Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_188/2026
Sentenza del 6 agosto 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Maillard, Scherrer Reber,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Sauvain,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni
(rendita d'invalidità; confronto dei redditi),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 febbraio 2026 (35.2025.53).
Fatti
A.
Il 6 marzo 2020A.________, nato nel 1967, era dipendente a tempo parziale (per 21,5 ore settimanali) dal 1° gennaio 1999 quale "commerciante"-"quadro superiore" presso la ditta B.________ Sagl (di cui è socio, con 19 quote da fr. 1'000.-, e unico gerente con diritto di firma individuale) e al contempo (per 20 ore settimanali) presso la ditta C.________ Sagl (di cui è socio, con 10 quote da fr. 1'000.-, e gerente con diritto di firma individuale; a mbedue le società hanno sede in U.________, ovvero presso il suo domicilio). In tale qualità era assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso Allianz SA (di seguito: Allianz). Il medesimo giorno, verso le ore 12:00, mentre si trovava in V.________, A.________ è "inciampato in una scatola, e cadendo [ha] subito una storta al ginocchio sinistro". Inabile al lavoro al 100 % dal giorno dell'infortunio, il 30 marzo 2020 il Dr. med. D.________ (specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell'assicurato) ha posto la diagnosi di "trauma distorsivo ginocchio sx in esiti op ricostruzione leg. croc. anteriore 2011". Allianz ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 13 settembre 2024 - confermata su opposizione il 3 giugno 2025 - Allianz, a fronte di uno stato di salute stabilizzato al 31 dicembre 2023, ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata (indennità giornaliera e cura medica) dal 1° gennaio 2024 e ha negato all'assicurato il diritto a una rendita d'invalidità, pur riconoscendogli un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 40 %.
B.
Con sentenza del 16 febbraio 2026, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato e condannato Allianz ha riconoscergli una rendita d'invalidità del 33 % a partire dal 1° gennaio 2024.
C.
Allianz presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo in via principale il suo annullamento e la conferma della decisione su opposizione. In subordine chiede il suo annullamento e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi.
Chiamati a pronunciarsi, l'opponente postula la reiezione del ricorso mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2).
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nella fattispecie - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale non è allora vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza del Tribunale cantonale, che ha condannato la ricorrente a riconoscere una rendita d'invalidità del 33 % all'opponente, sia lesiva del diritto federale.
La piena capacità lavorativa dell'opponente in attività adeguate, confermata dalla Corte cantonale e rimasta incontestata in questa sede, nonché l'entità dell'IMI (cresciuta in giudicato già con la decisione su opposizione), esulano invece dalla presente vertenza.
4.
I principi generali e le norme legali in materia di rendita d'invalidità a seguito d'infortunio (art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 8 e 16 LPGA [RS 830.1]), sono già stati correttamente esposti nella sentenza impugnata. Nella misura in cui non servano ulteriori precisazioni, vi si può fare riferimento.
5.
5.1. Il Tribunale cantonale ha confermato il reddito da valido di fr. 88'741.95.- accertato dalla ricorrente sulla base delle indicazioni fornite direttamente dai datori di lavoro dell'opponente, e rimasto incontestato da quest'ultimo. La ricorrente aveva poi determinato il reddito da invalido in fr. 81'887.76 sulla base della Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS], tabella TA1, relativa all'anno 2022, sulla base del livello di competenze 3 ("commercio al dettaglio no. 47"), poiché l'opponente possedeva una formazione significativa e una vasta esperienza nel settore, in maggior considerazione avendo ricoperto il ruolo di amministratore della sua azienda. Il dato era poi stato riportato su 41,7 ore/settimana.
La Corte cantonale ha dapprima tutelato l'applicazione della tabella RSS TA1 2022 settore "commercio al dettaglio n. 47", nella misura in cui la piena capacità lavorativa residua dell'opponente era esercitabile in ambito commerciale. Essa ha quindi scartato l'argomento del medesimo, secondo cui andava considerato l'importo di fr. 25'200.- annui corrispondente a quanto percepiva in quel momento dalla C.________ Sagl per l'attività lavorativa effettivamente svolta (i.c. il 25 %). I giudici ticinesi hanno tuttavia ritenuto che i diversi anni di esperienza professionale in gestione - individuale e/o congiunta - di realtà imprenditoriali tutto sommato modeste (ad es. la C.________ Sagl impiegava solo due dipendenti) che limitavano quindi in modo significativo anche la portata e la complessità delle mansioni dirigenziali, non potevano giustificare una classificazione superiore al livello di competenza 2 in assenza di una formazione superiore direttamente pertinente alla sua attività (l'opponente disponeva, infatti, unicamente di un diploma di licenza media senza ulteriore formazione formale o altre qualifiche speciali acquisite durante l'impiego).
5.2. Il reddito che l'opponente avrebbe potuto conseguire, riportato su 41,6 ore (sulla base della tabella T 03.02.03.01.04.01) e aggiornato al 2024, ammontava dunque a fr. 66'378.09. A questo punto, il Tribunale cantonale ha segnatamente fatto riferimento ad una sua precedente sentenza del 24 marzo 2025 (contro la quale era pendente un ricorso al Tribunale federale [incarto 8C_254/2025]) in cui esso aveva applicato per analogia l'art. 26bis cpv. 3 OAI (RS 831.201) in materia di assicurazione contro gli infortuni. Sulla scorta dell'argomentazione ivi esposta e in linea con la propria giurisprudenza, la Corte cantonale ha adeguato di conseguenza il reddito da invalido anche nel caso concreto, ottenendo un risultato di fr. 59'740.28. Dal confronto dei redditi emergeva così una perdita di guadagno del 33 %.
6.
La ricorrente lamenta una violazione del diritto federale e un accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 95 lett. a e 97 cpv. 1 LTF ).
6.1. La Corte cantonale avrebbe attribuito l'opponente al livello 2 delle tabelle RSS/TA1 fondandosi esclusivamente sull'assenza di un diploma formale, in palese conflitto con la giurisprudenza. Il livello RSS andrebbe determinato non sulla base del titolo di studio, bensì sulla natura delle mansioni svolte, sul grado di autonomia, sulle responsabilità effettive e sull'esperienza professionale maturata. L'assenza di un titolo non potrebbe mai costituire, di per sé, un elemento sufficiente per collocare un assicurato nel livello intermedio della scala. Nel caso concreto, gli atti testimonierebbero che l'opponente esercitava mansioni di livello elevato. In particolare, a dire della ricorrente, egli era socio di maggioranza e gerente di due imprese di comprovato successo commerciale; svolgeva compiti qualificati con capacità manageriali e operava con autonomia piena assumendo decisioni rilevanti; aveva sviluppato un importante portafoglio di clienti, una notevole competenza nel commercio al dettaglio e un livello di produttività chiaramente superiore alla media del mercato, garantendo un reddito stabile alla propria azienda. L'immagine professionale sarebbe dunque quella di un imprenditore performante, altamente esperto nel settore del commercio al dettaglio, capace di gestire più attività, di generare fatturato e di ricoprire funzioni ad elevato valore aggiunto.
Quanto all'applicazione dell'art. 26bis cpv. 3 OAI, la ricorrente ritiene sostanzialmente che in concreto difetterebbe una base legale nell'assicurazione contro gli infortuni, tale disposizione essendo stata concepita esclusivamente per l'assicurazione invalidità. Il reddito da invalido non dovrebbe dunque essere ridotto del 10 % su tale base e corrisponderebbe a fr. 81'887.76. Confrontato con il reddito da valido di fr. 88'741.95, la perdita di guadagno ammonterebbe a 7,72 %, percentuale insufficiente per fondare una rendita d'invalidità LAINF.
6.2. Nelle proprie osservazioni al ricorso, l'opponente sostiene che il livello di competenze 2 sarebbe pienamente giustificato. A seguito dell'infortunio egli presenterebbe delle limitazioni funzionali legate allo stato di salute (segnatamente l'impossibilità di svolgere attività che sollecitino il ginocchio sinistro, di restare a lungo in piedi e di effettuare lavori fisicamente gravosi). Inoltre, le attività svolte, anche antecedentemente all'infortunio, sarebbero di natura modesta, con un grado di complessità gestionale e organizzativa assai limitato visto il numero altrettanto limitato di dipendenti e di mansioni ad esse correlate. Nessuna delle attività presso le sue società comporterebbero lo svolgimento di compiti complessi tali da richiedere delle competenze specialistiche o titoli qualificanti spendibili sul mercato del lavoro. Oltretutto, in qualità di titolare, l'opponente potrebbe modulare autonomamente la propria attività, adattandola alle sue capacità professionali. Egli non avrebbe pertanto alcuna esperienza qualificata utile e/o certificati professionali tali da consentirgli un accesso a funzioni elevate o a ruoli complessi in altri contesti professionali. La mancanza di una formazione riconosciuta non potrebbe essere colmata dalla sola esperienza pratica, in particolare quando non maturata nello svolgimento di compiti effettivamente complessi e in un contesto aziendale soggetto alle ordinarie dinamiche del mercato.
L'opponente condivide infine quanto esposto nella sentenza impugnata in merito all'applicazione per analogia dell'art. 26bis cpv. 3 OAI. Egli sottolinea inoltre che una diversa soluzione costituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata.
7.
7.1. In primo luogo, occorre pronunciarsi sul livello di competenza contestato dalla ricorrente.
7.1.1. A partire dalla decima edizione della RSS (2012), gli impieghi sono classificati dall'Ufficio federale di statistica (UST) per professione in funzione del tipo di lavoro che viene generalmente eseguito. I criteri di base utilizzati per definire il sistema dei diversi gruppi di professioni sono i livelli e la specializzazione delle competenze richiesti per svolgere i compiti inerenti alla professione. Quattro livelli di competenza sono stati definiti in funzione di nove grandi gruppi di professioni (vedi tabella T17 della RSS 2012) e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per la pratica della professione e dell'esperienza professionale (vedi tabella TA1_skill_level della RSS 2012; DTF 150 V 354 consid. 6.1; 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde ad attività semplici di tipo fisico e manuale, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le professioni che esigono una capacità di risolvere problemi complessi e di prendere decisioni fondate su un'ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (vi si trovano, ad esempio, i direttori/le direttrici, i quadri di direzione e i gerenti, così come le professioni intellettuali e scientifiche).
Tra questi due estremi figurano le professioni cosiddette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in un ambito specifico (segnatamente i tecnici, i supervisori, i mediatori o ancora il personale infermieristico; sentenza 8C_50/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 5.1.2, in SVR 2023 UV n. 8 pag. 22). Il livello 2 si riferisce a compiti pratici quali la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione di dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e i trasporti (sentenza 8C_444/2021 del 29 aprile 2022 consid. 4.2.3 con riferimenti). L'applicazione del livello 2 si giustifica unicamente se la persona assicurata dispone di competenze o di conoscenze particolari (sentenze 8C_605/2022 del 29 giugno 2023 consid. 4.2.2, in SVR 2023 UV n. 47 pag. 165; 8C_202/2022 del 9 novembre 2022 consid. 4.1 con riferimenti). L'accento è pertanto posto sul tipo di compiti che l'assicurato è idoneo ad assumere in funzione delle sue qualifiche ma non sulle qualifiche in quanto tali (sentenze 8C_293/2023 del 10 agosto 2023 consid. 4.2
in fine; 8C_801/2021 del 28 giugno 2022 consid. 2.3; 8C_66/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2.1 con riferimenti). Occorre ancora precisare che l'esperienza professionale pluriennale di cui può prevalersi un assicurato - senza formazione commerciale né altra qualifica particolare acquisita durante l'esercizio della professione - non giustifica a sé stante un collocamento superiore al livello di competenza 2, dal momento che nella maggior parte dei settori professionali sono richiesti un diploma o almeno delle formazioni e dei perfezionamenti certificati (sentenze 9C_486/2022 del 17 agosto 2023 consid. 7.3.3
in fine; 8C_444/2021 del 29 aprile 2022 consid. 4.2.4; 8C_581/2021 del 19 gennaio 2022 consid. 4.4; 9C_148/2016 del 2 novembre 2016 consid. 2.2; per il tutto, DTF 150 V 354 consid. 6.1).
7.1.2. La censura della ricorrente non regge. Invero, la Corte cantonale non si è fondata esclusivamente sull'assenza di una formazione specifica per negare il livello di competenza 3 all'opponente (elemento che mantiene peraltro tutta la sua pertinenza anche nella presente fattispecie), bensì ha ponderato la propria valutazione tenendo pure conto della - modesta - realtà economica delle imprese da egli gestite (cfr. ad es. anche sentenza 8C_178/2025 del 9 luglio 2025 consid. 4.3.2). Del resto, le qualità e attività descritte ed esaltate dalla ricorrente non corrisponderebbero comunque alle caratteristiche richieste per applicare il livello di competenza preteso, mentre gli anni di esperienza vantati non sono sufficienti a giustificare una classificazione superiore al livello di competenza 2 poiché non comprovano, in concreto, ampie conoscenze specifiche per svolgere attività pratiche complesse nel settore in questione.
7.2. Per il resto, occorre segnalare che con sentenza 8C_254/2025 del 23 giugno 2026, il Tribunale federale ha stabilito che gli art. 26 e 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, volti a correggere i redditi da raffronto determinati secondo le tabelle salariali RSS, non sono applicabili per analogia nell'assicurazione contro gli infortuni (si vedano in proposito i rispettivi consid. 7 e 8, destinati alla pubblicazione, ai quali si rinvia). La riduzione del reddito da invalido effettuata dalla Corte cantonale sulla scorta di un'applicazione per analogia dell'art. 26bis cpv. 3 OAI non può dunque essere tutelata. La censura di ordine costituzionale invocata dall'opponente, di principio ammissibile pur essendo stata presentata in questa sede soltanto con la risposta al ricorso (DTF 142 IV 129 consid. 4.1; cfr. segnatamente sentenza 9C_173/2025 del 4 maggio 2026 consid. 2), va invece respinta. Le note differenze tra le assicurazioni sociali interessate, nonché le relativizzazioni del principio dell'unità del concetto dell'invalidità già ammesse dalla giurisprudenza, come segnatamente discusso anche nella citata sentenza 8C_254/2025 (cfr. consid. 7.4.4 seg.), non permettono di ritenere il carattere ingiustificato di una disparità di trattamento, quand'anche essa si concretizzi nonostante l'esistenza dei correttivi previsti dalla giurisprudenza (sentenza 8C_610/2025 del 15 luglio 2026 consid. 7).
7.3. Il reddito da invalido di fr. 66'378.09, accertato dalla Corte cantonale in base al livello di competenza 2 della tabella RSS TA1 (senza applicare l'art. 26bis cpv. 3 OAI), va dunque raffrontato al reddito da valido di fr. 88'741.95.-, rimasto incontestato anche in questa sede. Il grado d'invalidità (già arrotondato; cfr. DTF 130 V 121) ammonta così al 25 %.
8.
Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata va riformata nel senso che l'opponente ha diritto a una rendita d'invalidità del 25 % a partire dal 1° gennaio 2024. Visto l'esito, le spese giudiziarie vanno ripartite tra le parti (art. 66 cpv. 1 LTF). All'assicuratore (parzialmente) vincente in causa non sono accordate spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Esso è tenuto a versare all'opponente un'indennità (ridotta) a tale titolo per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 febbraio 2026 è riformata nel senso che l'opponente ha diritto ad una rendita d'invalidità del 25 % a partire dal 1° gennaio 2024. Per il resto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente in misura di fr. 600.- e dell'opponente in misura di fr. 200.-.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'250.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle ripetibili nella procedura precedente.
5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 6 agosto 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi