese di origine sarebbe pertanto ragionevolmente esigibile. Infine, non vi sarebbero altri motivi relativi al richiedente – considerato che egli sarebbe giovane, in buona salute, benestante e disporrebbe di una rete sociale nel suo Paese su cui fare affidamento – o dal punto di vista tecnico e pratico, che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo a B._______. 5.2. Nel gravame, l'insorgente fa valere che – per la sua buona fede e per quanto al meglio avrebbe collaborato – gli si potrebbe scusare la mancata presentazione dei documenti d'identità. Infatti, egli ribadisce di aver dovuto gettare via durante il suo viaggio di espatrio sia il passaporto che la carta di identità, per timore di subire un rimpatrio forzato. Peraltro, a causa del suo analfabetismo e delle difficoltà a capire il funzionamento della procedura di asilo, egli non avrebbe compreso l'importanza di attivarsi subito per farsi inviare un duplicato di uno dei documenti di identità, che egli assicura in questa sede che arriverà presto, ritenuto che
D4215/2009 Pagina 7 avrebbe chiesto ai familiari in patria di attivarsi ad inviarglielo. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l'UFM avrebbe anche dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per accertare lo statuto di rifugiato o impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, egli adduce che i motivi di asilo da lui esposti sarebbero veri e verosimili, come sarebbero autentiche le minacce ricevute e i fondati timori di essere ucciso, come suo padre. Inoltre, secondo l'attualità e le dichiarazioni dei governi impegnati sul posto, la drammatica situazione dell'Afghanistan – compresa B._______ assediata dentro e fuori – sembrerebbe peggiorare giorno dopo giorno e le autorità non riuscirebbero a garantire la sicurezza ai loro cittadini, né tantomeno contro quei gruppi che avrebbero preso di mira lui e la sua famiglia. Infine, a mente del ricorrente, tale situazione nel suo Paese renderebbe il suo rientro a B._______ inesigibile e dovrebbe condurre comunque ad offrirgli una protezione da parte delle autorità svizzere. 5.3. Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione, ribadendo tuttavia che l'assenza di documenti del ricorrente non sarebbe scusabile, poiché il contenuto del foglio arancione sarebbe stato letto e tradotto al ricorrente analfabeta, gli sarebbe stata illustrata in maniera esplicita e approfondita l'importanza di presentare un documento valido e, malgrado ciò, egli non avrebbe intrapreso nulla per farsi pervenire dei documenti di identità. Peraltro, il duplicato dei medesimi – che si sarebbe attivato ad ottenere (cfr. ricorso pag. 2) non sarebbe giunto all'UFM. Oltre a ciò, sarebbero contraddittorie le allegazioni in merito al tipo ed alla quantità dei documenti di identità gettati in mare, nonché sarebbe lacunosa ed inverosimile la narrazione del viaggio Di espatrio, in particolare l'attraversamento dei confini senza l'utilizzo di alcun documento. Infine, i motivi di asilo esposti dal ricorrente sarebbero caratterizzati da allegazioni estremamente vaghe, stereotipate e contraddittorie, nonché dall'assenza di dettagli suscettibili di comprovare un effettivo coinvolgimento dell'interessato, il cui allontanamento – secondo la prassi dell'UFM – sarebbe altresì esigibile. In conclusione, detto Ufficio ha proposto la reiezione del gravame e per il resto, ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente. 5.4. Nell'atto di replica, il ricorrente ha sottolineato nuovamente di essersi rivolto alla sua famiglia per far pervenire la carta di identità, ma di non sapere quanto tempo questo implicherà. Inoltre, egli ha chiesto al
D4215/2009 Pagina 8 Tribunale di esaminare gli ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan, rinviando alla situazione di instabilità regnante nella città di B._______ secondo la decisione del Tribunale E1331/2009 del 21 agosto 2009, nonché di accogliere il suo ricorso. 5.5. Nella duplica, l'UFM ha evidenziato che – benché nelle sue osservazioni il ricorrente abbia dichiarato il suo impegno a presentare un documento di identità – il medesimo non avrebbe depositato alcun documento suscettibile di identificarlo. Peraltro – anche qualora avesse incontrato delle difficoltà a procurarsi quanto richiesto – un lasso di tempo di quasi due anni sarebbe sufficiente per depositare un documento di identità, la cui assenza pertanto non sarebbe giustificabile. Quanto al rinvio dell'insorgente verso B._______, l'autorità inferiore ha sottolineato che – in condizioni favorevoli – sarebbe attualmente esigibile, ritenuto che in concreto il ricorrente sarebbe giovane, in buona salute, avrebbe un'esperienza lavorativa, sarebbe economicamente benestante e potrebbe contare su una rete familiare in patria. Di conseguenza, l'UFM ha confermato la sua decisione e proposto la reiezione del ricorso. 5.6. Nelle sue ulteriori osservazioni, richiamata la decisione del Tribunale del 16 giugno 2011 (E7625/2008), il ricorrente ha asserito che, da quando sarebbe venuto in Svizzera, non avrebbe più avuto alcun contatto con la sua famiglia, la quale probabilmente non si troverebbe più in Afghanistan, ritenuto che non sarebbe riuscito a contattare i suoi parenti e che essi gli avrebbero detto di voler andare in C._______. Inoltre, egli non saprebbe dove si trova la "(…)" che aveva nel suo Paese di origine. In conclusione, l'insorgente fa valere di non avere una rete sociale in Afghanistan, ragion per cui il suo rinvio non sarebbe ammissibile. 6. 6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
D4215/2009 Pagina 9 6.2. Sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6). 6.3. Nella fattispecie, il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge. Infatti, in data 25 maggio 2009, in occasione dell'audizione sulle generalità, al ricorrente è stato consegnato il documento che lo ha reso attento circa la necessità e l'importanza di procurarsi entro le 48 ore successive dei documenti di identità (cfr. atto A 6/1 e verbale 1 pag. 7). Peraltro, alla domanda posta dall'UFM per accertarsi che il suo dovere nonché compito fosse chiaro, il ricorrente ha espressamente dichiarato di aver compreso la portata di quanto richiestogli e di valutare cosa fare a tale scopo (cfr. verbale 1 pag. 7). Per giunta, anche in occasione dell'audizione federale diretta, al ricorrente sarebbe stato ribadito di presentare i suoi documenti di identità e, dal canto suo, egli avrebbe evidenziato la possibilità di procurarseli, ciò che tuttavia non ha verosimilmente mai fatto, visto che sino ad oggi egli non ne avrebbe presentato alcuno, nonostante le svariate promesse (cfr. verbale 2 D14 16). In tali circostanze, pertanto, presentano un carattere manifestamente pretestuoso le allegazioni dell'insorgente, secondo le quali – a causa del suo analfabetismo e della complessità della procedura di asilo – egli non avrebbe compreso l'importanza di attivarsi al fine di presentare i necessari documenti (cfr. ricorso pag. 2). Tali giustificazioni – oltre a non costituire nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge ed a non dimostrare che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti sforzi per procurarsi dei documenti d'identità, denotano un atteggiamento irriverente e contrario alla buona fede da parte del ricorrente, ciò che lascia presumere da sé che allegazioni del medesimo siano poco credibili e che egli dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni della causa. Tale tesi trova conferma, da un lato, nelle sue allegazioni stereotipate e contraddittorie circa la sorte e la presentazione dei suoi documenti di identità, dall'altro lato, nell'inverosimiglianza delle asserite circostanze del viaggio di espatrio. Difatti, il ricorrente si è contraddetto riguardo a quali documenti avesse gettato in mare durante il suo tragitto tra la Turchia e la Grecia, in particolare se la fotocopia della sua carta di identità o se la carta di
D4215/2009 Pagina 10 identità stessa, assieme al suo passaporto (cfr. verbale 1 pagg. 56 a confronto con verbale 2 D7, D11D12 e D17). Inoltre, riguardo al viaggio di espatrio, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna indicazione dettagliata sull'attraversamento dei diversi confini per giungere in Svizzera, senza documenti e senza subire controlli, limitandosi ad affermare di essere giunto da solo in C._______ e di essersi poi affidato al passatore, con il quale i suoi documenti – che avrebbe avuto con lui – non sarebbero stati necessari (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale 2 D17D23 e D26). Oltre a ciò, egli non ha saputo riferire dove avrebbe incontrato il passatore, in quale località sarebbe giunto in Grecia, quali Paesi avrebbe attraversato dalla Grecia alla Svizzera, nonché dove si sarebbero fermati durante tale tragitto (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale 2 D23D24). Ne discende che, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte. In conclusione, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa. Egli deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità. 6.4. In considerazione di quanto precede, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile. 7. 7.1. In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del ricorrente. 7.2. Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
D4215/2009 Pagina 11 7.3. L'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Il ricorrente, peraltro, in sede di ricorso, non ha apportato alcun chiarimento circa le argomentazioni dell'UFM (cfr. ricorso pag. 2). In particolare, il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile, i fatti addotti a sostegno della sua domanda di asilo, segnatamente le minacce di cui sarebbe stato oggetto a seguito del rapimento e dell'uccisione del padre e che sarebbero alla base della fuga dal suo Paese di origine, avuto riguardo alle sue dichiarazioni vaghe, contraddittorie nonché contrarie alla logica dell'agire su punti essenziali della narrata vicenda. Innanzitutto, il ricorrente non è stato in grado di fornire una spiegazione logica e lineare riguardo all'entità delle minacce proferitegli, ovvero riguardo a che cosa i malfattori avrebbero preteso da lui. Infatti, se da un lato, il ricorrente ha affermato di essere stato minacciato da un gruppo di gente in relazione ai sequestratori di suo padre, al fine di lasciar perdere il caso davanti alle autorità e di dare loro il suo perdono (cfr. verbale 1 pagg. 78 e verbale 2 D50, D82, D95), dall'altro lato, egli ha riferito che i rapitori di suo padre sarebbero stati incriminati ufficialmente (cfr. verbale 2 D85) ed avrebbero avuto dei mediatori che corrompevano la Polizia per farli liberare (cfr. ibidem D86D88), come pure che la Polizia avrebbe seguito il caso, se non l'avesse fatto la persona interessata come lui, rispettivamente che i rapitori rimarrebbero in detenzione, se egli non desse la luce verde (cfr. ibidem D97D98). Alla luce di tali asserzioni, ritenuto che i rapitori del padre del ricorrente sono stati ad ogni qual modo incriminati, sebbene la Polizia fosse stata corrotta e nonostante il ricorrente non abbia a quel tempo deciso di lasciar perdere il caso o meno, risulta assolutamente contrario alla realtà dei fatti il contenuto delle minacce telefoniche asserite dal ricorrente. Oltre a ciò, è manifestamente poco plausibile che, se tali minacce fossero state verosimili ed avessero raggiunto una tale intensità da costituire addirittura delle minacce di morte, nonché delle persecuzioni, il ricorrente avrebbe potuto chiedere ai suoi malfattori un mese di tempo per riflettere sul da farsi, rispettivamente che gli autori di tale minacce gli avrebbero ingenuamente offerto tale lasso di tempo, durante il quale non vi
D4215/2009 Pagina 12 sarebbero stati ulteriori avvenimenti, in assenza di segnalazioni di sorta da parte del ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D50). Per giunta, il ricorrente non ha saputo indicare chi sarebbero stati gli autori, rispettivamente la persona responsabile di tali minacce, limitandosi a dichiarare si tratterebbe di un gruppo di gente legato ai sequestratori del padre (cfr. verbale pag. 8 e verbale 2 D95). Nemmeno di quest'ultimi, peraltro, il ricorrente è riuscito ad abbozzare minimamente l'aspetto e l'identità, nonostante due li avesse visti in prigione e uno all'ospedale (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D78D83 e D99D103). Peraltro, il comportamento del ricorrente – il quale non ha chiesto i nomi di tali individui – non trova alcuna giustificazione nelle circostanze del caso, così come le spiegazioni rese in merito (cfr. verbale 2 D80D82). Del resto, a confermare l'inconsistenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa le minacce proferitegli e gli autori delle stesse, l'insorgente ha espresso il timore – in caso di rientro in patria – di essere accusato dell'omicidio di suo padre, di essere fuggito e di non aver seguito il caso, ciò che non combacia con la versione dei fatti da esso raccontata (cfr. verbale 2 D117). Inoltre, il medesimo non è stato in grado di indicare in maniera lineare il numero delle telefonate minatorie (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale D9192), nonché, fatto ancora più importante, la data precisa del sequestro, rispettivamente della morte del padre, ossia gli eventi primordiali del suo racconto. Inizialmente, egli ha infatti indicato che questi avvenimenti sarebbero avvenuti tra il mese di (…) e (…) 2008 (cfr. verbale 1 pagg. 4 e 7), per poi affermare che il (…) giorno dopo il sequestro, ovvero giorno dell'appuntamento del riscatto e della morte del padre, era il (…) 2008 (cfr. ibidem pag. 7). Tuttavia, nell'audizione federale diretta, il ricorrente ha affermato di non sapere la data esatta del sequestro del genitore a causa del suo analfabetismo, indicando nuovamente il periodo di tempo tra (…) e (…) 2008, ma senza più riferimento alcuno alla data sopraesposta di (…) 2008 (cfr. verbale 2 D50D51). A ciò aggiungasi che – come rilevato dall'UFM – il ricorrente ha reso versioni discrepanti sulle modalità secondo cui lui e la sua famiglia si sarebbero rivolti alla Polizia per denunciare la scomparsa del padre, ovvero affermando di aver telefonato alla Polizia (cfr. verbale 2 pag. 7) oppure di essersi recati presso la stessa (cfr. verbale 2 D50D54). Infine, riguardo a tale denuncia, nonché al sequestro del genitore, è manifestamente contrario alla logica dell'agire che la Polizia si sia limitata a chiedere loro il numero di targa e quello telefonico del padre, unitamente a quello di casa, senza invece domandare una foto del padre o maggiori in formazioni sul suo conto (cfr. verbale 2 D55). Alla luce di tutto quanto suesposto, vi è ragione di
D4215/2009 Pagina 13 concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti. 7.4. Pertanto, il racconto reso dall'insorgente a sostegno della sua domanda di asilo deve essere ritenuto inverosimile e, convenendo con l'autorità di prime cure, non è data la qualità di rifugiato del medesimo con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 7.5. Di conseguenza, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (cfr. consid. 7.37.4), non risultano nemmeno elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. 7.6. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8). Difatti, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, segnatamente a B._______ possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 8. Da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Ne consegue che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
D4215/2009 Pagina 14 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). 10. 10.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta detta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Per l'esame dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 10.2. In considerazione di quanto esposto al consid. 7.6, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie (artt. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 3 LStr). 10.3. 10.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, GICRA 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191). 10.3.2. In Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in questi ultimi anni la situazione securitaria è andata peggiorando nell'intero Paese. Lo stesso vale per la situazione umanitaria, sebbene occorre distinguere le zone rurali dai territori urbani, dove le condizioni sono migliori. Anche nelle città, tuttavia, le cure mediche spesso non sono garantite. In definitiva, la situazione vigente in Afghanistan sull'insieme del territorio – salvo nelle grandi città – è talmente grave da rappresentare una minaccia di esposizione concreta a pericolo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Nondimeno, non è in maniera generale inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento nella città di Kabul, dove la situazione, dal profilo umanitario e della sicurezza, è meno drammatica che nel resto del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento a Kabul può tuttavia essere riconosciuta come ragionevolmente esigibile, anche a titolo di alternativa di soggiorno interna, solo a determinate condizioni restrittive, già poste da tempo dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2003 n. 10), per un uomo giovane e
D4215/2009 Pagina 15 sano, segnatamente in presenza di una solida rete sociale in loco, nonché di concrete garanzie di sostentamento minime e di accesso ad un alloggio (cfr. DTAF E7625/2008 del 16 giugno 2011). 10.3.3. Nel caso in esame, il ricorrente, originario di B._______, dove ha avuto ultimo domicilio prima del suo espatrio nel (…) 2009 (cfr. verbale 1 pag. 1), ha vissuto in detta città per tutta la sua esistenza, salvo per (…) anni (dal 199091 al 199798, ovvero dall'età di […] anni fino all'età di […] anni), in condizioni finanziarie buone, vivendo del resto nella loro casa di famiglia (cfr. verbale 1 pag. 2 e 4, nonché verbale 2 D31). Suo padre era peraltro proprietario di una fabbrica di (…) e, a far tempo dal 2005, il ricorrente ha lavorato in un negozio di (…) di sua proprietà, che egli ha potuto aprire grazie ai soldi lasciati dal padre (cfr. verbale 1 pagg. 34 e verbale 2 D43D47). Oltre alle suesposte condizioni di vita favorevoli del ricorrente a B._______, in relazione alle quali vi è già di per sé ragione di desumere che egli disponga di una rete sociale in detta città, l'insorgente per sua stessa ammissione beneficia in detta città della presenza di una solida rete familiare costituita da sua madre, il fratello, i nonni (un nonno paterno e una nonna materna), nonché diversi zii e zie paterni e materni con i relativi figli (cfr. verbale 1 pagg. 45). Ora, le allegazioni del ricorrente – fatte valere soltanto in fine alla procedura di istruzione – secondo le quali, da quando sarebbe venuto in Svizzera, non avrebbe più avuto alcun contatto con la sua famiglia, non sarebbe riuscito a contattare i suoi parenti, che gli avrebbero detto di voler andare in C._______, e la sua famiglia probabilmente non si troverebbe più in Afghanistan (cfr. osservazioni del 18 agosto 2011), sono prive di qualsiasi fondamento, così come evidentemente invocate solo per i bisogni della causa, ovvero dopo che egli aveva preso conoscenza della richiamata DTAF E7625/2008 del 16 giugno 2011, in cui è stato stabilito che – in assenza di una rete sociale – l'allontanamento verso B._______ non sarebbe esigibile. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, vi è ragione di ritenere che a B._______ il ricorrente disponga effettivamente di una rete sociale – in cui sono compresi i suoi menzionati familiari (cfr. verbale 1 pagg. 45), nonché altre persone con cui il ricorrente deve avere instaurato una relazione sociale in tutti gli anni di soggiorno e di lavoro in detta città (cfr. ibidem pagg. 34) – che potrà apportare al ricorrente l'adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in Patria. A ciò aggiungasi che il ricorrente è giovane, celibe ed ha un'esperienza professionale pluriennale nel campo della (…), ciò che manifestamente non collima con l'asserito analfabetismo (cfr. ibidem). Infine, egli è in buona salute, ritenuto che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
D4215/2009 Pagina 16 un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In conclusione, visto tutto quanto precede, il Tribunale considera che l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, siccome adempiuti, i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento nel suo Paese di origine, segnatamente a B._______. 10.3.4. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr). 10.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.5. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata. 11. Visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D4215/2009 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600. sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Antonella Guarna Data di spedizione:
D4215/2009 Pagina 18 Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) – UFM, Asilo e ritorno, Procedura alla centrale e ritorno, con allegato l'incarto (per corriere interno; in copia) – Migrationsamt X.__________(in copia)