Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_553/2025
Sentenza del 1° aprile 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Donzallaz, Guidon,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
B.________,
patrocinato dall'avv. Demetra Giovanettina,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Commisurazione della pena (truffa aggravata),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 30 aprile 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2024.81+82+114).
Fatti
A.
Con sentenza del 14 dicembre 2023, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ e B.________ coautori colpevoli di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo dal 4 maggio 2009 al 17 dicembre 2014, a X.________, Y.________ e in altre imprecisate località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in correità tra loro, ingannato, rispettivamente tentato di ingannare 106 clienti, inducendoli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per complessivi fr. 15'009'998.82. Agli imputati è stato rimproverato di avere proposto investimenti finanziari fittizi sotto forma di depositi bancari a lunga scadenza con alti tassi di interesse oppure investimenti in falsi "strumenti finanziari alternativi", già sapendo sin dall'inizio che il denaro non sarebbe stato investito nei prodotti finanziari proposti, bensì utilizzato per rimborsare altri clienti oppure per spese societarie e personali. Tenuto conto dei rimborsi parziali nel frattempo effettuati dagli imputati in ragione di fr. 4'094'883.47, il pregiudizio effettivo è stato determinato in fr. 10'915'115.35.
La Corte delle assise criminali ha per contro prosciolto A.________ e B.________ dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti. Ha inoltre prosciolto B.________ dall'imputazione di tentato inganno nei confronti dell'autorità, reato di cui era accusato singolarmente. A.________ è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 10 mesi, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, mentre B.________ è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, totalmente aggiuntiva a quella di cui ad una decisione dell'11 gennaio 2022 del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Gli imputati sono altresì stati condannati, in solido, a versare agli accusatori privati un importo complessivo di circa fr. 3'394'800.-- a titolo di risarcimento dei danni. Per il rimanente delle loro pretese civili, gli accusatori privati sono stati rinviati al foro civile.
B.
Contro il giudizio di primo grado, gli imputati hanno adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) con rispettivi appelli. Dal canto suo, il Procuratore pubblico (PP) ha presentato un appello incidentale. B.________ ha contestato la commisurazione della pena detentiva, chiedendone, al dibattimento, la riduzione a 24 mesi sospesi condizionalmente. Con sentenza del 30 aprile 2025, la Corte cantonale ha parzialmente accolto sia gli appelli degli imputati sia l'appello incidentale del PP. Ricordato che, in assenza di impugnazione, il giudizio di condanna per il reato di truffa aggravata era passato in giudicato, la CARP li ha nuovamente prosciolti dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti, ma ha dichiarato B.________ autore colpevole di tentato inganno nei confronti dell'autorità. La Corte cantonale ha condannato A.________ alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, e B.________ alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi.
C.
B.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di ridurre la pena detentiva a 24 mesi sospesi condizionalmente, nonché di porre gli oneri processuali della procedura di appello interamente a carico dello Stato del Cantone Ticino. In via subordinata, chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 47, 48 lett. d ed e, 50 CP, 9 e 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente può pure censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).
1.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile.
2.
2.1. Invocando essenzialmente l'art. 50 CP, il ricorrente lamenta una motivazione carente della commisurazione della pena. Sostiene che l'argomentazione addotta dalla CARP non consentirebbe di comprendere il peso attribuito ai singoli fattori attenuanti e quindi di valutare se essi siano stati adeguatamente considerati. Il ricorrente procede confrontando la pena inflitta dalla CARP con quella irrogata dal tribunale di primo grado, adducendo che la riduzione rispetto alle pena stabilita in prima istanza avrebbe dovuto essere maggiore. Ciò, ove solo si consideri che, per il reato di truffa aggravata, la Corte cantonale ha ritenuto adeguata una pena detentiva ipotetica di 6 anni (invece dei 6 anni e 6 mesi ritenuti adeguati dal tribunale di primo grado) e che, durante la procedura di appello, il tempo trascorso dal reato è ulteriormente aumentato e il danno degli accusatori privati è stato risarcito parzialmente. Il ricorrente sostiene che la condanna in sede di appello per il reato di tentato inganno nei confronti dell'autorità avrebbe avuto una rilevanza limitata, la colpa al riguardo essendo di minore gravità. Ritiene in conclusione che, paragonando le sanzioni inflitte dalle due istanze cantonali, la valutazione della CARP avrebbe in sostanza comportato a torto una minore riduzione della pena rispetto a quella ammessa dai primi giudici.
2.2. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
Questa normativa conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 151 IV 357 consid. 2.1.2; 150 IV 481 consid. 2.3; 149 IV 217 consid. 1.1, 395 consid. 3.6.1). Il controllo della pena presuppone che nella sua decisione il giudice esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso attenuante o aggravante (art. 50 CP). La motivazione deve giustificare la pena e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base, il giudice non è tuttavia tenuto a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 151 IV 357 consid. 2.1.2; 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii).
2.3. La CARP ha inflitto al ricorrente, riconosciuto autore colpevole di truffa aggravata e di tentato inganno nei confronti dell'autorità, una pena detentiva di 3 anni e 3 mesi. Riguardo al primo reato, ha qualificato di estrema gravità la colpa dal profilo oggettivo. Ciò, sia in considerazione dell'entità particolarmente elevata degli importi indebitamente percepiti (complessivamente superiori a fr. 15'000'000.--), sia in ragione del numero elevato di persone ingannate e danneggiate (oltre 100) e del danno patrimoniale considerevole subito dagli investitori truffati. La Corte cantonale ha ritenuto che la colpa degli imputati era ulteriormente aggravata in modo sensibile dalla particolare "avvedutezza truffaldina" da loro dimostrata. Essi hanno segnatamente messo in atto un edificio di menzogne, facendo uso di società fittizie con denominazioni intenzionalmente confondibili con quelle di entità economiche globalmente riconosciute. Hanno poi mirato volontariamente a clienti residenti all'estero allo scopo di rendere più difficile la comprensione delle operazioni incriminate e la restituzione del denaro malversato. La CARP ha parimenti rilevato che gli imputati hanno attuato un piano criminale particolarmente ingegnoso, offrendo agli investitori falsi prodotti finanziari particolarmente curati nei dettagli, appoggiandosi a tale scopo a siti internet, nonché a prospetti accattivanti e raffinati. Ha considerato che la loro posizione era pure aggravata dalla durata considerevole (oltre 5 anni) della loro attività criminale, esercitata alla stregua di una professione e quale unica fonte di reddito, proponendo agli investitori non soltanto prodotti chiaramente speculativi, bensì anche presunti "depositi di previdenza", per indurli a credere di investire in sicurezza capitali in vista della pensione. La Corte cantonale ha poi considerato altrettanto grave la colpa soggettiva degli imputati, che hanno agito per mero fine di lucro, mossi dalla ricerca di un guadagno facile e dando prova di particolare avidità. Ritenute sostanzialmente identiche le rispettive responsabilità degli imputati nel sodalizio messo in atto per perpetrare la truffa aggravata, la CARP ha stabilito che, per tale reato, la pena ipotetica adeguata alla loro colpa doveva situarsi attorno ai 6 anni di pena detentiva. A carico del solo ricorrente ha in seguito aumentato la pena detentiva di 2 mesi in applicazione dell'art. 49 cpv. 1 CP per tenere conto della sua colpevolezza per il reato di tentato inganno nei confronti dell'autorità, qualificando di gravità media la relativa colpa oggettiva e soggettiva.
Passando in seguito alle circostanze personali, la precedente istanza ha ravvisato nel comportamento processuale degli imputati unicamente una collaborazione molto limitata, riconoscendo quindi a tal riguardo un influsso attenuante soltanto lieve. Ha inoltre ammesso, quali fattori attenuanti, la violazione del principio di celerità e quella del lungo tempo trascorso, rilevato che il giudizio di appello veniva emanato dopo oltre 10 anni dagli ultimi reati. La Corte cantonale ha precisato che la violazione del principio di celerità è stata importante, rispettivamente, che il tempo trascorso dai fatti è stato particolarmente lungo, sicché la conseguente attenuazione delle pene degli imputati doveva essere particolarmente importante. Ha inoltre accertato che il ricorrente aveva frattanto risarcito parzialmente degli accusatori privati. Pur non scorgendovi un sincero pentimento ai sensi dell'attenuante specifica dell'art. 48 lett. d CP, in quanto i risarcimenti erano stati effettuati in esecuzione di quanto ordinato dal tribunale di primo grado, la CARP ha tenuto conto di questa circostanza in senso attenuante a favore del ricorrente. Ricordato che l'influsso attenuante della violazione del principio di celerità e del lungo tempo trascorso dal reato (art. 48 lett. e CP) era particolarmente significativo, la CARP ha, per finire, condannato il ricorrente alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi.
2.4. Il ricorrente non si confronta puntualmente con le esposte considerazioni della Corte cantonale e non sostanzia un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento da parte della stessa, suscettibile di fare ritenere che la pena concretamente irrogata sarebbe lesiva del diritto. Invocando in particolare una violazione dell'obbligo di motivazione (art. 50 CP), egli lamenta essenzialmente una mancata spiegazione delle ragioni per cui la pena detentiva inflitta dal tribunale di primo grado non è stata ridotta maggiormente dalla CARP in sede di appello. Sollevando in questi termini la censura, il ricorrente disattende tuttavia che, se entra nel merito di un appello, il Tribunale d'appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado (art. 408 CPP; DTF 151 IV 303 consid. 4.7.3; 143 IV 408 consid. 6.1). Alla luce del carattere riformatorio del rimedio giuridico dell'appello, la Corte cantonale deve in particolare stabilire e motivare una pena propria. Non può limitarsi a verificare i considerandi relativi alla commisurazione della pena nella sentenza della prima istanza sulla base delle censure sollevate dal ricorrente (DTF 150 IV 481 consid. 2.4; 141 IV 244 consid. 1.3.3). Procedendo essenzialmente da un confronto tra le pene inflitte in prima e in seconda istanza, il ricorrente si fonda su un metodo di commisurazione della pena non conforme alla giurisprudenza. In concreto, la CARP ha rettamente eseguito una propria commisurazione della pena, esponendo i fattori presi in considerazione, segnatamente la violazione del principio di celerità e il lungo tempo trascorso dal reato, e spiegando la loro valutazione in senso significativamente attenuante sulla sanzione inflitta. In particolare, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la CARP ha rettamente considerato anche l'intervallo temporale della procedura di appello, rilevando che la pronuncia di appello era emanata dopo più di 10 anni dagli ultimi reati (DTF 140 IV 145 consid. 3.1 e rinvio; sentenza 6B_657/2023 del 24 marzo 2025 consid. 1.1.2). La Corte cantonale ha altresì precisato che il comportamento processuale del ricorrente comportava un influsso attenuante soltanto lieve sulla pena, avendo dato prova di una collaborazione molto limitata. Ha per contro tenuto conto in modo apprezzabile in senso attenuante del parziale risarcimento effettuato dal ricorrente.
Nella fattispecie, la Corte cantonale ha quindi esposto e ponderato i diversi fattori attenuanti presi in considerazione ed ha indicato la rilevanza che assumevano in tal senso sulla commisurazione della pena. In particolare ha specificato che la violazione del principio di celerità e il lungo tempo trascorso dal reato (art. 48 lett. e CP) avevano un influsso attenuante particolarmente importante sulla pena. Ha altresì rilevato come occorresse tenere conto a suo favore anche del intervenuto parziale risarcimento degli accusatori privati, valutandolo in misura non trascurabile in senso attenuante. Ha quindi attribuito anche a questa circostanza un peso di un certo rilievo sotto il profilo della riduzione della pena. Tant'è che, per finire, in considerazione di tutti questi fattori, la pena detentiva di 6 anni e 2 mesi, ritenuta adeguata per i reati commessi dal ricorrente, è stata ridotta in modo rilevante a 3 anni e 3 mesi. Il semplice fatto che l'effetto attenuante attribuito dalla CARP non sia dell'entità da lui auspicata, non configura un abuso del potere di apprezzamento. In tali circostanze, sotto il profilo dell'obbligo di motivazione (art. 50 CP), la sentenza impugnata non presta il fianco a critiche, il ragionamento della CARP, che ha attribuito una portata notevole ai suddetti fattori di attenuazione della pena, potendo essere chiaramente seguito.
2.5. Richiamando la DTF 134 IV 17 consid. 3.5, il ricorrente adduce che la Corte cantonale avrebbe dovuto motivare esplicitamente le ragioni per cui si giustificava di infliggere una pena lievemente superiore al limite di 3 anni per la concessione della condizionale parziale (cfr. art. 43 cpv. 1 CP). Tuttavia, nella fattispecie, la Corte cantonale ha ritenuto in linea di principio adeguata una pena detentiva di 6 anni per il reato di truffa aggravata (aumentata di 2 mesi per tenere conto del reato di tentato inganno nei confronti dell'autorità). La riduzione di tale pena ai 3 anni e 3 mesi concretamente inflitti è riconducibile essenzialmente alla violazione del principio di celerità e al lungo tempo trascorso dal reato, che, come è stato esposto, hanno avuto un effetto attenuante importante sulla pena, al di là del parziale risarcimento del danno. In tali circostanze, la durata della pena detentiva ritenuta adeguata supera manifestamente il limite superiore per la concessione della sospensione condizionale parziale, sicché un'ulteriore riduzione al solo scopo di rientrare entro tale soglia non entra in considerazione (sentenze 6B_207/2025 del 4 dicembre 2025 consid. 1.4.3; 6B_638/2023 del 20 novembre 2025 consid. 5.8).
3.
3.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 48 lett. d CP per il fatto che la Corte cantonale non ha riconosciuto l'attenuante del sincero pentimento. Adduce che, visto l'importo milionario del danno complessivo, egli non sarebbe stato in grado di effettuare maggiori indennizzi, né di versarli prima in tempi rapidi. Rileva di avere comunque riconosciuto già in precedenza, in un verbale d'interrogatorio del 2022, sia il danno causato sia la sua volontà di risarcire i danneggiati.
3.2. Secondo l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui. Secondo la giurisprudenza, il sincero pentimento è realizzato soltanto quando l'autore ha adottato un comportamento particolare, disinteressato e meritorio. Egli deve avere agito di sua iniziativa, in uno spirito di pentimento, di cui deve avere dato prova tentando, al prezzo di sacrifici, di risarcire il danno che ha causato (DTF 107 IV 98 consid. 1; sentenza 6B_1368/2016 del 15 novembre 2017 consid. 5.1). Il solo fatto che l'autore abbia confessato o manifestato dei rimorsi non è sufficiente. Non è infatti raro che l'autore scelga di dire la verità, o di esprimere del rincrescimento, se è confrontato a dei mezzi di prova o se constata che non potrà sottrarsi a una sanzione. Un tale comportamento non è però particolarmente meritorio. La questione di sapere se il gesto dell'autore denota uno spirito di pentimento oppure si fonda su delle considerazioni di natura tattica rientra nell'apprezzamento dei fatti (sentenze 6B_218/2025 del 18 febbraio 2026 consid. 4.2; 6B_1368/2016, citata, consid. 5.1 e rinvii).
3.3. Come si è detto, pur tenendo conto in senso attenuante dei parziali risarcimenti effettuati dal ricorrente, la Corte cantonale ha negato la realizzazione dell'attenuante specifica dell'art. 48 lett. d CP. Ha segnatamente accertato che il ricorrente aveva versato agli accusatori privati, nel periodo da novembre 2024 a marzo 2025 (ossia dopo circa 10 anni dall'apertura del procedimento penale, rispettivamente dopo oltre un anno dall'emanazione della sentenza di primo grado) gli importi stabiliti dal tribunale di primo grado nel relativo dispositivo (n. 5), passato in giudicato. La CARP ha parimenti accertato che taluni indennizzi erano invero stati ridotti con l'accordo dei danneggiati. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Risulta effettivamente dal giudizio della CARP che il ricorrente non ha impugnato il dispositivo (n. 5) della sentenza di primo grado concernente la condanna a versare determinati importi agli accusatori privati a titolo di risarcimento dei danni, sicché esso è passato in giudicato. A ragione la Corte cantonale ha quindi ritenuto che il versamento dei risarcimenti fissati dalla prima istanza non denota un agire spontaneo del ricorrente, essendo stato eseguito in esecuzione di tale giudizio (sentenze 6B_890/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 2.4.2; 6B_339/2014 del 27 novembre 2014 consid. 2.4). Si tratta tutt'al più di un elemento favorevole al ricorrente nel quadro generale dell'art. 47 CP (sentenze 6B_228/2024 del 3 aprile 2025 consid. 12.3.3; 6B_890/2015, citata, consid. 2.4.2). Rettamente la CARP ne ha quindi tenuto conto in tale contesto. Quanto al fatto che il ricorrente aveva già in precedenza riconosciuto il danno causato e la sua volontà di risarcirlo, non si tratta in concreto di una circostanza sufficiente per ammettere un sincero pentimento, siccome con tale semplice riconoscimento il ricorrente non aveva ancora dato prova di sacrifici particolari tali da dimostrare un simile pentimento (sentenze 6B_1275/2017 del 20 giugno 2018 consid. 2.2; 6B_680/2012 dell'11 gennaio 2013 consid. 2.1; HANS WIPRÄCHTIGER/STEFAN KELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4aed. 2019, n. 31a all'art. 48 CP). La censura di violazione dell'art. 48 lett. d CP deve quindi essere respinta nella misura della sua ammissibilità.
4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 1° aprile 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni