Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C5462/2011 Sen tenza d e l 2 7 g enna i o 2012 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Madeleine HirsigVouilloz; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 7 settembre 2011.
C5462/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto che: mediante decisione del 7 settembre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita ordinaria intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, per un periodo limitato nel tempo dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2011; con il gravame depositato il 30 settembre 2011, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS, chiede il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita d'invalidità dopo il 31 maggio 2011; produce a suffragio delle sue conclusioni alcuni rapporti medici; lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 3 ottobre 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito il gravame, ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico (Dott. Erba) che ha ritenuto necessario una nuova valutazione del grado d'invalidità dopo la precedente visita al servizio medico regionale; l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 27 dicembre 2011, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo a un nuovo esame medico come richiesto dal Dott. Erba; mediante ordinanza del 6 gennaio 2012, copia della risposta dell'autorità inferiore e della relazione del Dott. Erba sono state inviate alla parte ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni fino al 20 gennaio 2012 dandole esplicitamente la possibilità di ritirare il ricorso; la ricorrente ha risposto con scritto del 19 gennaio 2012 dichiarando di essere d'accordo con il prospettato rinvio della causa ma di ritirare il ricorso; e considerando in diritto che: in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro
C5462/2011 Pagina 3 le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal momento che, come rilevato dal Dott. Erba, la documentazione medica ad atti è insufficiente ed inattuale per procedere ad una valutazione del caso (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4);
C5462/2011 Pagina 4 vero è che nel suo scritto del 19 gennaio 2012, il Patronato INAS di Mendrisio ha dichiarato, tra l'altro, di ritirare il ricorso; ora, di principio, un ritiro del ricorso deve essere espresso in forma chiara e deve essere privo di condizioni (DTF 119 V 36 consid. 1b); tale volontà è nella specie viziata da una condizione da ascrivere ad un errata interpretazione dell'ordinanza di questo Tribunale del 6 gennaio 2012 da parte del Patronato; in realtà, la lettura integrale dello scritto 19 gennaio 2012 del Patronato INAS induce a ritenere, senza dubbio, che il ricorrente è d'accordo con la soluzione prospettata dall'amministrazione che si accolga il ricorso (e quindi non lo si ritiri), si annulli l'impugnata decisione, e si rinviino gli atti all'Ufficio intimato perché proceda a nuovi accertamenti sanitari e venga poi emanato un nuovo provvedimento impugnabile; la dichiarazione di ritiro non è quindi valida e non può essere presa in considerazione; visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 700 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore; il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 7 settembre 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali.
C5462/2011 Pagina 5 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700. franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: