Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C1885/2009 Sen tenza dell ' 1 1 a go s t o 2011 Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, patrocinato dall'Avv. Yasar Ravi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Riconoscimento dello statuto di apolide.
C1885/2009 Pagina 2 Fatti: A. Il 18 aprile 2001, A._______, cittadino di origini algerine nato il …, è entrato in Svizzera illegalmente e, il 26 aprile 2001, ha depositato una domanda d'asilo. L'8 giugno 2001 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR; oggi: UFM) ha respinto la suddetta domanda, siccome le condizioni volte al riconoscimento della qualità di rifugiato nonché alla concessione dell'asilo non erano adempiute e, nel contempo, ha pronunciato l'esigibilità del suo allontanamento, previsto al più tardi entro il 23 luglio 2001. Contro la suddetta decisione, il 12 luglio 2001 l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA; oggi: Tribunale amministrativo federale), limitandolo alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Il gravame è stato respinto mediante sentenza del 12 aprile 2005. Quindi l'UFM ha impartito un nuovo termine per lasciare la Svizzera, fissato all'8 giugno 2005, ed ha rammentato all'interessato l'obbligo di intraprendere tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento dei documenti di viaggio per la partenza dalla Svizzera. Contro la predetta sentenza, il 17 maggio 2005, l'interessato ha depositato un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale, entrambi ritenuti inammissibili con sentenza del 23 maggio 2005. B. Il 6 giugno 2005, per il tramite del suo precedente avvocato, l'interessato ha inoltrato all'UFM un'istanza di permesso per motivi umanitari, in via subordinata l'ammissione provvisoria, la pronuncia dell'effetto sospensivo nonché la fissazione di un nuovo termine di partenza. Con comunicazione del 13 giugno 2005 l'UFM ha trasmesso l'istanza per competenza alla CRA, la quale ha dichiarato di non aver riscontrato nessuno motivo per entrare nel merito di tale istanza di revisione. Con decisione del 22 giugno 2005, l'UFM non è entrato nel merito della domanda ed ha dunque dichiarato esecutiva la decisione dell'8 giugno 2001. Relativamente alla domanda di proroga del termine di partenza, mediante scritto del 1° luglio 2005, l'UFM ha confermato la validità del termine di partenza fissato all'8 giugno 2005.
C1885/2009 Pagina 3 C. Con scritto del 29 giugno 2005 all'attenzione del Consolato generale della Repubblica di Algeria a Ginevra (di seguito: Consolato generale d'Algeria), l'UFM ha postulato un lasciapassare a beneficio dell'interessato al fine di procedere al rimpatrio in Algeria. D. Su richiesta del 7 luglio 2005, con scritto dell'11 agosto 2005, l'Ufficio competente della Bundespolizeiinspektion Konstanz in Germania ha informato la Sezione scambio dati e identificazione dell'UFM che la persona interessata non appariva registrata e che pertanto non poteva essere accolta dalla Germania. Inoltre l'Ufficio tedesco ha informato l'UFM che l'Italia aveva vietato all'interessato l'ingresso negli Stati Schengen a partire dal 14 maggio 2001. E. Con scritto del 19 marzo 2006 all'attenzione del Consolato generale d'Algeria, l'interessato ha osservato che il problema d'identità algerina era dovuto al fatto che, nonostante egli fosse nato in territorio algerino da genitori algerini, non era in possesso di un atto di nascita e non era in grado di ritrovare la propria famiglia. F. Con missive del 27 aprile 2006, all'attenzione dell'Ambasciata di Tunisia a Berna, dell'Ambasciata del Marocco a Berna nonché nuovamente all'attenzione del Consolato generale d'Algeria, l'UFM ha postulato un lasciapassare a favore dell'interessato al fine di poterlo rimpatriare nel proprio Paese d'origine. Il 9 agosto 2006 l'Ambasciata di Tunisia ha trasmesso una risposta negativa non potendo identificare l'interessato e, il 14 novembre 2006, l'Ambasciata del Marocco ha anch'essa trasmesso una risposta negativa circa il riconoscimento dell'interessato. G. Il 29 marzo 2007, per il tramite del suo rappresentante attuale, l'interessato ha inoltrato all'UFM una domanda di riconoscimento dello statuto d'apolide e in via subordinata un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31). L'istante ha principalmente asserito di essere in possesso di diversi documenti attestanti la sua non nazionalità, di non aver mai ottenuto una
C1885/2009 Pagina 4 risposta dal Consolato algerino circa il riconoscimento della sua nazionalità e di appartenere alla popolazione nomade dei Tuareg. Su richiesta dell'UFM, con missiva del 18 ottobre 2007, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ([SPI]; oggi: Sezione della popolazione) ha dichiarato di essere disposta ad esaminare il caso in vista di rilasciare al ricorrente un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi tuttavia alla condizione che egli possa esibire un documento nazionale valido attestante le sue generalità. Il 28 novembre 2007, a sostegno della propria richiesta, A._______ ha inoltrato all'UFM uno scritto del 10 novembre 2007, attestante l'esistenza di una prigione in Libia nei pressi di Tripoli, nella quale l'interessato, nel corso dell'audizione del 28 maggio 2001 presso l'UFR, aveva affermato di essere stato incarcerato. Con scritto del 13 agosto 2008, l'autorità di prime cure ha informato l'interessato dell'intenzione di respingere la suddetta istanza e gli ha accordato la possibilità di esprimersi. Con missiva del 30 settembre 2008, quest'ultimo ha osservato di aver più volte contattato il Consolato generale d'Algeria senza ricevere alcuna risposta. H. Ritenute soddisfatte le condizioni formali per entrare nel merito dell'istanza, con decisione del 18 febbraio 2009, l'UFM ha respinto la domanda di riconoscimento dello statuto di apolide. L'autorità inferiore ha in sostanza affermato che ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (di seguito: Convenzione sullo statuto degli apolidi, [RS 0.142.40]), questi sono considerati quasi alla stessa stregua dei rifugiati per quanto concerne lo statuto personale, il titolo di viaggio, le assicurazioni sociali nonché l'eventuale assistenza, pur non garantendo un diritto soggettivo al rilascio o al prolungamento di un permesso di soggiorno. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo statuto di apolide è concesso alla persona che, senza intervento da parte sua, è stata privata della sua nazionalità e non ha nessuna possibilità di riacquisirla. L'abbandono volontario della nazionalità o il rifiuto senza valido motivo di riacquisirla non costituiscono dei casi di apolidia. Nella specie, l'UFM ha ritenuto che l'appartenenza alla popolazione Tuareg, non essendo stato fornito alcun elemento concreto a prova del contrario, non costituisce di per sé un ostacolo al riconoscimento della nazionalità, inoltre, la lettera del 10 novembre 2007, secondo cui è stato ipotizzato un lungo periodo di detenzione in Libia, non esclude l'ottenimento della nazionalità algerina. Incombe alla persona interessata ricercare le prove in merito alla sua origine nazionale. Infine le pratiche avviate dall'UFM
C1885/2009 Pagina 5 nell'ambito della procedura di ottenimento di un lasciapassare da parte delle autorità algerine in vista dell'attuazione del rimpatrio dell'interessato non avrebbero pertanto alcuna incidenza sulla presente decisione. I. Il 23 marzo 2009, contro la suddetta decisione, l'interessato ha interposto ricorso, postulandone l'annullamento e l'accoglimento della domanda volta al riconoscimento dello statuto di apolide in suo favore. A sostegno del proprio gravame, egli ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, l'appartenenza alla popolazione Tuareg, popolo notoriamente nomade, rappresenta un grande ostacolo all'ottenimento della nazionalità e, in concreto, nessuno Stato riconosce il ricorrente quale proprio cittadino. L'interessato tenterebbe ormai da anni di rintracciare la propria famiglia e di conoscere le proprie radici, in particolare la sua appartenenza nazionale. Egli ha asserito di aver esibito dei documenti, tra cui una dichiarazione dell'Ambasciata algerina di Roma che non lo considera di tale nazionalità, e una dichiarazione del Console marocchino di Milano, secondo cui il richiedente non ha potuto essere identificato. Anche dopo aver appreso la morte dei genitori tramite un amico e mediante un canale televisivo, il ricorrente ha proseguito con le ricerche volte all'ottenimento di un documento nazionale. Da ultimo, egli ha affermato di aver chiesto al Consolato generale d'Algeria, mediante missiva del 27 febbraio 2009, delucidazioni relative alla sua cittadinanza senza tuttavia ottenere risposta alcuna. J. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 20 maggio 2009, l'UFM ha ritenuto la documentazione esibita non atta a dimostrare la mancanza di nazionalità dell'interessato. Inoltre con risposta del 3 agosto 2001 il Consolato generale d'Algeria avrebbe dimostrato la disponibilità delle autorità del Paese a entrare nel merito della richiesta anche se l'interessato si era qualificato come berbero. K. Con replica del 26 giugno 2009 il ricorrente ha osservato di aver fornito alle autorità algerine tutte le informazioni di cui disponeva, di averle inoltre contattate sia telefonicamente sia recandovisi di persona, senza tuttavia ottenere una risposta o un appuntamento. Inoltre un conoscente del ricorrente si sarebbe recato di persona in Algeria al fine di ricercare attivamente in loco la famiglia di quest'ultimo senza esito positivo. Il ricorrente ha infine comunicato di avere pubblicato un inserto di giornale a pagamento per ben cinque volte sul maggior quotidiano in lingua araba
C1885/2009 Pagina 6 dell'Algeria "B._______" con i dati personali dei suoi famigliari producendone una copia. L. Il 1° luglio 2009 l'UFM ha informato il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) che il ricorrente era stato segnalato dall'Italia nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) in ragione dell'emissione di un divieto d'entrata di 5 anni per essere entrato e aver soggiornato illegalmente sul suo territorio. Nonostante tale provvedimento fosse già decaduto, l'iscrizione nel SIS sussisteva ancora siccome l'interessato non aveva dimostrato di aver lasciato il territorio italiano. M. Con duplica del 6 agosto 2009 l'UFM ha ritenuto che quanto asserito nella replica non rimetteva in questione la fondatezza della decisione impugnata. Dalle risultanze agli atti non emergeva che l'interessato si fosse debitamente informato presso le autorità competenti del suo Paese in merito al modo di procedere ufficiale, che abbia, su questa base, presentato una formale e fondata domanda di riconoscimento della sua appartenenza nazionale e che tale richiesta abbia dato luogo ad una risposta negativa. L'autorità di prime cure ha infine dichiarato che non era una sua incombenza attivarsi al fine di tradurre atti o fornire indicazioni sul modo di procedere affinché la sua domanda fosse accettata. N. Con missiva del 24 agosto 2009, accompagnata da una corrispondenza elettronica del "Comitato internazionale della Croce Rossa", il ricorrente ha informato il Tribunale che, nonostante l'aiuto del "Croissant Rouge Algérien", le ricerche concernenti la sua famiglia erano rimaste fino ad allora infruttuose. Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
C1885/2009 Pagina 7 1.2. In particolare, le decisioni in materia di riconoscimento dello statuto di apolide, rese dall'UFM (cfr. art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce nella presente fattispecie quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale. 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 PA). 1.4. Il ricorrente è destinatario della decisione impugnata. Egli ha pertanto il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessuno caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. Conformemente all'art. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi, entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972, il termine apolide indica una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino nell'applicazione della sua legislazione. Lo scopo principale della citata Convenzione consiste nell'aiutare le persone che si trovano in una situazione di bisogno. Essa prevede per chi lo desidera di beneficiare di tale statuto, più favorevole, sotto certi punti di vista, di altri statuti per stranieri (in particolare in materia di assistenza). 3.1. La questione di sapere se il termine apolide concerne unicamente le persone che sono state private della loro nazionalità senza alcun intervento da parte loro o anche quelle che hanno abbandonato volontariamente la loro nazionalità originaria oppure rifiutano, senza ragione valide, di intraprendere i passi necessari per ricuperarla, non è regolata dalla Convenzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1/2008 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
C1885/2009 Pagina 8 3.2. Le autorità amministrative svizzere non riconoscono, di principio, l'apolidia nei confronti di persone, che hanno abbandonato volontariamente la propria nazionalità. Tale è il caso, ad esempio, allorquando una persona introduce una procedura d'asilo senza probabilità di successo al fine di beneficiare dello statuto privilegiato di apolide. In effetti l'abbandono della propria nazionalità per ragioni di convenienza personali o per approfittare dei vantaggi garantiti dal riconoscimento dello statuto di apolide è ritenuto un comportamento abusivo e disattende le finalità perseguite dalla comunità internazionale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.78/2000 del 23 maggio 2000, consid. 2b; cfr. anche SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Dott. Basilea 1987, pag. 130/131). 3.3. Alla luce dei detti principi, il Tribunale federale ha interpretato l'art. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi nel senso che è considerata quale apolide la persona che, senza intervento da parte sua, è stata privata della sua nazionalità e non ha alcuna possibilità di riacquistarla e, secondo tale giurisprudenza, la Convenzione non è applicabile alle persone che abbandonano volontariamente la loro nazionalità o rifiutano, senza pertinenti motivi, di riacquisirla, nonostante ne abbiano la possibilità, segnatamente allo scopo di ottenere lo statuto di apolide (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_763/2008 del 26 marzo 2009 consid. 3.2 e ulteriori riferimenti ivi citati). 4. Nella fattispecie il ricorrente ha sostanzialmente affermato di appartenere alla popolazione Tuareg, popolazione nomade, e che da anni ormai tenta di trovare delle risposte per chiarire la situazione sulla sua nazionalità senza alcun esito. In particolare, visto che le Ambasciate di Algeria e del Marocco non hanno fornito nessuna delucidazione atta a chiarire la questione, egli ne deduce che le autorità di questi Paesi non lo riconoscono come loro cittadino. Per quanto riguarda la documentazione agli atti, nell'ambito del suo ricorso l'interessato ha prodotto uno scritto del 30 luglio 2001 all'attenzione del Consolato generale d'Algeria e la corrispondente risposta del 3 agosto 2001, un annuncio di giornale in lingua araba del … pubblicato dal ricorrente sul maggior quotidiano in lingua araba dell'Algeria "B._______" al fine di ritrovare la sua famiglia persa di vista nel 1980, un articolo del 22 febbraio 2009 trovato sul sito internet C._______ circa il rifiuto da parte delle autorità algerine di rilasciare documenti d'identità ai beduini di Tamanrasset, una lettera del 27
C1885/2009 Pagina 9 febbraio 2009, inviata nuovamente il 24 giugno 2009 in francese, al "Consulat général de la République Algérienne Démocratique et Populaire" con la quale sono stati richiesti ragguagli in merito all'appartenenza nazionale del ricorrente, una lettera del 16 febbraio 2007 alla Croce Rossa e due lettere manoscritte, del 10 marzo rispettivamente del 1° aprile 2004, all'attenzione del Console generale d'Algeria a Ginevra, con le quali si chiedono informazioni in merito all'appartenenza nazionale del ricorrente. E infine con scritto del 29 agosto 2009, il ricorrente ha informato il Tribunale che, nonostante l'aiuto del "Croissant Rouge Algérien", le ricerche erano rimaste fino ad allora infruttuose. 5. 5.1. Di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare, incombe alla parte ricorrente di fornire le prove pertinenti a sostegno della propria causa o nel caso in cui non si possa ragionevolmente esigere dalle autorità di raccoglierle in virtù della regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In mancanza di collaborazione, sarà la parte ricorrente a doverne subire le conseguenze (cfr. DTF 130 II 482, consid. 3.2; 126 II 97, consid 2e; 125 V 193, consid. 2). 5.2. In conformità alla Convenzione sugli apolidi un individuo può beneficiare di tale statuto se nessuno Stato lo considera come suo cittadino in applicazione della sua legislazione. Ai sensi della legge algerina sulla nazionalità, in particolare secondo l'ordinanza n. 70–86 del 15 dicembre 1970 concernente il codice sulla nazionalità algerina nonché l'ordinanza n. 0501 del 18 Moharram 1426 corrispondente al 27 febbraio 2005 che modifica e completa l'ordinanza n. 7086 del 15 dicembre 1970 concernente il codice sulla nazionalità algerina (sito dell'Ambasciata d'Algeria in Francia: http://www.ambalgerie.fr > Pôle coordination consulaire > Code de la nationalité, visitato il 2 agosto 2011) è considerata algerina la persona nata da padre algerino o da madre algerina (art. 6 dell'ordinanza n. 0501). Se i genitori sono sconosciuti è considerata algerina la persona nata su territorio algerino (art. 7 dell'ordinanza n. 0501). http://www.amb-algerie.fr
C1885/2009 Pagina 10 5.3. Nell'atto ricorsuale il ricorrente ha dichiarato di essere nato in Algeria da genitori algerini. Secondo la precitata legislazione il ricorrente possiede dunque di principio la nazionalità algerina. Con lettera del 10 marzo 2004 redatta manualmente da una terza persona, venivano chiesti al Consolato generale d'Algeria indizi concreti quali un registro di Stato civile, liste elettorali e censimenti al fine di chiarire la situazione del ricorrente e, mediante lettera manoscritta, del 1° aprile 2004, il ricorrente chiedeva nuovamente al Consolato generale d'Algeria se fosse iscritto in un registro di censimento. Con scritto del 27 febbraio 2009, il ricorrente, tramite il suo rappresentante legale chiedeva informazioni relative alla sua appartenenza nazionale e a quali autorità algerine avrebbe dovuto rivolgersi al fine di ottenere dei documenti d'identità. 5.4. La documentazione prodotta in sede di ricorso e le argomentazioni addotte non sono sufficienti al fine di potere ritenere il ricorrente quale persona priva di nazionalità e riconoscergli pertanto lo statuto di apolide. L'appartenenza alla popolazione dei Tuareg di per sé non prova che l'interessato non abbia alcuna nazionalità. L'articolo del 22 febbraio 2009 prodotto agli atti, con cui sono descritte le difficoltà dei beduini per ottenere la cittadinanza algerina ha una portata generale e non dimostra concretamente in relazione al caso in esame che l'interessato sia ostacolato nell'inoltrare presso la competente autorità algerina un'istanza di riconoscimento della nazionalità. Anche gli scritti indirizzati al Consolato, mediante i quali è più volte stato chiesto se l'interessato sia o meno di tale nazionalità, non sono sufficienti né comprovano lo statuto di apolide del ricorrente. La circostanza secondo cui, come dichiarato dall'interessato, le Ambasciate del suo Paese d'origine non collaborino al fine di chiarire la sua situazione, non può essere interpretata come un rifiuto di riconoscergli la nazionalità. Tenuto inoltre conto che, con scritto del 3 agosto 2001, come rilevato dall'UFM, il Consolato algerino lo aveva invitato a presentarsi presso i loro servizi o a contattarli telefonicamente. Quand'anche vi sia la probabilità che l'interessato non sia iscritto in nessuno registro statale dello stato civile nel suo Paese d'origine non dimostra di per sé la sua non appartenenza a tale nazionalità. Nonostante la procedura per ottenere i documenti di identità possa risultare difficoltosa, occorre, come rilevato dall'autorità inferiore mediante duplica del 6 agosto 2009, che l'interessato si adoperi al fine di introdurre una formale e fondata domanda di riconoscimento della sua appartenenza nazionale.
C1885/2009 Pagina 11 5.5. Alla luce dei fatti, il ricorrente non ha dimostrato di aver intrapreso tutte le misure necessarie prescritte dalla legislazione algerina in vista di acquisire tale nazionalità o di esservi reintegrato. L'interessato non ha mai dimostrato di non avere l'effettiva possibilità di riacquisire la cittadinanza algerina come non ha dimostrato di non essere di origini algerine o che i suoi genitori fossero di altra nazionalità. Inoltre dalla documentazione esibita non emerge che le autorità del suo Paese d'origine si rifiutino esplicitamente di riconoscergli la cittadinanza. Visto quanto precede, ne discende che i mezzi di prova addotti dal ricorrente al fine di essere riconosciuto quale apolide non sono sufficientemente sostanziati. 5.6. Alla luce di quanto esposto, risulta in modo manifesto che il ricorrente non ha intrapreso tutte le misure necessarie che si possano ragionevolmente attendere da lui per ottenere i propri documenti di legittimazione. 6. Ne discende che l'UFM con decisione del 18 febbraio 2009 non ha violato il diritto federale, né abusato nel suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
C1885/2009 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 1000., sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato il 7 aprile 2009. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno) – Sezione dalle popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena AvenatiCarpani Mara Vassella Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: