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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.09.2025 42.2025.13

September 1, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,788 words·~1h 4min·6

Summary

Restituzione di prest. assist. essendo emersa convivenza stabile + sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi per non avere informato in merito alla propria situazione personale. No audizione testi. No GP: non soddisfatto requisito della probabilità preponderante

Full text

Incarto n. 42.2025.13   rs

Lugano 1° settembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2025 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su reclamo del 30 gennaio 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI 1, nato __________ 1965 e cittadino svizzero, è stato posto al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2013 al mese di novembre 2021, da agosto a ottobre 2022 e dal mese di dicembre 2022 al mese di luglio 2024, percependo complessivamente circa fr. 250'000.-- (cfr. doc. 264-282; 246; 242; 231; 221; 211; 200; 188; 177; 159; 154; 139; 109; 82; 59; 550).

                          1.2.  Con sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022 questa Corte ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2021 deciso dall’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), in quanto la richiesta era stata presentata unicamente da RI 1 invece che congiuntamente a __________.

                                  Il TCA, al riguardo, ha rilevato che “(…) in prima battuta, ovvero nel marzo 2021 prima di essere avvertito nel maggio 2021 dall’Ispettorato sociale circa possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza sociale (cfr. doc. 98, 99), il ricorrente ha asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con __________ (cfr. consid. 2.4.)” e, quindi, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, ha stabilito che da fine novembre 2021, quando l’insorgente aveva richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, alla fine di marzo 2022 (la decisione su reclamo è stata emessa il 30 marzo 2022), il medesimo e __________ convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps.

                                  Questo Tribunale ha peraltro precisato:

" (…) ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.3.), come nel presente caso. A questo proposito è utile rilevare che __________i, nel marzo 2021, ha dichiarato di cucinare per il ricorrente, di lavargli i panni e di prestargli la vespa senza un corrispettivo contributo economico, ad eccezione di un aiuto per pagare la spesa (cfr. consid. 2.4.).

Giova altresì evidenziare che già in passato, ossia nel giugno 2016, come spiegato da __________ in sede di interrogatorio davanti alla Polizia, il 26 marzo 2021, l’insorgente - dopo essersi trasferito da lei nel 2015 proveniente da __________ - aveva traslocato a __________ a __________ (cfr. doc. 117; consid. 2.5.), in quanto, “visto che anche lui era rimasto senza lavoro ed è andato in assistenza, ci avevano detto che se lui fosse rimasto a vivere da me, ci avrebbero dimezzato l'assistenza, anzi preciso, l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è stato costretto a trovare un appartamento che ha poi preso a __________. Sono soldi buttati dell'assistenza perché così facendo pagano un appartamento per nulla. Infatti, io avrei una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisse da me, l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la complementare anche a me” (cfr. doc. 127; consid. 2.5.).”

                                  Ritenuto, tuttavia, che la rappresentante del ricorrente aveva addotto che quest’ultimo versava in condizioni di grave indigenza e aveva inviato la decisione del 7 giugno 2022 con cui il Pretore di __________ aveva ordinato all’insorgente di mettere a libera disposizione della proprietaria l’appartamento a __________ entro dieci giorni dall’intimazione della decisione, asserendo che “la situazione è oltremodo grave poiché egli attualmente non ha alternative di alloggio”, come pure il fatto che tra RI 1 e __________ sarebbe rimasta una sana amicizia, gli atti sono stati trasmessi all’USSI per verificare l’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. per il lasso di tempo successivo allo sfratto.

                                  Il giudizio 42.2022.19 è cresciuto in giudicato incontestato.

                          1.3.  Il TCA, con sentenza 42.2023.21 del 5 settembre 2023, ha poi deciso che lo scritto del 29 agosto 2022 inviato da RI 1 all’USSI a seguito dell’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 di fr. 140'421.65, corrispondenti a prestazioni assistenziali che sarebbero state percepite indebitamente nel periodo dal mese di dicembre 2016 al mese di novembre 2021, sia stato erroneamente qualificato dall’amministrazione quale domanda di condono.

                                  In effetti da un attento esame degli atti di causa è emerso che l’intenzione dell’insorgente era anche, almeno implicitamente, quella di contestare l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 in quanto tale (emesso dall’USSI non avendo “ricevuto nessun documento della signora __________ per ricalcolare il diritto alle prestazioni di sostegno sociale con l’unità di riferimento (UR) di due persone”), e meglio la fondatezza del credito di restituzione, oltre che di chiedere il condono.

                                  Del resto questo Tribunale, con la sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, ha stabilito unicamente che il ricorrente non aveva diritto alle prestazioni assistenziali per il periodo dicembre 2021 - marzo 2022, successivo al lasso di tempo preso in considerazione nell’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 (dicembre 2026 - novembre 2021).

                                  In virtù del principio della buona fede (cfr. art. 2 CC), l’USSI avrebbe, così, dovuto perlomeno interpellare l’interessato circa le sue reali intenzioni al fine di chiarire se il medesimo intendeva chiedere soltanto il condono o anche contestare l’ordine di restituzione.

                                  La decisione del 17 novembre 2022 con cui l’USSI aveva negato il condono e la decisione su reclamo del 15 marzo 2023 con cui era stato confermato il provvedimento del novembre 2022 erano, dunque, state emesse prematuramente.

                                  Gli atti sono stati trasmessi all’USSI per pronunciarsi sul reclamo interposto nell’agosto 2022 contro l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022.

                                  Il giudizio 42.2023.21 è cresciuto in giudicato incontestato.

                          1.4.  Con decisione su reclamo del 22 aprile 2024 (cfr. doc. 121-132) l’USSI ha accolto il reclamo di RI 1 del 29 agosto 2022 e ha annullato l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022, osservando:

" (…) Nel caso concreto, si rileva che l’USSI è venuto a conoscenza che il reclamante intratteneva una relazione sentimentale con la signora __________, e che, pertanto, le prestazioni assistenziali erogate al medesimo dovevano essere calcolate considerando un’unità di riferimento composta da due persone anziché un’unica persona, in data 4 febbraio 2021 quando il __________ di __________ ha trasmesso all’USSI uno scritto e-mail con l’indicazione “ieri sera abbiamo fatto una prima verifica nell’appartamento del RI 1 a __________ viale __________. Erano presenti i 2 figli __________ e __________ assieme ad una tipa tale __________. Gli stessi hanno detto che occasionalmente pernottano nell’appartamento del padre RI 1. Quest’ultimo invece si trova press la sua fidanzata tale __________ __________1961 domiciliata in via __________ a __________.”.

Dal 4 febbraio 2021 ha iniziato a decorrere il termine di un anno sancito all’art. 26 cpv. 2 Laps per chiedere al reclamante la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite. L’USSI ha emesso l’ordine di restituzione in data 29 luglio 2022 ben oltre il termine di un anno venuto a scadere in data 3 aprile 2022. (…)” (Doc. 131)

                          1.5.  La Sezione del sostegno sociale - Ispettorato, il 26 luglio 2024, ha allestito un rapporto in cui ha indicato che dall’istruttoria esperita è emerso che RI 1 è tornato a convivere con __________ perlomeno da fine gennaio 2023 (cfr. doc. 52-54).

                          1.6.  Con decisione del 2 settembre 2024 USSI ha ordinato a RI 1 di restituire la somma di fr. 42’413.55, corrispondenti alle prestazioni assistenziali erogategli dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio 2024.

                                  L’amministrazione, al riguardo, ha precisato che:

" (…) dagli accertamenti svolti, e in particolare dal rapporto emesso dal Servizio Ispettorato in data 27 (recte: 26) luglio 2024, abbiamo rilevato che dal mese di febbraio 2023 convive con la signora __________ (recte: __________) __________.

Nonostante le nostre richieste di documentazione del 26 luglio e 6 agosto 2024 ad oggi non è pervenuta al nostro ufficio la documentazione richiesta, motivo per il quale viene emesso un provvedimento amministrativo d’ufficio con i dati in nostro possesso.

Il nostro ufficio, nella determinazione delle prestazioni a lei assegnate non aveva tenuto conto dei fatti/elementi sopraccitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha percepito delle prestazioni indebite. (…)” (Doc. 34)

                          1.7.  Con ulteriore provvedimento del 2 settembre 2024 l’USSI ha deciso di infliggere a RI 1, in applicazione dell’art. 9a cpv. 1 lett. e del Regolamento della Legge sull’assistenza sociale, una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di agosto 2024, in quanto il medesimo, il quale, al beneficio di prestazioni assistenziali, è risultato convivere con __________ da febbraio 2023, ha fornito intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete. L’amministrazione ha precisato che egli, del resto, non ha presentato giustificazioni valide entro il termine assegnatogli (cfr. doc. 24).

                          1.8.  A seguito del reclamo interposto il 3 ottobre 2024 da RI 1contro i provvedimenti del 2 settembre 2024 (cfr. doc. 18-21), l’USSI, con decisione su reclamo del 30 gennaio 2025, ha confermato l’ordine di restituzione di fr. 42’413.55 (cfr. consid. 1.6.) e la sanzione di fr. 300.-- per tre mesi (cfr. consid. 1.7.), motivando come segue:

" (…) Ritenuto tutto quanto sopra, e meglio le dichiarazioni dei custodi, la convivenza pregressa tra il reclamante e la signora __________, nonché i consumi elettrici dell’appartamento del reclamante e quanto constatato dall’Ispettorato, l’USSI in base al criterio della verosimiglianza preponderante, ha correttamente rilevato tra il Signor RI 1 e la signora __________ una convivenza stabile ai sensi della Laps.

Le prestazioni assistenziali mensili versate al reclamante nel periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio 2024, erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione la convivenza stabile ai sensi della Laps tra il reclamante e la compagna. Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.

L’Ufficio ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha e messo la decisione del 2 settembre 2024, e quindi, ripristinato da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.

Alla luce degli elementi suesposti, l’ordine di restituzione dell’importo di CHF 42'413.55 viene confermato.

Su questo punto il reclamo è respinto.

O.

Per quanto concerne infine la contestazione del signor RI 1 contro la decisione di sanzione del 2 settembre 2024 si rileva che secondo l'articolo 2 cpv. 1 Las le prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali.

Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione. Il diritto all'assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.

Al reclamante, al beneficio delle prestazioni assistenziali da dicembre 2013, era ben noto che la modifica della propria unità di riferimento andava immediatamente e chiaramente segnalata all’USSl. Nelle richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali, pur essendo segnalato di indicare ogni cambiamento della propria situazione personale ed economica, il reclamante non ha mai indicato la convivenza intrapresa con la signora __________.

Ritenuto quanto sopra, il comportamento del signor RI 1 giustifica la sanzione che è adeguata e proporzionata.

A titolo abbondanziale si rileva che nel caso concreto la decisione di sanzione, non essendo più l'interessato a beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di agosto 2024, non è stata applicata.

La decisone impugnata è confermata e anche su questo punto il reclamo è respinto.” (Doc. B)

                          1.9.  Con tempestivo ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione su reclamo del 30 gennaio 2025, chiedendo l’annullamento dell’ordine di restituzione e della sanzione.

                                  A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…)

4.      Gli elementi considerati dall’USSI nelle decisioni oggetto del presente ricorso per i motivi che verranno di seguito meglio indicati - non possono essere ritenuti validi per giustificare l’assenza del domicilio effettivo del qui ricorrente RI 1 dall'appartamento sito in via __________ a __________.

         Prove:   - c.s.

4.1.   È indubbio come a far tempo dal 15.01.2023 il qui ricorrente risulta conduttore dell'appartamento di via __________ a __________. Ne dà conferma proprio il proprietario (cfr. diario verifiche RI 1 / __________, pag. 2, data 14.09.2023 ore 13:40).

         Il rapporto di locazione è durato fino al 30.09.2024 come da accordo sottoscritto in data 27 agosto 2024 tra i signori __________ e RI 1.

         Prove:   - c.s.

4.2.   II rapporto di polizia del 26.01.2024 riporta essenzialmente le indicazioni che sarebbero state fornite alla polizia dai custodi dello stabile di via __________ (sig. __________) e dello stabile di via __________ (sig.ra __________) dove risulta abitare la signora __________.

         Nel rapporto di polizia sopra menzionato viene invero descritto anche l'episodio occorso il giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo presso l'appartamento in uso al ricorrente. In tale occasione l'autorità si trovava presso l'abitazione della signora __________, ritenendo che qui fosse presente anche il qui ricorrente. Contattato dalla polizia, quest'ultimo indicava di trovarsi dal figlio e pertanto concordava l'orario in cui effettuare il sopralluogo. II qui ricorrente non è stato visto in tale occasione presso l'appartamento della signora __________.

         II qui ricorrente ha prodotto in sede di istruttoria della documentazione rilasciata dai medesimi custodi sopra indicati che inficia quanto riportato nel rapporto di polizia.

         Si tratta della dichiarazione datata 03.10.2024 sottoscritta dalla signora __________ che indica di non poter asserire se nel periodo gennaio 2023 - luglio 2024 il signor “RI 1 si fermasse a cena o a dormire e quindi convivesse con la signora __________”.

         Tale affermazione contrasta con quanto indicato nel rapporto di polizia, ritenuto oltretutto come in sede di audizione il qui ricorrente aveva precisato come “confermo di andare spesso dalla signora __________ e vado anche a fare la spesa per lei in quanto ha problemi fisici. Preciso che mi reco da lei almeno tre volte alla settimana ma non mi fermo mai a dormire da lei” (cfr. verbale audizione 25.03.2024, pag. 6).

         Agli atti il ricorrente ha altresì prodotto una registrazione vocale con il custode __________ (doc. D). Quest'ultimo contestava quanto riportato nel rapporto di polizia, indicando invero come egli (custode) vedeva nel palazzo il qui ricorrente, anche se non sapeva chi era in quanto non lo conosceva.

         Alla luce di quanto sopra, quanto riportato nel rapporto di servizio 26.01.2024 non appare corretto, né veritiero.

         Dalla documentazione agli atti peraltro risulta che i custodi siano stati sentiti unicamente per via telefonica e non sono mai stati oggetto di alcun interrogatorio.

         Peraltro anche la tabella diario allegata a tale rapporto non indica alcunché circa eventuali puntuali verifiche poste in atto dall'autorità per verificare o meno la presenza del qui ricorrente nel proprio appartamento di via __________ a __________.

         Prove:   - c.s.

                       doc. D: e-mail 04-07.10.2024

4.3. In merito ai consumi elettrici, il ricorrente ha sempre spiegato come egli fino al mese di gennaio 2024 non ha mai utilizzato la cucina, in quanto a cena si recava dal figlio __________. A tal proposito è sufficiente richiamare la dichiarazione rilasciata da quest'ultimo in data 28.06.2024.

         In allegato si produce la dichiarazione sottoscritta dalla signora __________ (doc. E), compagna del figlio __________, che conferma la dichiarazione rilasciata da quest'ultimo.

         Il ricorrente produce inoltre il consumo __________ per il periodo 2024 fino alla conclusione della locazione (doc. F). Come si potrà notare, il consumo è aumentato in considerazione del fatto che a far tempo dal mese di gennaio 2024 il qui ricorrente cenava presso l'abitazione di via __________.

         La documentazione qui allegata conferma le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente ed appare atta a comprovare il consumo elettrico del periodo 27.01.2023-07.02.2024.

         Prove:   - c.s.

                       - doc. E: dichiarazione __________       doc. F: consumo __________

4.4. In merito al sopralluogo, si precisa come in data 05.10.2024 il qui ricorrente ha inviato una e-mail con fotografie scattate alle dispense dove si constata la presenza di alimenti a media - lunga conservazione.

         Dalle fotografie scattate al frigorifero, si notano dei tupperware il primo contenente diversi formaggi ed il secondo dei resti cucinati il giorno precedente.

         Per quel che attiene alle fotografie ai vestiti, l'autorità ritiene che “la situazione diviene ancora più interessante quando si mettono a confronto le foto scattate negli armadi dove sono riposti gli effetti personali dell'utente in occasione dei due sopralluoghi; praticamente vi sono gli stessi identici abiti/vestiti allo stesso identico posto (salvo alcune eccezioni che a ben vedere sembrano solamente un cambio di posizione)” (doc. B, pag. 9).

         Dalla comparazione delle fotografie scattate durante i due sopralluoghi non si può giungere alla stessa conclusione tratta dall'autorità, le fotografie del primo sopralluogo divergendo da quelle scattate nel secondo.

         Peraltro i sopralluoghi sono avvenuti durante la medesima stagione invernale e pertanto il ricorrente non aveva ancora provveduto al cambio stagione. (…)” (Doc. I pag. 4-6)

                                  L’insorgente ha pure domandato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 7).

                        1.10.  Il 21 marzo 2025 la Sezione del sostegno sociale ha segnalato RI 1 al Ministero Pubblico “per reati contro il patrimonio, segnatamente per ottenimento illecito di prestazioni, di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ex art. art. 148a CP, nonché per ogni altro titolo applicabile.” (cfr. doc. 550).

                        1.11.  Con risposta del 14 aprile 2025 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                        1.12.  Il 7 maggio 2025 l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha chiesto di “voler valutare la possibilità di sentire come testimoni i signori __________, __________, __________ e __________” (cfr. doc. VIII).

                        1.13.  L’amministrazione, il 19 maggio 2025, ha replicato:

" (…) A mente dell’USSI la richiesta del ricorrente di indire un'udienza al fine di sentire come testimoni “i signori __________, __________, __________ e __________” non porterebbe a nuovi elementi per dirimere la controversia essendo i documenti componenti l'incarto del signor RI 1 già sufficienti, considerato inoltre il già lungo tempo trascorso dai fatti.

Sull'opportunità o meno di tale richiesta l'USSl si rimette al giudizio di codesto Lodevole Tribunale rilevando che se lo stesso dovesse ritenerne la necessità dovrà essere vagliata la possibilità di sentire quale testimone anche il __________ che ha raccolto le prime testimonianze del signor __________ e della signora __________ nel rapporto del 26 gennaio 2024. (…)” (Doc. X)

                        1.14.  Il doc. X è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XI).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI, da un lato, abbia chiesto all’insorgente la restituzione di fr. 42’413.55, corrispondenti alle prestazioni assistenziali erogategli dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio 2024, essendo emerso dal Rapporto dell’Ispettorato del 26 luglio 2024 che il medesimo conviveva con __________.

                                  Dall’altro abbia inflitto al ricorrente una sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi, dal mese di agosto 2024, per avere fornito informazioni inveritiere o incomplete in relazione alla sua situazione personale.

                          2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                  L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

                                  Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

                          2.3.  Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

                                  Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                  Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123: STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

                                  È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

                          2.4.  Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

                                  L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

                                  L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

                                  Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

                                  Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2.2      Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1    Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. 

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. 

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

                                  Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

" (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

                                  Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

                          2.5.  Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. DTF 141 I 153; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

                                  La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso (che avevano due abitazioni distinte e un appartamento di vacanza di una delle due, ma che con verosimiglianza preponderante in caso di necessità erano sempre disposte ad aiutarsi), l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

                                  Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

                                  L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

                                  Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

                                  Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

                                  In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

                                  Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

                                  Secondo l’Alta Corte il budget COSAS (dal 2021 CSIAS) ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

                                  Il Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato quanto stabilito da questa Corte (STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018), ossia il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante disponessero di due abitazioni differenti. La nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

                                  In una sentenza 8C_307/2022 del 4 settembre 2023, pubblicata in DTF 149 V 250 (cfr. pure Comunicato stampa del Tribunale federale del 3 ottobre 2023), relativa a un uomo al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta, l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza. Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_745/2024 del 25 giugno 2025 (il computo nel calcolo delle prestazioni assistenziali di un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del partner stabile non è arbitrario, né viola il principio di parità di trattamento) e STF 8C_138/2024 dell’8 luglio 2025 (conteggio di un contributo di concubinato da parte della compagna da anni al beneficio di una rendita AI, di rendite AI per figli e di PC).

                          2.6.  Questo Tribunale, dal canto suo, con giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto di relazione.

                                  In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

                                  In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

                                  Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

                                  Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

                                  Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

                                  In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

                                  Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

                                  Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

                                  Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

                                  Con giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.

                                  In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.

                                  Con giudizio 42.2022.19 del 20 giugno 2022 il TCA ha confermato il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali, poiché la richiesta era stata presentata soltanto dal ricorrente invece che unitamente alla compagna. L’insorgente, prima di essere avvertito circa possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza sociale, aveva asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con la compagna.

                                  Gli atti sono, comunque, stati trasmessi all’USSI, affinché verificasse per il lasso di tempo successivo allo sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza.

                                  In una sentenza 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione.

                                  Con sentenza 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere dell’amministrazione che non era entrata nel merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.

                                  Il ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

                                  Con giudizio 39.2023.5 del 21 agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità di riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti, da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.

                                  Gli atti sono stati, invece, rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel 2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.

                                  In una sentenza 42.2023.36 del 21 febbraio 2024 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI che aveva sospeso l’erogazione delle prestazioni assistenziali a una persona, poiché era stato ritenuto, sulla base in particolare, dei controlli di Polizia, che la stessa convivesse in modo stabile con l’ex marito, nonostante i due avessero preso in locazione due appartamenti distinti in due diverse località.

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 42.2023.35 del 21 febbraio 2024; STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024; STCA 42.2022.90 del 3 aprile 2023; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

                          2.7.  Nella presente evenienza dalle carte processuali, in particolare dal “Rapporto Ispettorato - chiusura caso” del 26 luglio 2024, si evince quanto segue:

" (…)

1.     Richiamata l’attivazione d’ufficio dell’istruttoria del 12.09.2023 con la quale il Servizio Ispettorato intende verificare nuovamente la situazione abitativa dell’utente interessato e l’eventuale continuazione della convivenza con la __________.

  Dalla verifica preliminare del caso, l’Ispettorato sociale intravvede la possibilità che l’utente sia tornato a convivere con la signora __________.

Al termine dell’istruttoria l’Ispettorato ha rilevato che l’utente non risiede nel proprio appartamento di __________ ma è tornato a convivere ancora con la signora __________.

(…)

Gli elementi fondamentali per giungere alla conclusione sopra, sono essenzialmente tre: l'esito dei controlli di Polizia, i consumi di energia elettrica presso l'appartamento di __________ ed i riscontri dei 2 sopralluoghi eseguiti presso l'abitazione dell'utente.

      Elemento 1

      Nel rapporto di Polizia del 26 gennaio 2024 si ritrovano essenzialmente due importanti testimonianze e segnatamente:

      - il signor __________, custode dello stabile sito in __________ __________ a __________ (residenza dell’utente), ha dichiarato alla Polizia di non aver pressoché mai visto l'interessato malgrado abitino sullo stesso piano;

      - la signora __________, custode dello stabile sito in Via __________ a __________ (residenza della signora __________), ha confermato che la signora __________ condivide l'appartamento con un uomo ed in particolare riferisce “[...] lo stesso con cui ha sempre convissuto negli ultimi 3 anni e conosciuto con il nome di RI 1 [...]”;

      - il sopralluogo all'interno dell’appartamento dell'utente ha permesso di rilevare l'assenza di generi alimentari, sia freschi che di media/lunga conservazione e di conseguenza il mancato uso della cucina. Tuttavia nell'appartamento erano presenti diversi vestiti/biancheria ma di questo si dirà meglio in seguito.

      Elemento 2

      Al signor RI 1 sono stati chiesti i consumi di energia elettrica generatisi nel suo appartamento e dalla documentazione pervenuta è emerso che:

      - dal 27.01.2023 al 07.02.2024 (377 giorni) il consumo è stato di 261 kWh.

      l consumi medi annuali in Svizzera, per un appartamento occupato da 1 persona, si attestano intorno ai 1'350 kWh. I consumi di energia elettrica possono essere ridotti del 20% se nell'appartamento sono utilizzati elettrodomestici di recente costruzione ad alta efficienza energetica, attestandosi così a 1'080 kWh annui.

      Visto quanto precede, appare evidente che il consumo di 261 kWh in 377 giorni è rettamente al di sotto del consumo medio annuo e non può che significare che l’appartamento non è regolarmente vissuto; anzi un così basso consumo di energia elettrica è riconducibile unicamente all'allacciamento alla rete elettrica di un frigorifero (con congelatore) per il periodo preso in considerazione.

      Già gli elementi sopra esposti indicano chiaramente che il RI 1 non si è realmente trasferito nel nuovo appartamento di Via __________ a __________ ma viva altrove.

      Elemento 3

      Un ultimo elemento analizzato dal Servizio ispettorato sono le foto scattate all'interno dell'appartamento dell'utente; dalla Polizia in data 22 gennaio 2024 e dall'ispettorato in data 25 marzo 2024 (quindi 2 mesi dopo). Se si osservano con attenzione le foto scattate nelle citate occasioni ci si rende subito conto come l'assenza di generi alimentari è indicativa del fatto che l'appartamento non è vissuto con regolarità, solo nel frigorifero ritroviamo pochissimi alimenti (e praticamente gli Stessi in entrambi i sopralluoghi) che al massimo sarebbero sufficienti per "uno spuntino" piuttosto che per sostentare una persona adulta. La situazione diviene ancor più interessante quando si mettono a confronto le foto scattate negli armadi dove sono riposti gli effetti personali dell'utente in occasione dei due sopralluoghi; praticamente vi sono gli stessi identici abiti/vestiti allo stesso identico posto (salvo alcune eccezioni che a ben vedere sembrano solamente un cambio di posizione).

      Insomma tutte le foto appaiono come se fossero state scattate lo steso giorno senza che nessuno tocchi nulla; diversamente in realtà sono passati ben 2 mesi dalle prime foto alle ultime ma ciò malgrado appaiono identiche.

      In conclusione, lo scrivente Servizio ritiene che sia la Polizia che l’Ispettorato sociale si sono trovati di fronte ad un appartamento praticamente mai vissuto, ma piuttosto ad un deposito di materiale che solo saltuariamente viene utilizzato.

      I tre elementi sopra esposti vanno contestualizzati nella situazione che già in passato ha visto convivere il RI 1 con la signora __________ senza annunciarlo alle preposte autorità.

      Pertanto, visto complessivamente quanto precede non si può che giungere alla conclusione che il signor RI 1 è tornato a convivere con la signora __________ nel suo appartamento in via __________ a __________. (…)” (574-576)

                                  Dall’“Addendum al Rapporto Ispettorato”, sempre del 26 luglio 2024, risulta:

" (…) Innanzitutto va ritenuto che nella precedente istruttoria è stata provata la convivenza stabile, ai sensi della Laps, tra il RI 1 e la __________ già dal mese di dicembre 2016.

Di seguito gli approfondimenti inerente i tre elementi a supporto della nuova convivenza tra il RI 1 e la signora __________.

1.     Rapporto Polizia __________

1.1. Dichiarazioni del custode dello stabile sito in Via __________ a __________, il signor __________.

      Dal rapporto della Polizia Città di __________ riportiamo: “[...] gli elementi raccolti per il tramite del custode di via __________, signor __________, indicano che il rubricato non sia mai presente presso il proprio domicilio, o perlomeno mai notato, nonostante sia il custode signor __________ che RI 1, abitino allo stesso piano [...]”.

      1.2. Dichiarazione della custode dello stabile sito in Via __________ a __________ (residenza della __________).

      Dal rapporto della Polizia __________ riportiamo:"[...] Sentita telefonicamente in data 17.10.2023 la custode di via __________, signora __________, confermava che la signora __________, allo stato attuale condivida l’appartamento con un uomo. Nello specifico, lo stesso con cui ha sempre convissuto negli ultimi 3 anni e conosciuto con il nome di RI 1.

      Presso __________, ha fornito dettagli particolari sulla situazione di RI 1, confermando di sapere che abiti a __________, ma di vederlo spesso, in particolare la sera, giungere in via __________ [...]”.

      1.3. Conclusioni dal rapporto di Polizia __________: "[...] Sulla scorta delle informazioni raccolte dai custodi di via__________ e via __________, è verosimile che RI 1, oltre a non vivere in modo stabile e duraturo in via __________, possa ancora risiedere in via __________ presso __________ [...]".__________

2.     Consumi di energia elettrica

Come emerge chiaramente dalla tabella di raffronto sotto, il consumo di energia elettrica che si è generato nell’appartamento del signor RI 1 non è assolutamente in linea con il consumo medio di un appartamento concretamente vissuto da 1 persona.

ANALISI CONSUMI DI ENERGA ELETTRICA

UTENTE                             RI 1

Appartamento                        __________

PERIODO DI FATTURAZIONE       GIORNI          Kwh

                                                    EFFETTIVI     EFFETTIVI

27.01.2023 - 07.02.2024                 377                261

Medie calcolate sulla base dei consumi effettivi

Media giornaliera                      Media mensile                   Media annuale

0.69                                        8.31                                 252.69

CONFRONTO

Consumi effettivi - media annuale in Svizzera (1'350 kwh)

-81.28%

CONFRONTO

Consumi effettivi - media annuale in Svizzera (1'080 kwh)

-76.60%

3.     Confronto foto sopralluoghi

Di seguito riportiamo il confronto tra le fotografie scattate dalla Polizia __________ in occasione del loro sopralluogo del 22.01.2024 e le foto scattate dal Servizio ispettorato in occasione del sopralluogo del 25.03.2024

(…)

      Il confronto tra le foto scattate in data 22.01.2024 e le foto scattate il 25.03.2024 appaiono praticamente identiche con gli stessi vestiti nella stessa posizione e malgrado le due realtà fotografate si distanziano temporalmente di 2 mesi, durante i quali l'utente ha dichiarato di vivere giornalmente nel suo appartamento.

      Già solo le realtà fotografate nel frigorifero, che per dovere di cronaca sono gli unici alimenti trovati all'interno dell'appartamento dell’utente, rendono chiaro come la realtà descritta/dichiarata dall'utente si distanzia di molto da quanto concretamente appurato in occasione dei due sopralluoghi all'interno dell'appartamento dell'utente.

      In conclusione

      Ritenuti complessivamente tutti gli elementi sopra esposti il S. ispettorato giunge alla conclusione che perlomeno dalla fine del mese di gennaio 2023 a tutt'oggi il signor RI 1 ha ripreso a convivere con la signora __________ presso il suo appartamento di Via __________ a __________

      Di conseguenza è stata inoltrata all'utente la richiesta di fornire i documenti finanziari della convivente per il periodo gennaio 2023 ad oggi, così da permettere il ricalcolo del diritto all'assistenza sociale.” (doc. 579-585)

                                  Nel Rapporto di servizio allestito il 26 gennaio 2024 dalla Polizia della __________, menzionato dall’Ispettorato è stato indicato:

" (…) A seguito di richiesta verifiche sulla situazione abitativa per sospetta convivenza non annunciata nei confronti del rubricato, da parte dell’ispettorato sciale, si fa rilevare quanto segue:

nel periodo 01.02/26.03.2021, da accertamenti esperiti n precedenza, sempre su richiesta dell’ispettorato sociale, RI 1 era risultato convivere in via __________ con __________, nonostante il suo domicilio dichiarato fosse a __________ in viale __________. Interrogato nella fattispecie, ammettevano i fatti.

Nuove verifiche esperite nel periodo 12.09.2023/22.01.2024, gli elementi raccolti per il tramite del custode di via __________, signor __________, indicano che il rubricato non sia mai presente presso il proprio domicilio, o perlomeno mai notato, nonostante sia il custode signor __________ che RI 1 abitino allo stesso piano.

Sentita telefonicamente in data 17.10.2023 la custode di via __________, signora __________, confermava che la signora __________, allo stato attuale condivida l’appartamento con un uomo.

Nello specifico, lo stesso con cui ha sempre convissuto negli ultimi 3 anni e conosciuto con il nome di RI 1. Presso __________, ha fornito dettagli particolari sulla situazione di RI 1, confermando di sapere che abiti a __________, ma di vederlo spesso, in particolare la sera, giungere in via __________.

Di quanto rilevato veniva data informazione preliminare all’Ispettorato sociale. Pertanto il responsabile __________ chiedeva un sopralluogo in via __________ presso l'appartamento di __________. Al nostro giungere all'esterno dell'appartamento era udibile il movimento di persone che tuttavia nonostante si sia suonato il campanello legittimandoci, non ci veniva aperto.

Visto quanto sopra, __________, contattava telefonicamente il RI 1 alfine di concordare nel corso della mattinata una verifica presso il suo domicilio in via __________. Da parte nostra, si rimaneva all'esterno alfine di provare l'effettiva presenza di RI 1 all'interno dell'appartamento di __________.

RI 1, all'Ispettorato sociale, asseriva di trovarsi presso l'appartamento del figlio, confermando la sua disponibilità di un sopralluogo presso il proprio domicilio.

Non avendo avuto riscontro di persone in uscita dall'appartamento di __________, ci si recava immediatamente in via __________ per appurare la presenza di RI 1. Lo stesso era presente e dava piena disponibilità alla visione dei locali, da cui, su consenso di RI 1, ne veniva rilevata una documentazione fotografica (allegato).

RI 1, indicava di non essere molto presente nell'appartamento durante il giorno in quanto spesso in visita dalla madre, dove si fermerebbe a pranzo e cena.

Inoltre confermava di avere ancora contatti con __________, ma di aver terminato la relazione sentimentale e pertanto di incontrarsi con poca frequenza.

Sulla scorta delle informazioni raccolte dai custodi di via __________ e via __________, è verosimile che RI 1, oltre a non vivere in modo stabile e duraturo in via __________, possa ancora risiedere in via __________ presso __________. Per tale motivo l'Ispettorato sociale cantonale chiedeva la stesura del presente rapporto per procedure per quanto di loro competenza.” (doc. 622-623)

                                  Inoltre dalla fattura emessa da __________ il 21 febbraio 2024 emerge effettivamente che nel lasso di tempo dal 27 gennaio 2023 al 7 febbraio 2024 il consumo di energia elettrica relativo all’appartamento di due e mezzo locali del ricorrente in via __________ a __________ (cfr. doc. 593; 597) ammontava a 261 kWh (cfr. doc. 615-618).

                          2.8.  Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ricorda dapprima che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 1.1.; 2.5.),

                                  In concreto il TCA, con sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022 ha stabilito, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante, che l’insorgente e __________, da fine novembre 2021, quando il ricorrente aveva richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, alla fine di marzo 2022 (la decisione su reclamo impugnata dinanzi a questo Tribunale risaliva al 30 marzo 2022), convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps (cfr. consid. 1.2.).

                                  Il 26 marzo 2021, del resto, interrogato dalla Polizia comunale RI 1 aveva affermato di avere un legame sentimentale con __________ (cfr. doc. 509).

                                  Quest’ultima, dal canto suo, davanti alla Polizia comunale sempre il 26 marzo 2021 aveva precisato di avere una relazione da tanti anni, almeno cinque con RI 1 (cfr. doc. 519).

                                  Va, poi, osservato che l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 di fr. 140'421.65, corrispondenti a prestazioni assistenziali che sarebbero state percepite indebitamente dal ricorrente nel periodo dal mese di dicembre 2016 al mese di novembre 2021, in quanto le stesse avrebbero dovuto essere calcolate considerando un’unità di riferimento composta di due persone (il medesimo e __________), anziché di un’unica persona, è sì stato annullato dall’amministrazione con decisione su reclamo del 22 aprile 2024, ma unicamente per il motivo che il diritto di richiedere la restituzione, al momento dell’emanazione di tale provvedimento, è stato ritenuto perento (perenzione relativa di un anno) ex art. 26 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 1.4.).

                                  Per quanto attiene, più specificatamente, al periodo a decorrere dal mese di febbraio 2023, giova evidenziare che i consumi di energia elettrica che dal 27 gennaio 2023 al 7 febbraio 2024 sono pari a 261 kWh (cfr. consid. 2.7.) depongono a favore dell’assenza dell’insorgente.

                                  Infatti, pur tenendo conto che l’appartamento preso in locazione dal ricorrente è di 2,5. locali (cfr. consid. 2.7.) e che il medesimo ha asserito di non aver utilizzato la cucina (perlomeno fino a gennaio 2024), in quanto si recava a cena dal figlio (quest’ultimo e la compagna hanno comunque attestato che RI 1 cenava da loro nei giorni lavorativi della settimana e quindi non tutti i giorni; cfr. doc. I; consid. 1.9.; 21; E), come pure di mai essere stato a casa durante il giorno e che l’alloggio era molto luminoso (cfr. doc. 21), il consumo menzionato risulta ad ogni modo esiguo, considerato tra l’altro che (soprattutto nei mesi autunnali e invernali da gennaio a marzo 2023 e da novembre 2023 a febbraio 2024) l’insorgente non avrebbe potuto beneficiare sempre della luminosità dell’appartamento (ad esempio nel tardo pomeriggio e alla sera).

                                  Del resto anche nel periodo successivo al mese di gennaio 2024, allorché l’insorgente non avrebbe più cenato dal figlio, essendosi quest’ultimo trasferito con la compagna a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.9.; doc. 23; E), il consumo di elettricità di 356 kWh dall’8 febbraio al 24 ottobre 2024 (cfr. doc. F), corrispondente a circa 510 kWh annui, si rivela piuttosto basso.

                                  A titolo di raffronto va osservato che dalla Scheda informativa dell’agosto 2021 “Consumo di elettricità di un’economia domestica” emerge che una persona sola in un appartamento consuma circa 1'700 kWh/anno (cfr. https://pubdb.bfe.admin.ch/it/publication/download/10559).

                                  Riguardo al consumo di energia elettrica relativo all’arco di tempo 8 febbraio - 24 ottobre 2024, non va, d’altronde, dimenticato che il 22 gennaio 2024 ha avuto luogo un sopralluogo nell’abitazione del ricorrente da parte della Polizia della __________ (cfr. doc. 575; 580; consid. 2.7.).

                                  Agli atti risultano, altresì, le dichiarazioni rilasciate, tra settembre 2023 e gennaio 2024, alla Polizia comunale dai signori __________ e __________, custodi degli stabili dove è sito l’appartamento del ricorrente (in via __________, __________), rispettivamente dove vive __________ (in via __________).

                                  In particolare il signor __________, ha affermato, il 12 settembre 2023, di non conoscere il ricorrente e di non averlo mai incontrato, benché viva sullo stesso piano dal gennaio 2023, il 18 settembre 2023 di aver preso contatto con un vicino di appartamento sul medesimo piano, il quale non avrebbe notato alcuna persona andare e venire dall’appartamento e il 22 gennaio 2024 di aver incontrato l’insorgente in una sola occasione, nel periodo di Natale (cfr. doc. 622; 625-626; 591).

                                  __________, il 17 ottobre 2023, ha indicato che nell’appartamento di __________ era presente anche il suo compagno che conosceva con il nome di RI 1, che questi avrebbe abitato a __________ ma lo vedeva spesso nell’abitazione di __________ durante la giornata e soprattutto la sera (cfr. doc. 622-623; 626).

                                  Il TCA non ignora che __________, nella dichiarazione del 3 ottobre 2024 allegata al reclamo, ha asserito che “non avendo il dovere di controllare chi entra e chi esce dallo stabile e non essendo mai stata nell’appartamento della signora __________, non può in alcun modo dichiarare se nel periodo gennaio 2023 - luglio 2024 il signor RI 1 si fermasse a cena o a dormire e quindi convivesse con la signora __________” (cfr. doc. 22).

                                  Tuttavia tale affermazione non contraddice la precedente, poiché la custode, nel settembre 2023, si era limitata a comunicare che presso __________ era presente spesso, in particolare di sera, un uomo di nome RI 1 che avrebbe abitato a __________. La medesima non aveva fornito alcun dettaglio circa le attività espletate nell’appartamento di __________.

                                  __________, nell’ottobre 2024, non ha comunque negato la presenza del ricorrente presso __________. Al contrario ha lasciato intendere che lo stesso si recasse in via __________ a __________, benché non sapesse se egli cenasse o dormisse in tale abitazione.

                                  In relazione alla registrazione rilasciata da __________ all’insorgente contestualmente al reclamo, nell’ottobre 2024, secondo cui il custode di via __________ vedeva passare il ricorrente, ma non conoscendolo non sapeva chi fosse e dove abitasse, come accadeva nei confronti di altri inquilini (cfr. doc. 20; D; I; consid. 1.9.), va rilevato che la stessa contrasta, invero, con quanto asserito nel gennaio 2024, e meglio che egli aveva incontrato l’insorgente in una sola occasione, nel periodo di Natale, da cui si desume che sapesse, perlomeno a fine dicembre 2023 / inizio gennaio 2024, chi fosse RI 1 (cfr. doc. 626).

                                  In ogni caso neppure la dichiarazione dell’ottobre 2024 è dirimente, in quanto è possibile che il ricorrente talvolta si recasse e risiedesse nell’alloggio in via __________ a __________(che dista da via __________ a __________ otto/dieci minuti al massimo a piedi) ove peraltro riceveva la corrispondenza e conservava i propri effetti personali.

                                  In conclusione è vero che __________ e __________ non sono stati oggetto di un interrogatorio formale, come obiettato nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.9.).

                                  È altrettanto vero, però, che il tenore delle nuove affermazioni degli stessi non esclude che l’insorgente si trovasse in misura preponderante presso l’abitazione di __________ nel periodo in questione.

                                  Stante quanto precede, il TCA ritiene, tutto ben ponderato e in applicazione all’abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il ricorrente e __________, nel lasso di tempo dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio 2024 (ultimo mese in cui egli ha percepito prestazioni assistenziali; cfr. doc. V pag. 5, consid. 1.1.), convivessero in modo stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps.

                                  Del resto il ricorrente, in occasione della sua audizione dinanzi all’Ispettorato del 25 marzo 2024 e nel reclamo del 3 ottobre 2024, ha indicato che, nonostante la relazione con __________ fosse terminata, si recava spesso (nel reclamo è stato indicato tre volte alla settimana) dalla stessa e le faceva la spesa, nonché le bagnava le piante, visto che lei aveva dei problemi fisici (cfr. doc. 594; 20).

                          2.9.  Il ricorrente, convivendo in modo stabile con __________ e non avendo fornito la documentazione richiesta concernente la medesima ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali, da un profilo oggettivo ha effettivamente percepito a torto le prestazioni concernenti l’arco di tempo da febbraio 2023 a luglio 2024.

                                  In concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.3.).

                                  Infatti l’USSI è venuto a conoscenza del fatto che tra il ricorrente e __________ vi fosse ancora una convivenza stabile tramite la nuova istruttoria avviata dall’Ispettorato il 12 settembre 2023 e conclusasi con il Rapporto del 26 luglio 2024 (cfr. doc. 574; consid. 2.7.).

                                  È, quindi, emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto alle decisioni iniziali di assegnazione delle prestazioni assistenziali da febbraio 2023 a luglio 2024.

                                  È, perciò, evidente che per questo arco di tempo tali provvedimenti andavano rivisti.

                                  A ragione, pertanto, l’USSI, il 2 settembre 2024, ha emesso l’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali percepite dall’insorgente da febbraio 2023 a luglio 2024.

                                  Il 2 settembre 2024 il diritto dell’USSI di richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali non era, peraltro, perento, considerato, da una parte, che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las, enuncia che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione (cfr. consid. 2.3.), dall’altra, che l’amministrazione ha saputo dell’ulteriore convivenza tra il ricorrente e __________ grazie alla procedura amministrativa aperta dall’Ispettorato sociale il 12 settembre 2023 che ha condotto l’allestimento del Rapporto Ispettorato – chiusura caso del 26 luglio 2024 (cfr. doc. 574-577; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017, in quanto il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nemmeno entro il termine suppletorio; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.).

                        2.10.  Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 42'413.55 sia corretto.

L’USSI ha determinato tale ammontare sommando gli interi importi delle prestazioni assistenziali ordinarie versate all’insorgente da febbraio 2023 a luglio 2024, pari a fr. 40'158.-- (fr. 2'231 x 18 mesi; cfr. doc. 281-282; 246; 242; 231; 221; 211; 200; 188; 177; 159; 154; 139; 109; 82; 59; 550), alle prestazioni speciali (contributi minimi AVS, franchigia e partecipazioni CM, cure dentarie) corrispostegli nel periodo in questione per fr. 2'255.55 (cfr. doc. 281-282; 96; 77; 74).

                                  Tenuto conto che RI 1 ha percepito indebitamente l’aiuto sociale relativo al periodo menzionato, convivendo con __________ ex art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps e non presentando i documenti necessari per stabilire i redditi e le spese dell’unità di riferimento composta di due persone (cfr. consid. 2.8.; 2.9.), non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno rimborsate le intere prestazioni assistenziali di cui l’insorgente ha beneficiato nei mesi da febbraio 2023 a luglio 2024.

                                  Del resto il ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.

                        2.11.  Per quanto concerne la sanzione applicata all’insorgente (cfr. consid. 1.7.; 1.8.), l’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

                                  Il cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

                                  Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 lett. g del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):                       

" 1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:

a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;

b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;

c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;

d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f)  il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto;

g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.”

                                  Giusta l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.

                                  Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

                                  Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

                        2.12.  Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:

" 1 Qualora una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione proporzionale delle prestazioni.

2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:

a. il FM, dal 5% al 30%

b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c. le PCi di promozione

3 La riduzione deve essere circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del caso, prolungate.

4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza dei relativi termini.

5 Devono essere prese in considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al 30%.”

                                  Dalle relative spiegazioni, in merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:

" Prima di ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre verificare se:

la manchevolezza giustifica una sanzione;

la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione del suo comportamento.

La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza, sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:

devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e sui giovani adulti;

nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e gravi.

Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”

                        2.13.  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen).”

                                  Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

                                  In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandtenund Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

                                  In effetti le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., pubblicata in DTF 151 V 137; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; DTF 148 V 102 consid. 4.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.).

                                  Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).

                        2.14.  A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

" (…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

                                  In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

" (…)

4.

4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

                                  In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:

" (…)

3.

3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (…)”

                                  Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della mancata colla

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