Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_567/2025
Sentenza del 13 marzo 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente,
Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.
Oggetto
Imposte cantonali del Cantone Ticino e imposta federale diretta 2017-2018, doppia imposizione intercantonale,
ricorso contro le sentenze della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 29 agosto 2025 (80.2025.196/197 - 80.2025.124/125) e del 29 novembre 2022 (80.2022.105/106).
Fatti
A.
A.a. A.A.________ e B.A.________ sono sposati dal 2010 e sono genitori di C.A.________, nata nel 2011. Nel 2019 si sono separati. Fino al luglio 2014 A.A.________ aveva il domicilio civile a U.________, nel Cantone Ticino. In seguito, lo ha spostato nel Cantone dei Grigioni, a V.________. Nel luglio 2017, moglie e figlia hanno a loro volta trasferito il domicilio civile a V.________ (GR), per poi rientrare a U.________ (TI) nel marzo 2019.
A.b. Per i periodi fiscali 2015-2016 tutti gli elementi imponibili di A.A.________ e B.A.________ sono stati ripartiti al 50% tra i due Cantoni, in base a un accordo ad hoc. Da settembre 2015 ad aprile 2019, A.A.________ era impiegato come "..." presso la D.________ SA, con sede a W.________ (TI). La moglie lavorava a tempo parziale presso la E.________, a X.________ (TI), mentre la figlia frequentava la scuola a Y.________ (TI).
B.
B.a. In relazione al periodo fiscale 2017, i coniugi A.A.________ e B.A.________ non hanno presentato una dichiarazione fiscale nel Cantone Ticino e sono stati imposti con una tassazione d'ufficio, poi rettificata per "ragioni di natura prettamente tecnica". Il 1° ottobre 2021, l'autorità fiscale ticinese ha comunicato ai coniugi A.A.________ e B.A.________ che, in base agli accertamenti svolti, il centro dei loro interessi era nel Cantone Ticino. Siccome la richiesta di presentare la dichiarazione fiscale è rimasta inevasa, con decisione delI'8 dicembre 2021 ha notificato una nuova tassazione d'ufficio 2017.
Il 18 marzo 2022, l'autorità fiscale ticinese si è pronunciata sui reclami interposti nel gennaio 2022 dichiarandoli irricevibili, per quanto riguarda le tassazioni d'ufficio 2017, e respingendoli, per quanto attiene all'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino.
B.b. Nell'aprile 2020, in relazione al periodo fiscale 2018, A.A.________ ha trasmesso all'autorità fiscale ticinese una copia della dichiarazione fiscale grigionese, in cui aveva notificato redditi per fr. 296'907.- e sostanza per fr. 39'441.-, affermando di risiedere settimanalmente in Ticino e di trascorrere i fine settimana nei Grigioni. Con decisione di tassazione dell'8 dicembre 2021, l'autorità fiscale ticinese ha fissato un reddito imponibile nel Cantone Ticino per il 2018 di fr. 307'500.- rispettivamente di fr. 352'800.- per l'imposta federale diretta e una sostanza imponibile di fr. 1'231'000.-.
Con reclamo del 10/11 gennaio 2022, il contribuente ha indicato che per il periodo fiscale 2018 il Cantone dei Grigioni aveva già emesso le proprie notifiche fiscali. Con decisione del 6 aprile 2022, l'autorità fiscale ticinese ha respinto il reclamo, ritenendo che il centro degli interessi di A.A.________ e B.A.________ fosse nel Cantone Ticino, dove risiedeva la figlia, lavorava la moglie, e il marito esercitava la sua attività.
B.c. Con unico ricorso del 14 aprile 2022, A.A.________ ha impugnato le decisioni su reclamo per i periodi fiscali 2017 e 2018 (precedenti consid. B.a e B.b) davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, contestando (tra l'altro) l'assoggettamento personale e illimitato nel Cantone Ticino.
Il 29 novembre 2022, la Corte cantonale lo ha respinto nella misura in cui concerneva l'assoggettamento dei contribuenti alle imposte cantonali e la determinazione degli elementi imponibili del marito, mentre lo ha accolto riguardo alla determinazione degli elementi imponibili della moglie, che competeva all'autorità fiscale ticinese.
B.d. Il 16 gennaio 2023 A.A.________ ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale ma, con sentenza del 24 ottobre 2023, quest'ultimo ha constatato che le condizioni per impugnare una decisione di rinvio non erano date (incarto 9C_36/2023).
C.
C.a. Dopo avere ricevuto indietro l'incarto per svolgere gli accertamenti ancora necessari per determinare gli elementi imponibili della moglie, il 16 aprile 2025, l'autorità fiscale ticinese ha emanato una "decisione di tassazione dopo rettificazione", relativa al 2017, e una "decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo", relativa al 2018. Entrambe si riferivano sia alle imposte cantonali che all'imposta federale diretta.
Impugnata con reclamo del 19 maggio 2025, la "decisione di tassazione dopo rettificazione", relativa al 2017, è stata confermata con decisione del 5 giugno 2025.
C.b. Il 19 maggio 2025 e il 18 luglio 2025 la "decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo" del 16 aprile 2025, relativa al 2018, e la decisione su reclamo del 5 giugno 2025, relativa al 2017, sono state impugnate davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Con sentenza del 29 agosto 2025, la Corte cantonale ha respinto entrambi i gravami, nella misura in cui erano ricevibili, e confermato le tassazioni su reclamo.
D.
D.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 6 ottobre 2025, A.A.________ ha impugnato i dispositivi 1 e 2 di questo giudizio e i dispositivi 1, 1.1. e 2 della sentenza di rinvio del 29 novembre 2022 (precedente consid. B.c) davanti al Tribunale federale, facendo tra l'altro valere una violazione del divieto della doppia imposizione intercantonale e chiedendo che in loro riforma le decisioni di imposizione emesse dalle autorità fiscali ticinesi per i periodi fiscali 2017 e 2018 siano annullate rispettivamente che le citate sentenze siano annullate e l'incarto rinviato in sede cantonale. In caso di rigetto del ricorso contro il Cantone Ticino, domanda di ordinare alle autorità retiche di restituirgli tutte le imposte pagate per i periodi fiscali 2017 e 2018 in materia di imposte cantonali e di imposta federale diretta, interessi compresi. Chiede inoltre l'assistenza giudiziaria.
D.b. L'autorità fiscale ticinese ha proposto che, per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il gravame sia respinto. L'autorità fiscale retica ha indicato di condividere le conclusioni del ricorrente, ma che la richiesta del riconoscimento di interessi, oltre a quella di un'eventuale restituzione delle imposte pagate per il 2017 e il 2018, dev'essere dichiarata inammissibile, mentre l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha rinunciato a presentare osservazioni.
D.c. Con lettera del 10 dicembre 2025, il Tribunale federale ha comunicato di rinunciare al versamento di un anticipo spese e che, per quanto concerne l'assistenza giudiziaria, avrebbe deciso ulteriormente. In replica, il ricorrente ha ribadito la propria posizione.
Diritto
I. Entrata in materia e oggetto del litigio
1.
1.1. L'insorgente è attualmente detenuto nel carcere K.________ a V1.________ e il giudizio cantonale gli è stato recapitato l'8 settembre 2025 mentre la consegna alle strutture carcerarie del suo ricorso risale al 7 ottobre 2025. Il gravame è quindi tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF; sentenza 9C_52/2026 del 2 febbraio 2026 consid. 1.1, con i riferimenti) e, siccome è stato redatto da una persona legittimata in tal senso (art. 89 cpv. 1 LTF), va esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
1.2. Nell'ambito di ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale, l'impugnazione della pronuncia di ultima istanza di uno dei Cantoni interessati può essere accompagnata da quella di decisioni di tassazione cresciute in giudicato di altri Cantoni (sentenza 9C_639/2022 del 22 novembre 2023 consid. 1.2). Anche la richiesta, formulata in subordine nei confronti delle autorità retiche, di restituire le imposte pagate per i periodi fiscali 2017 e 2018, che implica l'annullamento di decisioni che si trovano agli atti, relative alla percezione di un importo complessivo di fr. 166'471.55, è quindi di principio lecita. In ragione dell'art. 93 cpv. 3 LTF, lo stesso vale per le conclusioni relative alla sentenza di rinvio del 29 novembre 2022 (precedente consid. B.d).
1.3. Siccome dal divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) non si può dedurre un diritto al pagamento di interessi su imposte chieste in restituzione e nel ricorso non viene sostenuto rispettivamente dimostrato che tale diritto sarebbe riconosciuto dal diritto cantonale, le conclusioni subordinate in tal senso sono però inammissibili (sentenza 9C_231/2024 del 29 dicembre 2025 consid. 1.2).
2.
2.1. Di principio, il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1 e 5.3). Salvo in caso di violazioni manifeste, si confronta solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali, va esposta con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli d'ufficio se sono manifestamente inesatti o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2) e l'eliminazione del vizio ha influenza sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi se ne dà motivo la decisione impugnata, ma la presentazione di fatti e prove relativi al merito avveratisi dopo la sua pronuncia è esclusa (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1). Ciò vale anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero di fatti e prove è possibile solo se gli ulteriori Cantoni implicati contestano l'accertamento dei fatti in relazione a loro decisioni di tassazione divenute definitive (sentenza 9C_706/2024 del 27 agosto 2025 consid. 3.2).
2.2. Le censure formulate nel ricorso rispettano i requisiti di motivazione solo in parte. Per quanto li disattendano - segnatamente poiché il ricorrente si limita a considerare che le conclusioni tratte nel giudizio impugnato sarebbero a vario titolo illegali o incostituzionali, senza motivare queste critiche - il gravame sfugge a un esame di merito (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). Lo stesso vale nella misura in cui le critiche presentate non sono rivolte contro le sentenze della Corte cantonale, bensì direttamente contro le decisioni dell'autorità fiscale (sentenza 9C_224/2023 del 4 marzo 2024 consid. 1.2).
Non è data rispettivamente dimostrata nemmeno l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 99 LTF per permettere all'insorgente di presentare nuovi fatti e nuove prove. Per contro, andranno presi in considerazioni i fatti esposti dall'autorità fiscale del Cantone dei Grigioni nella risposta del 4 novembre 2025 e i documenti ad essa acclusi.
3.
La causa concerne l'imposizione nel Cantone Ticino per il 2017 e il 2018 e la conferma del fatto che, per questi periodi fiscali, il ricorrente e la sua coniuge erano assoggettati illimitatamente nel Cantone Ticino.
3.1. Tra gli aspetti decisi dalla Camera di diritto tributario nella sentenza del 29 novembre 2022, sia per il periodo fiscale 2017 che per il periodo fiscale 2018, vi è l'assoggettamento alle imposte per appartenenza personale. L'istanza inferiore ha osservato che A.A.________ e la moglie non erano illimitatamente imponibili nel Cantone dei Grigioni bensì nel Cantone Ticino, aggiungendo che tale conclusione non mutava nemmeno alla luce dell'accordo che aveva portato a ripartire, per il 2015 e il 2016, gli elementi imponibili al 50% tra i due Cantoni.
3.2. Nella sentenza del 29 agosto 2025 la Corte cantonale ha invece indicato che: (a) il diritto di tassare del Cantone Ticino non è prescritto; (b) la tassazione congiunta per i periodi fiscali 2017 e 2018 è corretta, mentre la separazione, avvenuta nel 2019, incide sulla responsabilità solidale; (c) in merito alla questione dell'assoggettamento per appartenenza personale nel Cantone Ticino non poteva scostarsi da quanto aveva già deciso con sentenza di rinvio del 29 novembre 2022.
II. Critiche di natura formale
4.
4.1. Sia nella parte "in fatto" che in quella "in diritto" del gravame, l'insorgente critica l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove.
Censure che mirano a ridiscutere l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento (anche anticipato) delle prove, concernono aspetti che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implicano un obbligo di motivazione accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 9C_447/2024 del 15 gennaio 2025 consid. 3.1).
4.2. Una lesione dell'art. 9 Cost. non è però dimostrata, perché il ricorrente si limita a fornire una propria lettura della fattispecie rispettivamente di singole prove (agli atti o che la Camera di diritto tributario ha rinunciato ad assumere) e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta (art. 106 cpv. 2 LTF).
L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se ha tratto delle deduzioni insostenibili, con conseguenze concrete sull'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1) e, attraverso aggiunte e precisazioni, rispettivamente la generica denuncia della mancata "valutazione" di talune prove o di un accertamento dei fatti "unilaterale" e di un'istruttoria "incompleta", l'esistenza di una simile situazione non viene sostanziata (sentenza 2C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 8.2).
4.3. Tutte le critiche formulate "in diritto" dall'insorgente andranno quindi esaminate in base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
In relazione alla questione dell'assoggettamento nel Cantone Ticino, si potrà però tenere conto anche di eventuali precisazioni indicate dalle autorità fiscali del Cantone dei Grigioni (precedente consid. 2.2).
III. Imposte cantonali
5.
Tra le censure di merito presentate dal ricorrente vi è quella secondo cui, contrariamente a quanto indicato dalla Corte ticinese, il diritto di tassare sarebbe prescritto sia per il 2017 che per il 2018.
5.1. La critica non può essere condivisa, perché il termine assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, previsto dall'art. 193 cpv. 5 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT/TI; RL/TI 640.100), in conformità a quanto indicato dall'art. 47 cpv. 1 LAID (RS 642.14), non è stato raggiunto in nessuno dei due casi.
In parallelo, sia per il periodo fiscale 2017 che per il 2018, non è trascorso nemmeno il termine di prescrizione relativo di cinque anni che è previsto, sempre in conformità all'art. 47 cpv. 1 LAID, dall'art. 193 cpv. 1 LT/TI. In effetti, come indicato nel considerando 3.3.2 e 3.3.3 della sentenza del 29 agosto 2025, questo termine è stato interrotto con l'emissione delle tassazioni (nel 2020 e nel 2021) e poi più volte sospeso (attraverso reclami e ricorsi) e i molteplici atti intesi all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale hanno fatto iniziare ogni volta un nuovo termine (art. 193 cpv. 3 e 4 LT/TI).
5.2. Del resto, a ben vedere, il ricorrente non contesta tanto l'interruzione e le sospensioni constatate nel giudizio impugnato o l'esistenza di atti intesi all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, che hanno fatto iniziare un nuovo termine di prescrizione. Egli sostiene piuttosto che un'argomentazione che fa riferimento alla possibilità di interrompere o sospendere un termine rispettivamente di farne decorrere uno nuovo sarebbe "opinabile" e "svuoterebbe totalmente di significato" la prescrizione relativa di cinque anni. Così argomentando, non considera però che ciò è proprio quanto previsto dall'art. 193 cpv. 3 e 4 LT/TI, che indica come il diritto di tassare si prescriva in cinque anni dalla fine del periodo fiscale, ma anche quando la prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa (cpv. 3) e quando comincia a decorrere un nuovo termine (cpv. 4), fino al raggiungimento del termine assoluto di quindici anni oltre il quale il diritto di tassare non è più dato (cpv. 5).
6.
In relazione ai periodi fiscali 2017 e 2018, il ricorrente contesta anche l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, che la Corte cantonale ha ammesso dopo avere determinato dove si trovassero i legami più forti in quegli anni ed avere scartato la possibilità di un richiamo all'accordo che aveva portato il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni a ripartire, per il periodo fiscale 2015 e per il periodo fiscale 2016, tutti gli elementi imponibili al 50% tra i due Cantoni (precedente consid. A.b).
6.1. Una persona fisica ha il domicilio fiscale in un Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (per quanto riguarda il Cantone Ticino, cfr. l'art. 2 cpv. 2 LT/TI; art. 3 cpv. 2 LAID). Il domicilio fiscale è caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di rimanervi (sentenza 9C_447/2024, citata, consid. 2.1). Per giurisprudenza, lo stesso principio vale sul piano intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova dove, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi. Determinante è la situazione all'ultimo giorno del periodo fiscale (31 dicembre dell'anno in discussione; art. 54 cpv. 1 LT/TI; art. 4b cpv. 1 in relazione con l'art. 15 cpv. 1 LAID; DTF 148 II 285 consid. 3.2.2 sentenza 9C_706/2024, citata, consid. 4.1). Di norma, la definizione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla situazione familiare del contribuente, alla sua professione, alle altre circostanze relative alla sua vita, ecc. (sentenza 9C_447/2024, citata, consid. 2.1). Questo luogo non si stabilisce nemmeno in funzione delle dichiarazioni del contribuente o dei suoi desideri e, in tal misura, il domicilio fiscale non può essere scelto (DTF 150 II 244 consid. 5.2).
6.2. Nel diritto fiscale, la ripartizione dell'onere della prova segue le regole previste dall'art. 8 CC. La questione della ripartizione oggettiva dell'onere della prova si pone però solo se, nonostante gli accertamenti svolti dall'autorità fiscale, conformemente agli obblighi che le incombono in tale ambito, i fatti rilevanti continuano a restare non provati (DTF 148 II 285 consid. 3.1.3; sentenza 9C_504/2024 del 19 marzo 2025 consid. 4.4). Quando un Cantone sostiene che il centro degli interessi di un contribuente si trova sul suo territorio e che ciò ne determina l'assoggettamento per appartenenza personale, questo Cantone adempie all'onere della prova se i fatti accertati permettono di giungere a tale conclusione con verosimiglianza preponderante. Se non è il caso, il Cantone deve sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 150 II 321 consid. 3; sentenza 9C_706/2024, citata, consid. 4.3).
7.
7.1. In relazione all'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, il ricorrente indica in particolare che il suo domicilio ai sensi dell'art. 23 CC si trova a V.________ (GR) dal 18 luglio 2014 e che per i periodi fiscali in discussione in tale Comune era situato anche il centro dei suoi interessi.
Aggiunge che in merito al riparto fiscale tra Cantone Ticino e Cantone dei Grigioni vi era un accordo e che, in base ai principi della buona fede e dell'affidamento, egli poteva attendersi che venisse rispettato anche per i periodi fiscali 2017 e 2018.
7.2. Tuttavia, in base agli accertamenti di fatto contenuti nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 4), la conclusione secondo cui, nei periodi fiscali 2017 e 2018, il centro degli interessi della famiglia A.A.________ e B.A.________ si trovava con verosimiglianza preponderante nel Cantone Ticino dev'essere condivisa. Con riferimento alla situazione accertata dalla Corte cantonale, va infatti rilevato che:
(a) nel 2017 e nel 2018 il ricorrente era dipendente della D.________ SA, con sede a W.________ (TI);
(b) questa società ha indicato che tra il settembre 2015 e l'aprile 2019 il ricorrente era un suo dirigente ma lavorava principalmente all'esterno, perché una presenza costante negli uffici di W.________ (TI) non era né richiesta né necessaria; dagli atti prodotti per il 2018 (che sono gli unici disponibili, perché nel 2017 non è stata presentata nessuna documentazione) risulta che il contribuente beneficiava anche del trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro e che la quota privata per l'automobile di servizio era di fr. 3'076;
(c) nella documentazione allegata alla dichiarazione d'imposta presentata nel Cantone dei Grigioni per il 2018, trasmessa in copia alle autorità fiscali ticinesi, veniva indicato che non erano stati calcolati vantaggi in merito ai veicoli aziendali, perché il tragitto giornaliero casa lavoro era tra U.________ (TI) e W.________ (TI) e quindi precisato che il ricorrente soggiornava settimanalmente presso la sua residenza in Ticino, che il lunedì e il venerdì rientrava dal lavoro a U.________ (TI), e che egli saliva nei Grigioni il fine settimana per poi fare rientro in Ticino la domenica sera;
(d) nel 2017 la moglie del ricorrente era attiva professionalmente al 30% presso la E.________, a X.________ (TI) e per tale attività ha fatto valere una deduzione per le trasferte tra il domicilio di U.________ (TI) e il luogo di lavoro; nel contempo, la stessa deteneva tutte le quote sociali ed era gerente della F.________ Sagl, con sede a U.________ (TI) ed attiva nell'ambito della compravendita di prodotti per animali;
(e) sia nel 2017 che nel 2018 la figlia della coppia, nata nel 2013, frequentava una scuola privata di Y.________ (TI), dove si recava durante la settimana accompagnata dalla madre.
7.3. Alle indicazioni appena riportate, che sono già di per sé sufficienti ad ammettere con rilevanza preponderante che, nei periodi fiscali 2017 e 2018, il centro degli interessi della famiglia A.A.________ e B.A.________ era nel Cantone Ticino, dove tutti e tre i suoi membri soggiornavano insieme ed erano attivi durante la settimana a livello professionale e scolastico, si aggiungono poi ulteriori elementi, che presi singolarmente non sono determinanti, ma che vanno a confermare tale conclusione e l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino.
Dagli atti presentati dalla moglie per il 2017 emerge infatti che per la tenuta dei propri conti bancari la stessa faceva capo alla Banca G.________, succursale di W.________ (TI) e alla Banca H.________ succursale di Z.________ (TI). Analogamente, dagli atti presentati dal ricorrente, relativi al solo 2018, risulta che anch'egli faceva per la maggior parte capo a conti presso banche ticinesi (Banca I.________, U1.________ (TI), Banca H.________ U.________ (TI), Banca J.________ W.________ TI), alle quali si è rivolto pure per gli importanti mutui ipotecari da lui sottoscritti (Banca I.________, U1.________ (TI), e Banca J.________, W.________ (TI); nello stesso senso, cfr. anche le sentenze 9C_390/2025 del 16 dicembre 2025 consid. 5.5.1 e 9C_504/2024, citata, consid. 7.2).
7.4. D'altra parte - sempre in relazione ai periodi fiscali 2017 e 2018 - l'insorgente non ha nemmeno fornito elementi decisivi da contrapporre a quelli di cui si è appena riferito, che rendono molto probabile la conclusione tratta dall'autorità fiscale. In effetti, va osservato che:
(a) siccome la definizione del domicilio fiscale non dipende dalle dichiarazioni dei contribuenti ma da una valutazione oggettiva della situazione, l'annuncio della partenza del ricorrente dal Comune di U.________ (TI) e dell'arrivo nel Comune di V.________ (GR) (nel luglio 2014) e l'analogo annuncio di sua moglie e sua figlia (nel luglio 2017) non sono determinanti e costituiscono solo uno tra i vari aspetti da prendere in considerazione (sentenze 9C_447/2024, citata, consid. 4.4; 9C_25/2023 del 5 giugno 2023 consid. 5.1.3, entrambe con riferimento all'annuncio di partenza e arrivo alle autorità comunali);
(b) in base ai fatti accertati nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), la partecipazione del ricorrente a raduni di auto in Engadina avveniva nei fine settimana e in relazione alla detenzione di quote sociali di una società attiva in tale ambito non risulta lo svolgimento di un'attività professionale, che possa essere contrapposta a quella svolta per la D.________ SA, nel Cantone Ticino;
(c) al possesso di immobili a V.________ (GR) si accompagna il possesso di immobili anche a U.________ (TI), e il fatto che il ricorrente e la sua famiglia trascorressero il tempo libero a V.________ (GR) è perfettamente compatibile col quadro descritto sia dall'istanza inferiore, sia dall'autorità fiscale grigionese nella decisione di tassazione 2018 (precedente consid. 7.2 lett. c; soggiorno settimanale in Ticino, dove si trovava il centro degli interessi della famiglia; weekend e periodi di vacanza in Engadina).
7.5. Ad una differente conclusione in merito al riconoscimento del domicilio fiscale illimitato nel Cantone Ticino per i periodi fiscali 2017 e 2018 non conduce infine il richiamo all'accordo che aveva portato a ripartire, per il 2015 e il 2016, gli elementi imponibili al 50% tra Cantone Ticino e Cantone dei Grigioni, sostenendo che i Giudici ticinesi ne avrebbero negato a torto un'influenza per i periodi fiscali successivi.
7.5.1. Nel giudizio del 29 novembre 2022 la Corte cantonale ha rilevato: da un lato, che di tale accordo vi era traccia in due messaggi di posta elettronica (il primo, inviato, dalle autorità fiscali grigionesi al ricorrente il 27 marzo 2017; il secondo, inviato da un collaboratore dell'autorità fiscale ticinese il giorno successivo); d'altro lato, che in merito alla natura contrattuale dei due messaggi di posta elettronica citati vi erano dubbi.
Esposti questi dubbi non ha però approfondito la questione perché, a suo avviso, quand'anche vi fosse stato un accordo, non potrebbe riguardare "fattispecie non ancora concluse", come andrebbero considerate le tassazioni relative ai periodi fiscali 2017 e 2018.
7.5.2. Il ricorrente contrasta tali indicazioni riferendosi ai principi della buona fede e dell'affidamento il cui rispetto è garantito, nel diritto pubblico, dall'art. 9 Cost. in presenza di una serie di condizioni e soltanto a patto che al richiamo a questi principi non si oppongano degli interessi pubblici preponderanti (DTF 143 V 95 consid. 3.6.2 con i riferimenti).
7.5.3. Salvo nel caso in cui l'autorità di tassazione fornisca esplicite rassicurazioni su un determinato aspetto, il trattamento ricevuto in precedenti periodi fiscali non dà inoltre diritto allo stesso trattamento anche in anni successivi (DTF 140 II 157 consid. 8; sentenza 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 4.2).
7.5.4. Ora, pur richiamandosi al principio dell'affidamento dedotto dall'art. 9 Cost., il ricorrente non si esprime sull'esistenza delle condizioni richieste dalla giurisprudenza per una sua tutela, ciò che contrasta con l'obbligo di motivazione accresciuto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (sentenza 2C_480/2017 del 25 maggio 2018 consid. 6.1).
In particolare, omette di indicare quali sarebbero le esplicite rassicurazioni ricevute dalle autorità fiscali ticinesi per ottenere un trattamento identico a quello degli anni precedenti anche nei periodi fiscali 2017 e 2018, e simili rassicurazioni non risultano nemmeno immediatamente evidenti, leggendo il considerando 4.3.1 della sentenza del 29 novembre 2022 e i due messaggi di posta elettronica citati nello stesso. In effetti, il messaggio di posta elettronica del 27 marzo 2017 è stato scritto al ricorrente dall'autorità fiscale grigionese, non da quella ticinese, mentre il messaggio del giorno successivo, redatto da un collaboratore dell'autorità fiscale ticinese, non era indirizzato all'insorgente, come erroneamente indicato dall'istanza inferiore (art. 105 cpv. 2 LTF), bensì ad un altro collaboratore della stessa.
Il carattere "transitorio" di un eventuale accordo tra le autorità dei due Cantoni risulta d'altra parte proprio dal primo messaggio di posta elettronica del 27 marzo 2017, perché l'autorità fiscale grigionese indica al ricorrente che la ripartizione avrebbe avuto luogo solo fino al trasferimento della moglie e della figlia da U.________ (TI) a V.________ (GR), che è stato annunciato nel luglio 2017 (precedente consid. A.a). Certo, chi scriveva intendeva che, da lì in poi, il diritto di tassare sarebbe stato esclusivamente grigionese; ciò nonostante, da tale indicazione traspare che un eventuale accordo era limitato nel tempo e quindi non impediva alle autorità fiscali ticinesi di esaminare la situazione al 31 dicembre 2017 e per il periodo fiscale successivo.
7.6. Anche le critiche relative all'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino per i periodo fiscali 2017 e 2018, così come definito nella sentenza del 29 novembre 2022, devono essere quindi respinte.
IV. Imposta federale diretta
8.
8.1. In ambito di imposta federale diretta, il ricorrente denuncia esplicitamente solo la prescrizione del diritto di tassare. I motivi sono però i medesimi di quelli indicati per le imposte cantonali, di modo che la critica può essere respinta in base a quanto indicato nel precedente considerando 5. In effetti, già si è detto che la materia è armonizzata e anche l'insorgente non contesta che l'art. 120 LIFD (RS 642.11) e l'art. 193 LT/TI contengono disposizioni equivalenti.
8.2. Ritenuto che le richieste formulate nel gravame con riferimento alla doppia imposizione intercantonale non riguardano solo le imposte cantonali ma anche l'imposta federale diretta e che il ricorrente critica la questione dell'assoggettamento senza fare distinzioni per i tipi di imposta in discussione, occorre comunque aggiungere che la conferma dell'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino in materia di imposte cantonali, in virtù del domicilio fiscale in questo Cantone, ha di regola un effetto pregiudiziale anche per il luogo della tassazione per l'imposta federale diretta e che ciò non può che valere anche nella fattispecie in esame. Ora, se le autorità di più Cantoni entrano in linea di conto per la tassazione dell'imposta federale diretta, spetterebbe di regola all'AFC determinare il luogo di tassazione (art. 108 cpv. 1 LIFD), pena la nullità delle decisioni e delle eventuali decisioni dell'autorità di ricorso del Cantone rivelatosi incompetente (DTF 150 II 244 consid. 4 e 151 II 101 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto che in alcune circostanze può esimersi dal constatare la nullità di decisioni emanate da un Cantone incompetente, qualora per esempio la soluzione prospettata a livello federale corrisponda a quella cantonale e la costatazione di nullità si rivelerebbe a questo stadio un'inutile perdita di tempo (sentenze 9C_328/2025 del 27 febbraio 2026 consid. 6.1, 9C_154/2025 del 27 agosto 2025 consid. 6.3 seg. e 9C_447/2024, citata, consid. 5).
V. Spese e ripetibili
9.
9.1. Nella misura in cui è rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso dev'essere respinto sia in materia di imposte cantonali che in materia di imposta federale diretta.
9.2. Nella misura in cui è rivolto contro il Cantone dei Grigioni, per quanto ammissibile (precedente consid. 1.3), il ricorso è accolto sia in materia di imposte cantonali (Cantone e Comune di V.________ GR) che in materia di imposta federale diretta. Di conseguenza, le decisioni di tassazione emesse in tali ambiti il 26 settembre 2019 (periodo fiscale 2017) e il 6 maggio 2020 (periodo fiscale 2018), secondo quanto indicato nel ricorso e confermato nella presa di posizione delle autorità fiscali retiche del 4 novembre 2025, devono essere annullate. Per quanto riguarda la quota federale, le imposte percepite indebitamente dal Cantone dei Grigioni saranno - nella misura in cui ciò non sia già avvenuto - versate alla Confederazione. Per quanto riguarda la quota cantonale, le imposte percepite dal Cantone dei Grigioni saranno riversate al Cantone Ticino, fermo restando che gli eventuali saldi, dovuti alle differenze nella tassazione tra i due Cantoni, saranno a seconda della tassazione versati al ricorrente dal Cantone Ticino o percepiti da quest'ultimo direttamente dal contribuente (DTF 151 II 101 consid. 3.6).
9.3. Per quanto non risulti priva di oggetto (successivo consid. 9.4, con riferimento ai costi a carico del Cantone dei Grigioni), l'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta, perché il ricorrente non ha dimostrato di non disporre dei mezzi necessari per assumere il loro pagamento (art. 64 cpv. 1 LTF). Per motivare la sua richiesta di assistenza il ricorrente si è infatti limitato a fare valere di essere privo di redditi da più di un anno in seguito alla sua detenzione, senza tuttavia dare alcuna indicazione sulla sua sostanza.
9.4. Ritenuto che la conclusione formulata in via principale contro il Cantone Ticino dev'essere respinta, il ricorrente va considerato soccombente. Lo stesso sopporta le spese giudiziarie federali con il Cantone dei Grigioni, in ragione di metà ciascuno, il quale ha proposto anch'esso l'ammissione del ricorso contro il Cantone Ticino e che ha un interesse pecuniario nella causa ( art. 66 cpv. 1 e 4 LTF ; sentenza 9C_322/2024 del 4 novembre 2024 consid. 7.2.1). Per quanto riguarda le imposte dovute al Cantone dei Grigioni, il ricorrente è vincente in causa. Egli non ha comunque a priori diritto al rimborso delle ripetibili perché ha agito senza l'ausilio di un mandatario e la causa non presentava una difficoltà tale da giustificarne la presa a carico da parte della controparte (DTF 125 II 518 consid. 5b). Non sono dovute ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso in materia di imposte cantonali è respinto.
2.
Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso in materia di imposta federale diretta è respinto.
3.
Per quanto rivolto contro il Cantone dei Grigioni, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di imposte cantonali è accolto. Di conseguenza, le decisioni di tassazione emesse in tali ambiti il 26 settembre 2019 (per il 2017) e il 6 maggio 2020 (per il 2018) sono annullate e le imposte percepite in base alle stesse devono essere restituite.
4.
Per quanto rivolto contro il Cantone dei Grigioni, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di imposta federale diretta è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, le decisioni di tassazione emesse in tali ambiti il 26 settembre 2019 (per il 2017) e il 6 maggio 2020 (per il 2018) sono annullate.
5.
Nella misura in cui non è priva di oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
6.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico del ricorrente e del Cantone dei Grigioni in ragione di fr. 1'500.- ciascuno.
7.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 13 marzo 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli