Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_575/2025
Sentenza del 20 aprile 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Scherrer Reber, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Quadri,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (restituzione),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° settembre 2025 (42.2025.13).
Fatti
A.
Con decisione del 2 settembre 2024, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI) ha ordinato a A.________, nato nel 1965, di restituire la somma di fr. 42'413.55 corrispondenti alle prestazioni assistenziali erogategli dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio 2024, essendo emerso dal rapporto dell'ispettorato del 26 luglio 2024 che il medesimo convivesse con B.________. Con ulteriore decisione del 2 settembre 2024, l'amministrazione gli ha inflitto una sanzione di fr. 300.- mensili per tre mesi, a far tempo dal mese di agosto 2024, per avere fornito informazioni inveritiere o incomplete in relazione alla sua situazione personale. Tali provvedimenti sono poi stati confermati dall'USSI con decisione su reclamo del 30 gennaio 2025.
B.
Con sentenza del 1° settembre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assistito contro la predetta decisione su reclamo.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone in via principale la riforma nel senso che l'ordine di restituzione e la sanzione vengano annullati. In via subordinata, ne chiede l'annullamento con susseguente rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione.
Con decreto del 23 dicembre 2025 viene concesso l'effetto sospensivo postulato dal ricorrente.
Diritto
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.2. Salvo eccezioni non realizzate in concreto (art. 95 lett. c-e LTF), il diritto cantonale non costituisce di principio motivo di ricorso (art. 95 e contrario LTF). Tuttavia, è possibile far valere che l'errata applicazione del diritto cantonale comporta una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 138 I 227 consid. 3.1). Laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali o di norme del diritto cantonale, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF). Le esigenze di motivazione in queste evenienze sono accresciute e il ricorrente deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 142 V 577 consid. 3.2; 139 I 229 consid. 2.2; 138 V 67 consid. 2.2).
2.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui ha confermato l'obbligo di restituzione delle prestazioni assistenziali e la relativa sanzione.
3.
Il Tribunale cantonale ha già correttamente esposto le disposizioni e i principi in materia di assistenza sociale applicabili alla fattispecie, per cui è sufficiente rinviarvi.
4.
La Corte ticinese ha ricordato di avere già stabilito, in una precedente sentenza, che il ricorrente e B.________ convivessero in modo stabile. Il 26 marzo 2021, davanti alla polizia comunale, egli aveva del resto affermato di avere un legame sentimentale con ella, che a sua volta aveva precisato che la relazione durava da almeno cinque anni. Per il periodo in esame, i giudici ticinesi hanno constatato che, per l'appartamento locato dal ricorrente, i consumi di energia elettrica dal 27 gennaio 2023 al 7 febbraio 2024 erano pari a 261 kWh, il che rappresentava un consumo esiguo anche tenendo conto delle spiegazioni date del ricorrente. Ciò valeva anche per il periodo successivo, per una media annuale di 510 kWh, allorquando egli non avrebbe più cenato dal figlio. Il custode dello stabile in cui si trovava l'appartamento del ricorrente aveva poi segnatamente riferito di non avere mai incontrato il ricorrente, benché vivesse sullo stesso piano, oltre al fatto che un vicino sul medesimo piano non avrebbe notato alcuna persona andare e venire dall'appartamento, se non in una sola occasione nel periodo di natale. La custode dell'immobile in cui viveva B.________ aveva in particolare indicato che nel rispettivo appartamento era presente anche il suo compagno, che conosceva come "A.________" e che vedeva spesso durante la giornata e soprattutto la sera. La Corte cantonale ha pure ritenuto che le successive dichiarazioni dei due custodi, prodotte contestualmente al reclamo, non escludessero che il ricorrente si trovasse in misura preponderante presso l'abitazione di B.________. I giudici cantonali hanno dunque concluso che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, tra i due vi fosse una convivenza stabile. Non avendo fornito la documentazione che concerneva B.________ ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali, egli aveva percepito a torto quelle concernenti il periodo in esame e l'ordine di restituzione, importo compreso, era dunque giustificato. Lo stesso valeva a proposito della sanzione pronunciata dall'opponente.
5.
5.1. Il ricorrente censura l'arbitrio nell'operato dei giudici cantonali, in primo luogo per avere giustificato la convivenza con B.________ sulla scorta di una relazione passata, del tutto ininfluente per pronunciarsi sul periodo in esame. In secondo luogo, egli asserisce che il suo consumo elettrico sarebbe conforme allo stile di vita che avrebbe dimostrato di avere (al riguardo, allega uno schema di "Svizzera energia" sul consumo in base alle singole attività domestiche), non utilizzando la cucina e non essendo stati rinvenuti televisori o apparecchi elettrici durante il sopralluogo. Il ricorrente sostiene inoltre che le contraddizioni riportate dai custodi circa la sua presenza presso l'abitazione di B.________ avrebbero imposto una loro audizione al fine di verificarne l'affidabilità, la cui negazione costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito. Ad ogni modo, le dichiarazioni dei due custodi non fonderebbero la pretesa convivenza. Il ricorrente si sarebbe recato presso B.________ per aiutare un'amica con problemi di salute, per la spesa e per aiutarla a bagnare le piante del suo appartamento.
5.2. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti).
Nulla di tutto ciò è dimostrato nel ricorso. Il ricorrente sembra innanzitutto fare astrazione del fatto che la Corte cantonale non si è fondata singolarmente sulla relazione e convivenza stabile già accertata in passato, sul consumo di energia elettrica o sulle dichiarazioni dei due custodi. Essa ha infatti valutato l'insieme di tali circostanze, giungendo ad un risultato che, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, non risulta arbitrario. Il basso consumo di energia elettrica accertato viene del resto rimesso in discussione dal ricorrente attraverso un nuovo mezzo di prova inammissibile (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF e, tra tante, sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 2.3; sui fatti notori, cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ss), la relativa argomentazione risultando ad ogni modo più una conferma della conclusione a cui è giunta la Corte cantonale che il contrario. Non presta il fianco a critiche neppure l'apprezzamento delle dichiarazioni dei due custodi, le cui versioni successive corroboravano in ogni caso gli elementi per ritenere la convivenza stabile. A tal proposito, il punto di vista difeso nel ricorso è ininfluente. In questo contesto, la censura della violazione del diritto di essere sentito si confonde con quella d'arbitrio, per cui anch'essa va respinta.
5.3. L'importo della restituzione e la sanzione di fr. 300.- mensili per tre mesi, rimasti incontestati nel ricorso, possono essere confermati senza ulteriori approfondimenti.
6.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 20 aprile 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi