Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_230/2026
Sentenza del 18 marzo 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la decisione emanata il 5 febbraio 2026
dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2026.2).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con ricorso del 23 febbraio 2026 (data di ricezione), A.________ è insorto al Tribunale federale contro la decisione emanata il 5 febbraio 2026 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
2.
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
3.
Constatata l'assenza di una firma apposta di proprio pugno sul ricorso, con decreto del 24 febbraio 2026 l'impugnativa è stata ritornata al ricorrente, con l'invito a sanare il vizio entro il 13 marzo 2026 e l'avvertenza che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF).
4.
Entro il termine assegnato, il ricorrente non ha trasmesso al Tribunale federale un esemplare dell'atto di ricorso con firma autografa. Si è invece limitato a inviare un ulteriore scritto redatto in lingua inglese, pervenuto al Tribunale federale il 9 marzo 2026. Per tale motivo, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
5.
Per abbondanza si rileva che il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in virtù dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF anche in presenza di una firma autografa, ritenuto che il ricorrente non si è confrontato minimamente con la motivazione con la quale il Presidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo (art. 42 cpv. 2 LTF; v. DTF 150 I 183 consid. 2.1; sentenza 7B_97/2026 del 9 febbraio 2026 consid. 2.1).
6.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara