Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_302/2026
Sentenza del 22 maggio 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrente,
contro
Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira,
opponente.
Oggetto
Imposte cantonali del Cantone dei Grigioni e imposta federale diretta, periodi fiscali 2019-2020,
ricorso contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni del 30 marzo 2026 (VR2 25 43).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con sentenza del 30 marzo 2026, comunicata l'8 aprile seguente, il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni si è pronunciato su un ricorso di A.________ in materia di imposta federale diretta e di imposte cantonali 2019-2020, respingendolo nella misura in cui fosse ammissibile. Litigiose erano le sue tassazioni, sia in relazione al reddito che al patrimonio (censure relative a redditi e sostanza immobiliare in Italia, al reddito da attività dipendente e alla tassa di culto).
1.2. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 12 maggio 2026, A.________ ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale. Chiede l'annullamento dello stesso, unitamente alle "tassazioni discrezionali per i periodi fiscali 2021-2022", e il rinvio dell'incarto all'autorità fiscale retica, per nuova decisione. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
2.
2.1. Giusta l'art. 42 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi va spiegato in maniera concisa, con riferimento all'oggetto del litigio, perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 149 II 337 consid. 2.2). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito ledendo il diritto giusta l'art. 95 LTF o il divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. (DTF 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Nella misura in cui si riferisce ai periodi fiscali 2021 e 2022, il gravame è inammissibile, perché il giudizio impugnato concerne solo i periodi fiscali 2019 e 2020 e le conclusioni relative ad altri periodi fiscali esulano dall'oggetto del litigio che può essere sottoposto al Tribunale federale (sentenza 2C_101/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 1.2).
2.4. Alla luce dei contenuti del ricorso, la stessa conclusione di inammissibilità va però tratta anche riguardo ai periodi fiscali 2019 e 2020.
2.4.1. In effetti, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il gravame non si confronta realmente con nessuno degli argomenti che hanno portato il Tribunale d'appello grigionese a respingere le critiche relative ai redditi e alla sostanza immobiliare in Italia, al reddito da attività dipendente e al prelievo della tassa di culto, spiegando le ragioni della sua contrarietà al diritto.
2.4.2. Nel contempo, per quanto attiene al reddito da attività dipendente e alla tassa di culto, l'impugnativa contrasta anche con l'art. 106 cpv. 2 LTF perché, nella misura in cui verte sull'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove svolti dall'istanza inferiore (in relazione alla riduzione dell'attività lavorativa, all'attività "della società del signor A.________" e alla religione professata da quest'ultimo) non adduce nessuna motivazione precisa, che possa dimostrare una violazione del divieto d'arbitrio (DTF 148 V 366 consid. 3.3).
3.
3.1. Per quanto precede, il gravame è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
3.3. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 22 maggio 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli