Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_806/2026
Sentenza del 23 luglio 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 maggio 2026 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.133).
Fatti
A.
Con scritto datato 5 luglio 2024 e in seguito completato con ulteriori denunce/querele, A.________ ha denunciato/querelato B.________, conosciuto nel 2020, con il quale avrebbe avuto una relazione sentimentale terminata il 2 luglio 2024. In seguito, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di B.________ per truffa, estorsione, minaccia, sviamento della giustizia e denuncia mendace.
Con decisione del 3 aprile 2025, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono del suddetto procedimento penale.
Con sentenza del 13 maggio 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo interposto da A.________ contro il menzionato decreto di abbandono, ponendo la tassa di giustizia e le spese a suo carico.
B.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale, chiedendo in buona sostanza di annullarla e di rinviare la causa al magistrato inquirente per nuova istruzione. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 175 consid. 2, 98 consid. 1).
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenza 7B_293/2026 del 7 aprile 2026 consid. 1.1 e rinvio).
1.2. In concreto, le esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. La ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata.
In merito al reato contro l'integrità sessuale denunciato dalla ricorrente, la Corte cantonale ha accertato che le versioni delle parti erano contrastanti e ricordato che i reati contro l'integrità sessuale sono reati intenzionali. Ha negato l'esistenza di indizi di reato a carico dell'imputato, in particolare relativi al fatto che questi abbia intenzionalmente tolto il preservativo durante un rapporto sessuale con la ricorrente. Adducendo che la Corte cantonale avrebbe omesso di esaminare la violenza sessuale "sotto il profilo dell'art. 190 CP", la ricorrente perde di vista che l'istanza inferiore, nella sentenza impugnata, facendo un riferimento generale ai reati di natura sessuale ha negato la sussistenza di indizi circa l'adempimento della relativa fattispecie soggettiva.
Nella misura in cui la ricorrente censura una violazione del principio "in dubio pro duriore", un accertamento arbitrario dei fatti e una violazione dell'art. 319 CPP, ella si limita ad esporre in modo appellatorio una sua versione dei fatti, senza tuttavia confrontarsi con la valutazione complessiva svolta dalla Corte cantonale e senza quindi sostanziarla d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Per motivare l'arbitrio, non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 152 II 211 consid. 4.1, 196 consid. 5.3; 152 IV 73 consid. 1.1.1). Di natura appellatoria, le censure ricorsuali riguardanti gli accertamenti dei fatti e la valutazione delle prove sono inammissibili.
Laddove la ricorrente censura una violazione dell'art. 29a Cost., la censura non soddisfa le severe esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e va pertanto dichiarata inammissibile.
1.3. In siffatte circostanze, l'eventuale legittimazione della ricorrente a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF non va esaminata oltre.
2.
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 seconda frase LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza della ricorrente, peraltro non comprovata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e a B.________.
Losanna, 23 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara