Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_213/2026
Sentenza del 3 giugno 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Stadelmann, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Federico Domenghini,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente,
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (obbligo contributivo; salario determinante; spese generali),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 febbraio 2026 (30.2025.20).
Fatti
A.
In esito al controllo effettuato il 14 luglio 2025, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito Cassa), con decisione di tassazione d'ufficio del 15 luglio 2025, confermata su opposizione l'11 settembre 2025, ha notificato ad A.________, titolare della ditta individuale " G.________ ", una ripresa per salari determinanti AVS non notificati relativi a parte delle spese forfettarie versate a cinque suoi dipendenti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, segnatamente per un importo di complessivi fr. 88'017, corrispondenti a un totale di contributi dovuti pari a fr. 15'023.75.
B.
Il 15 ottobre 2025, la " G.________ ", ha inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui ha chiesto di accogliere il gravame, di annullare la decisione su opposizione dell'11 settembre 2025 e di emanare una nuova pronuncia che ammetta al 100% le spese forfettarie da lui riconosciute ai suoi cinque dipendenti.
Con sentenza del 23 febbraio 2026, la Corte cantonale ha respinto il gravame e confermato il provvedimento amministrativo.
C.
La " G.________ " inoltra il 20 marzo 2026 (timbro postale) un ricorso al Tribunale federale, con cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza cantonale nella misura in cui assoggetta a contribuzione AVS/AI/IPG una quota delle indennità forfettarie per le spese generali versate ai suoi collaboratori nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 e di emettere una nuova decisione che riconosca integralmente le spese forfettarie da lui versate ai suoi dipendenti.
Diritto
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, vengono esaminate soltanto le censure sollevate nell'atto di ricorso, nella misura in cui le carenze giuridiche non risultino palesi ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 148 V 366 consid. 3.1; 145 V 57 consid. 4.2). La parte ricorrente deve inoltre confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 456 consid. 2.2.2).
1.2. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, il ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera chiara e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF), per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2).
2.
2.1. Oggetto del contendere è l'obbligo contributivo AVS/AI/IPG della ditta individuale G.________ in relazione ai salari versati a cinque suoi dipendenti nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. Considerate le censure del ricorrente, sono litigiose le riprese salariali soggette a contributi sociali relative a parte delle spese forfettarie corrisposte a cinque suoi dipendenti, per un importo complessivo di fr. 88'017, cui corrispondono contributi sociali pari a fr. 15'023.75.
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in maniera completa le norme legali e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando in particolare le norme sul salario determinante (art. 5 LAVS e art. 7 OAVS [RS 831.101]) e sulle spese (art. 9 OAVS), come pure ha indicato le Direttive sul salario determinante (di seguito DSD; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019) edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in particolare le note marginali da 3001 a 3016, che disciplinano le spese generali di cui all'art. 9 OAVS. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Si evidenzia da ultimo altresì che il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore l'importante modifica della LAVS ("AVS 21") del 17 dicembre 2021 (RU 2023 92; FF 2019 5179), che non interessa però direttamente la questione oggetto della presente vertenza, con riferimento in particolare all'art. 9 OAVS.
3.
3.1. Preliminarmente il ricorrente censura la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), nella sua accezione di obbligo di motivazione. Egli adduce l'impossibilità di comprendere i criteri giuridici e fattuali alla base della specifica percentuale di ripresa salariale del 33%, con la conseguenza che gli sarebbe stato impedito di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa. Pertanto, sempre a suo dire, la Corte cantonale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la motivazione della Cassa, incorrendo così in un diniego di giustizia formale.
3.2. Tale censura non merita tutela.
3.2.1. Il diritto a una decisione sufficientemente motivata è un aspetto del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Esso impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (cfr. DTF 150 III 1 consid. 4.5). L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati (fatti, mezzi di prova, censure), potendo limitarsi a quelli che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio, in quanto atti a influire sulla decisione (cfr. DTF 149 V 156 consid. 6.1). Inoltre, a condizione che la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2.2. Nel caso in esame, la Corte cantonale ha verificato che la Cassa ha motivato le ragioni per cui ha proceduto a una ripresa salariale del 33% delle spese forfettarie per ciascun dipendente, indicando altresì in modo dettagliato i calcoli effettuati, nonché gli elementi risultanti dalle verifiche svolte presso il ricorrente, evidenziando infine anche le lacune del sistema da lui adottato. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che il ricorrente ha potuto prendere posizione in modo puntuale e circostanziato sulle pretese della Cassa, il che significa che è stato in grado di rendersi conto della portata della decisione. In realtà, con il suo gravame, l'insorgente censura la forza argomentativa e persuasiva della motivazione della Corte cantonale, che, a suo avviso, non sarebbe convincente. Tale censura va tuttavia distinta da quella relativa al diritto a una decisione motivata (cfr. sentenza 6B_122/2025 del 1° aprile 2025 consid. 1.2.3.2) e sarà pertanto esaminata con il merito.
4.
Il ricorrente censura la violazione del diritto federale da parte del Tribunale cantonale, che avrebbe erroneamente considerato, quale salario soggetto a contribuzioni AVS, parte delle indennità forfettarie versate ai propri collaboratori nell'ambito della loro attività di agenti assicurativi, svolta sul territorio e a contatto con la clientela, le quali a suo dire sarebbero invece da qualificare quali rimborsi per le spese generali nel senso dell'art. 9 OAVS, ovvero spese di viaggio, per uso del veicolo privato, di vitto fuori sede e di rappresentanza. Anche l'accertamento dei fatti è criticato, in quanto sarebbe inesatto ed eseguito in violazione del diritto.
5.
5.1. Nel senso dell'art. 9 cpv. 1 OAVS non rientrano nel salario determinante le spese generali che il salariato deve sostenere nell'ambito della propria attività. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, tali spese sono riconosciute qualora l'esercizio dell'attività professionale comporti per il lavoratore spese supplementari. Spetta al datore di lavoro o al salariato fornire la prova, rispettivamente rendere verosimile che le spese rivendicate siano state effettivamente sostenute. Anche in presenza di rimborsi forfettari - nell'ipotesi che un importo dettagliato non possa essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari - occorre, di principio, dimostrare che essi corrispondano globalmente alle spese effettivamente sostenute, ossia quelle adeguate alla realtà di ogni singolo caso. Infine, la Cassa può scostarsi da quanto approvato dalle autorità fiscali, qualora gli esborsi dichiarati non riflettano spese effettivamente sostenute e se il forfait risulti eccessivo (cfr. DSD note marginali da 3001 a 3016; sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 3.2; FELIX FREY/HANS-JAKOB MOSIMANN/SUSANNE BOLLINGER/ANJUSHKA FRÜH, in: AHVG/IVG Kommentar, 2a ed. 2025, n. 4 e n. 100 segg. ad art. 5; KURT PÄRLI/MARIELLE OES, in BSK AHVG, 2025, n. 43 ad art. 5).
5.2. Per consolidata giurisprudenza, gli accertamenti relativi alle prove e alla loro verosimiglianza delle spese generali (sul principio della verosimiglianza preponderante in ambito di assicurazioni sociali, cfr. fra molte la sentenza 8C_103/2026 del 10 aprile 2026 consid. 5.1, con il rinvio alla DTF 150 II 321 consid. 3.6.3), come pure le valutazioni sul loro ammontare costituiscono questioni di fatto, che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera limitata e possono di conseguenza essere corrette solo se risultano manifestamente inesatte, incomplete oppure effettuate in violazione del diritto (cfr. sentenza 9C_244/2023 del 18 settembre 2023 consid. 1.2 con riferimenti).
6.
Il ricorrente non merita tutela nelle sue censure e neppure nelle sue conclusioni per i motivi che seguono.
6.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che la Cassa ha ritenuto giustificate le riprese salariali seguenti : per B.________ fr. 1'208 (fr. 800 nel 2020 e fr. 408 nel 2021), per C.________ fr. 39'811 (fr. 8'000 nel 2020, nel 2021, nel 2022 e nel 2024 e fr. 7'811 nel 2023), per D.________ fr. 15'054 (fr. 4'800 nel 2021, fr. 5'017 nel 2022, fr. 3'135 nel 2023, fr. 2'102 nel 2024), per E.________ fr. 4'500 (nel 2020) e per F.________ fr. 27'444 (fr. 4'726 nel 2020, fr. 6'101 nel 2021 e nel 2022, fr. 5'409 nel 2023 e fr. 5'107 nel 2024). Questi importi corrispondono al 33% delle spese forfettarie versate ai cinque dipendenti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024. La ripresa è fondata sulle risultanze degli accertamenti effettuati dall'ispettore della Cassa nell'ambito del controllo effettuato il 14 luglio 2025, con esame dei bilanci, dei conti economici, delle schede del mastro, nonché dei riepiloghi annuali degli stipendi dei dipendenti e quelli aziendali della ditta individuale. L'autorità giudiziaria precedente ha ritenuto che l'insorgente non ha dimostrato che le spese forfettarie riconosciute ai propri dipendenti nel periodo in esame corrispondessero, nel loro complesso, a spese effettivamente sostenute. Per contro, la Cassa ha proceduto con un forfait entro limiti ragionevoli in via estimativa e con motivazione concreta, il che si traduce, in pratica, nel riconoscimento del 66% degli importi versati ai dipendenti anche in assenza di pezze giustificative.
Non sorregge il ricorrente, tentare di giustificare la pretesa sproporzione della percentuale trattenuta dalla Cassa, con il richiamo alla validità del proprio sistema interno di regolamentazione delle spese, sostenendo che esso consentirebbe una precisa distinzione tra le diverse categorie di costi, evidenziando tra l'altro che, in sostanza, l'entità degli esborsi risulterebbe correlata al reddito. A prescindere che il richiamo al suo sistema è operato con una formulazione appellatoria (cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti) e dunque già di per sé inammissibile, la Corte cantonale ha compiutamente accertato che già in occasione del controllo precedente effettuato dalla Cassa il 16 aprile 2021, relativo al periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, l'amministrazione aveva evidenziato diverse lacune e incongruenze rispetto al quadro normativo, nel sistema adottato e rivendicato dall'insorgente. In particolare, che il rimborso forfettario chilometrico era stato fissato in cts 0.80/km anziché 0.70/km, che mancavano le date delle trasferte effettivamente svolte dai dipendenti, che anche il totale dei chilometri risultava inesatto, che per ogni dipendente veniva computato un costo fisso di parcheggio, che non poteva essere riconosciuto il rimborso per il tragitto domicilio-luogo di lavoro (cfr. art. 9 cpv. 2 OAVS), che il rimborso del telefono privato non era ammissibile, che neppure lo era quello per le spese per i pasti fuori casa, per il leasing dell'auto e per la benzina. In quell'occasione, la Cassa aveva pertanto proceduto a una ripresa salariale nei confronti di cinque dipendenti (segnatamente i signori H.________, C.________, B.________, E.________ e F.________), applicando e motivando una medesima percentuale (33%), espressamente accettata dall'insorgente con e-mail del 18 maggio 2021.
Riveste inoltre particolare rilievo la comunicazione della Cassa del 16 febbraio 2023, con la quale è stato esplicitamente rammentato al ricorrente che i rimborsi forfettari delle spese generali devono, nel loro complesso, corrispondere alle spese effettivamente sostenute e risultare conformi alle normative vigenti. Alla luce di quanto precede, il ricorrente non può essere tutelato laddove ripropone il medesimo sistema, reiterando sostanzialmente nelle medesime carenze per il periodo successivo, nonostante fosse a conoscenza delle esigenze necessarie per il riconoscimento forfettario delle spese. Nemmeno riaffermare che l'entità delle spese da lui riconosciute sarebbe correlata al reddito, menzionando a titolo d'esempio quanto ravvisato per il dipendente signor C.________, può soccorrere il ricorrente. Secondo l'insorgente, spese forfettarie pari a fr. 24'000 annui (ossia fr. 2'000 mensili), a fronte di un salario annuale di fr. 130'158, costituirebbero una stima realistica dei costi effettivi che un agente assicurativo operante sul territorio svizzero dovrebbe sostenere. Egli stesso ammette tuttavia che si tratta di una stima generalizzata, destinata a includere le spese per il veicolo privato, quelle di rappresentanza, di comunicazione e di vitto, che come indicato non sono tutelabili.
Parimenti priva di pregio è l'affermazione secondo cui le indennità forfettarie, da dedurre dal salario determinante AVS, sarebbero state stabilite in conformità con quelle accettate dalle autorità fiscali, con la conseguenza che tali importi dovrebbero ritenersi validi anche in ambito AVS, come da nota marginale 3013 delle DSD. Il Tribunale cantonale ha motivato che sono state indicate in modo convincente le ragioni del mancato allineamento da parte della Cassa con quanto riconosciuto in sede fiscale, segnatamente rilevando che non sono stati ritenuti gli importi indicati nel certificato di salario a titolo di spese forfettarie, in quanto almeno parte di queste spese non corrispondeva agli esborsi effettivamente sostenuti e che il forfait era, nel suo complesso, eccessivo, conformemente a quanto previsto alla nota marginale 3012 delle DSD. Tale impostazione va tutelata. Del resto, il riconoscimento delle spese generali da parte delle autorità fiscali non vincola le casse di compensazione, atteso che il regolamento spese deve essere conforme al diritto AVS e che le spese rimborsate non devono eccedere quelle effettivamente sostenute. Nel caso concreto, il ricorrente ha perseverato nella propria prassi interna pur essendo pienamente consapevole della sua non conformità alla prassi AVS. Determinante è il principio secondo cui il rimborso spese può essere riconosciuto, in forma forfettaria, solo nella misura in cui corrisponda globalmente alle spese effettivamente sostenute. L'insorgente non è stato in grado di comprovare l'effettiva entità dei costi addotti.
Per quanto attiene infine all'ammontare della percentuale delle riprese, la Corte cantonale ha già evidenziato che una riduzione del 33% - a fronte di spese che eccedono sensibilmente il 10% circa del salario lordo - rientra nel margine di apprezzamento della Cassa e va tutelata.
In conclusione, l'insorgente non espone alcuna motivazione atta a dimostrare l'esistenza di arbitrio o di violazione del diritto negli accertamenti e nelle relative conclusioni cui è pervenuto il Tribunale cantonale, il quale ha correttamente confermato l'operato della Cassa.
6.2. Il ricorrente lamenta inoltre una violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la Cassa avrebbe proceduto a una riduzione lineare e indifferenziata di un terzo su tutti i rimborsi spese, così giungendo a una decisione arbitraria. A suo avviso, il principio di proporzionalità imporrebbe che ogni misura restrittiva sia idonea, necessaria e ragionevolmente esigibile in relazione allo scopo perseguito, che nel caso concreto egli individua nella qualificazione, quale salario, unicamente della parte di rimborso spese eccedente i costi reali e quindi costituirebbe a suo dire una remunerazione dissimulata. Tale censura, formulata in termini apodittici non merita accoglimento. Da un lato, essa denota una non corretta comprensione della portata del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.: cfr. sentenza 1C_63/2025 del 25 agosto 2025 consid. 6.5 con riferimenti). Dall'altro, la Cassa si è limitata ad applicare le disposizioni relative alla determinazione del salario determinante AVS, rispettivamente delle spese di cui all'art. 9 OAVS, nonché le DSD (sulle nozione e portata delle Direttive amministrative dell'OFAS, cfr. DTF 148 V 144 consid. 3.1.3 e 146 V 239 consid. 4.2.1). Quanto operato dalla Cassa rientra pertanto nel suo ampio potere discrezionale ed è sorretto da una motivazione sufficiente e coerente, in contrapposizione alla sterile censura dell'insorgente sulla pretesa violazione di tale principio costituzionale.
6.3. Il ricorrente ripropone infine la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento (art. 8 Cost.) secondo cui l'autorità amministrativa è tenuta sostanzialmente a trattare in modo identico situazioni di fatto identiche o analoghe e che, nel caso concreto, la Cassa avrebbe imposto un taglio lineare del 33%, mentre in altri casi del tutto analoghi riguardanti altri agenti della G.________, sarebbero state ritenute adeguate altre percentuali, segnatamente il 25%, nonché altre ancora. La censura non può essere accolta. In primo luogo, il ricorrente non adempie alle esigenze di motivazione accresciuta previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 150 II 346 consid. 1.5.3), non dimostrando in modo circostanziato l'asserita violazione dell'art. 8 Cost. In secondo luogo, egli nemmeno si confronta con le conclusioni, debitamente motivate, cui è giunto il Tribunale cantonale nel suo considerando 2.8, omettendo di spiegare in modo puntuale e preciso in cosa consisterebbe la pretesa violazione. Ne consegue che le critiche sollevate, di natura meramente appellatoria e apodittica, si rilevano inammissibili (DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti).
7.
In esito alle suesposte considerazioni non vi è violazione del diritto federale da parte del Tribunale cantonale nella ripresa salariale per i cinque dipendenti per un importo complessivo di fr. 88'017 corrispondente a contributi AVS di fr. 15'023.75 per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. L'emanazione di questa sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente.
8.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'300.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, a D.________, a E.________, a F.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 3 giugno 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi