Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D2929/2011 Sen tenza d e l 2 5 luglio 2011 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 maggio 2011 / N […].
D2929/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento di identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non sarebbe entrato nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione dell'11 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del 5 maggio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 16 maggio 2011, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. ricorso pag. 1), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 23 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 25 maggio 2011, la decisione incidentale del 26 maggio con la quale il Tribunale ha accolto la domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, le osservazioni dell'UFM del 1° giugno 2011, la decisione incidentale del 10 giugno 2011 con la quale il Tribunale ha trasmesso copia delle sopracitate osservazioni dell'UFM per conoscenza ed eventuale presa di posizione entro il 27 giugno 2011, non ritirata dal ricorrente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
D2929/2011 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano, che, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura dinanzi all'UFM si svolge, di norma, nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza, che, secondo l'art. 4 dell'Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi soltanto eccezionalmente da tale norma, che, in tal caso, l'autorità inferiore deve indicare in modo facilmente comprensibile perché si è avvalsa di tale eccezione, in ossequio all'obbligo di motivazione di cui all'art. 35 PA, che l'UFM deve inoltre esaminare la necessità di adozione di misure correttive, rispettivamente motivare l'eventuale mancata adozione delle misure predette,
D2929/2011 Pagina 4 che, nella fattispecie, l'interessato, non patrocinato da un rappresentante legale, risiedeva nel cantone B._______ al momento della notifica della decisione dell'autorità inferiore, che, tuttavia, avendo l'interessato soggiornato cinque anni in C._______ dove ha peraltro anche lavorato (cfr. verbale 2, pag. 4, D31 e D32), avendo dichiarato di possedere conoscenze di francese (cfr. verbale 1, pag. 3), non avendo invocato alcunché in merito alla lingua della decisione impugnata e, infine, essendosi riferito nel ricorso chiaramente a dei punti sollevati nella decisione impugnata, non vi è motivo di credere che l'interessato non abbia potuto prendere conoscenza del contenuto della decisione di cui parola, come rettamente rilevato dall'UFM nelle sue osservazioni, che, eccezionalmente, non vi è quindi ragione di censurare la redazione in lingua francese della decisione dell'autorità di prime cure, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato a D._______ (Tunisia) e di avere avuto ultimo domicilio in Patria a E._______ (Tunisia), che egli ha affermato di essere espatriato l'ultima volta per ragioni economiche (cfr. verbale 1, pag. 6), per trovare un lavoro che gli permettesse di vivere degnamente, al fine di migliorare le sue condizioni economiche e di costruirsi un avvenire migliore (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6), rispettivamente a causa degli attuali problemi e disordini nel Paese (cfr. verbale 2, pag. 4, D 34), che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese nel (…) 2011, partendo da D._______, a bordo di un gommone fino in Italia, senza subire controlli; che sarebbe poi andato a F._______ (Italia), a G._______ (Italia) e a H._______ (Italia), dove sarebbe rimasto una settimana; che si sarebbe poi recato a I._______ (Italia), rimanendoci per (…) giorni, prima di venire in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7), che, nella decisione del 16 maggio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo un documento di identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c OAsi 1; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
D2929/2011 Pagina 5 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che, in particolare, da una parte, sia la sua carta di identità che il suo passaporto si troverebbero a casa sua, in Tunisia, chiusi in una cassaforte alla quale soltanto sua madre – che al momento non si troverebbe in Tunisia – avrebbe accesso e dall'altra parte, non gli sarebbe possibile di rivolgersi ad una rappresentanza diplomatica di Tunisia all'estero, in quanto non soggiornerebbe legalmente in nessun Paese (cfr. ricorso, pag. 2); che, inoltre, nel gravame, l'insorgente ha addotto che la situazione in Tunisia non garantirebbe una esistenza dignitosa e quindi che non potrebbe essere rinviato nel suo Paese, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
D2929/2011 Pagina 6 quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, peraltro, il ricorrente si è contraddetto in relazione al possesso del suo passaporto, affermando in un primo tempo di averlo perso durante la traversata in mare nel (…) 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7) ed in un secondo tempo che si troverebbe a casa sua, senza tuttavia esserne sicuro (cfr. verbale 2, pag. 3, D23); che, inoltre, ha asserito che la sua carta di identità si troverebbe a casa sua, in Tunisia, e che non l'avrebbe presa con sé per evitare controlli e quindi il rimpatrio (cfr. verbale 1, pag. 4); che non risulta che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'ottenimento dei suoi documenti, ciò che costituisce un ulteriore indizio di dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento di identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Tunisia, il suo racconto è contradditorio e, quindi, inverosimile; che, infatti, egli ha affermato di essere espatriato nel (…) 2011, partendo da E._______, a bordo di un gommone fino a J._______ (Italia), senza subire controlli (cfr. verbale 1, pag. 7), rispettivamente di essere espatriato il (…) e di essere sbarcato a K._______ (cfr. verbale 2, pag. 5, D39 e D40), che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti di identità e le circostanze del viaggio, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti di identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,
D2929/2011 Pagina 7 che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, la motivazione principale fatta valere dal ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo – ovvero di essere espatriato per motivi economici (cfr. verbale 1 pagg. 5 e 6; verbale 2, pag. 4, D32) – è irrilevante in materia di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle difficoltà economiche non costituiscono manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, inoltre, le allegazioni di carattere generale circa gli attuali problemi in Tunisia non sono sufficientemente circostanziate per accertare la qualità di rifugiato (cfr. artt. 3 e 7, nonché 32 cpv. 3 lett. b LAsi), che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
D2929/2011 Pagina 8 che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
D2929/2011 Pagina 9 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3); che, infatti, dopo la caduta del Presidente Ben Alì all'inizio del 2011 è in atto un processo di transizione democratica, capace di garantire stabilità al Paese, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, ha terminato una formazione scolastica, seppur minima, nonché possiede un'esperienza professionale nel settore della (…) (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di una rete sociale, ritenuto che vi risiedono segnatamente i suoi zii paterni, i suoi cugini paterni e sua nonna (cfr. verbale 2, pag. 2, D6 a D13); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, segnatamente in relazione al contenuto della decisione di non entrata nel merito e di allontanamento, è
D2929/2011 Pagina 10 deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)
D2929/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: