Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_218/2025
Sentenza del 18 febbraio 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Glassey,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Anna Grümann,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Christopher Jackson,
opponenti.
Oggetto
Atti sessuali con fanciulli; pornografia; violazione del dovere di assistenza o educazione; iscrizione dell'espulsione nel SIS,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 31 gennaio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.330+331, 17.2024.1).
Fatti
A.
Con sentenza del 25 luglio 2023, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________, cittadino kosovaro, autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli, per avere, nel periodo tra il 31 luglio 2018 e il 23 luglio 2020, a X.________, nottetempo, coinvolto il figlio B.________ (nato nel 2004), minore di 16 anni, in atti sessuali, segnatamente masturbandosi in almeno tre occasioni in presenza del figlio. L'imputato è inoltre stato dichiarato autore colpevole di violazione del dovere di assistenza o educazione, per avere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2021, a X.________, ripetutamente violato il proprio dovere di assistenza ed educazione verso i figli B.________, C.________ (nata nel 2009) e D.________ (nato nel 2001), usando violenze fisiche e psicologiche nei loro confronti.
La Corte delle assise criminali lo ha per contro prosciolto dall'imputazione di atti sessuali con fanciulli con riferimento sia ad un atto sessuale da lui compiuto sempre sul figlio B.________, masturbandolo in un'occasione fino all'eiaculazione, sia al fatto di avere chiesto una prima volta al predetto figlio di toccargli il pene in erezione e una seconda volta di masturbarlo, ciò che il minore ha in entrambi i casi rifiutato di fare. L'imputato è inoltre stato prosciolto dall'imputazione di pornografia, per avere mostrato al figlio B.________ una rappresentazione pornografica sul proprio telefono cellulare mentre lo masturbava nella citata occasione. A.________ è altresì stato prosciolto dall'imputazione di inganno nei confronti dell'autorità.
La Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 20 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni e la segnalazione della misura nel sistema di informazione di Schengen (SIS).
B.
Contro il giudizio di primo grado, l'imputato e il Procuratore pubblico (PP) hanno adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) con rispettivi appelli. Dal canto suo, l'accusatore privato (B.________) ha presentato un appello incidentale. Con sentenza del 31 gennaio 2025, la Corte cantonale ha respinto l'appello dell'imputato, ha parzialmente accolto l'appello del PP e, nella misura della sua ricevibilità, ha parzialmente accolto l'appello incidentale dell'accusatore privato. La CARP ha ricordato che, in assenza di impugnazione, il giudizio di condanna per atti sessuali con fanciulli per avere in almeno tre occasioni coinvolto il figlio B.________ in atti sessuali masturbandosi in presenza dello stesso era passato in giudicato. Lo ha inoltre riconosciuto autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, ripetuti e in parte tentati, per avere, in due imprecisate date nel periodo compreso tra il 31 luglio 2018 e il 23 luglio 2020, in un'occasione masturbato fino all'eiaculazione il figlio B.________ e, in un'altra occasione, chiesto a quest'ultimo di toccargli il pene in erezione, ciò che il ragazzo ha rifiutato di fare. La CARP ha pure riconosciuto l'imputato autore colpevole di pornografia, per avere mostrato al figlio una rappresentazione pornografica sul proprio telefono cellulare mentre lo masturbava, e di violazione del dovere di assistenza o educazione, per avere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2021, ripetutamente violato il proprio dovere di assistenza ed educazione verso i predetti tre figli.
La CARP ha condannato l'imputato alla pena detentiva di 27 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 21 mesi per un periodo di prova di 2 anni e per il resto da espiare. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni e la segnalazione della misura nel SIS.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolto dall'imputazione di atti sessuali con fanciulli per quanto concerne l'addebito di avere masturbato l'accusatore privato fino all'eiaculazione e di avergli chiesto di toccargli il pene in erezione. Chiede parimenti di essere prosciolto dalle imputazioni di pornografia e di violazione del dovere di assistenza o educazione. Chiede inoltre che la pena detentiva sia ridotta ad un massimo di 24 mesi e sia interamente sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, che nei suoi confronti non sia ordinata l'espulsione dal territorio svizzero e che le spese procedurali della sede cantonale siano poste a suo carico soltanto nella misura del 50 %. In via subordinata, il ricorrente postula l'annullamento dei dispositivi impugnati e il rinvio degli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Chiede altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Fa valere la violazione del diritto di essere sentito, l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione degli art. 47 e 66a CP e dell'art. 8 CEDU.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).
1.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione della fattispecie, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia considerare l'insieme degli elementi da essa presi in esame, sostanziando l'arbitrarietà di tale valutazione complessiva. Quanto al principio "in dubio pro reo", accennato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii). Poiché in concreto la censura di violazione di questo principio è fondata su una critica appellatoria dei fatti accertati dalla Corte cantonale, essa è parimenti inammissibile.
2.
2.1. Il ricorrente contesta l'addebito di avere, in un'occasione, masturbato il figlio B.________ fino all'eiaculazione e di avergli mostrato in quel frangente un video di carattere pornografico sul telefono cellulare. Contesta inoltre di avergli chiesto, in un'altra occasione, di toccargli il pene in erezione.
Critica in particolare la considerazione della CARP secondo cui
"una lettura attenta e spassionata degli atti permette di escludere che i due (brevi) colloqui con l'ispettore abbiamo influenzato il ragazzo". Sostiene che dagli atti emergerebbe per contro che l'accusatore privato ha rettificato le sue dichiarazioni, riconoscendo di avere guardato il video pornografico sul cellulare del padre, soltanto dopo che l'ispettore di polizia interrogante gli aveva fatto presente, fuori dal verbale, che un uomo aveva bisogno di essere stimolato sessualmente per raggiungere l'erezione e l'eiaculazione. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni dell'accusatore privato sarebbero il risultato di
"interferenze" avvenute con il funzionario di polizia inquirente fuori dal verbale di interrogatorio.
Il ricorrente ritiene inoltre arbitrario l'accertamento secondo cui nei colloqui tra alcune "persone di riferimento" e l'accusatore privato
"non ci sono state particolari discussioni in merito ai fatti". Rimprovera alla Corte cantonale di non avere tenuto conto delle dichiarazioni del 1° aprile 2021 di E.________ (volontario presso F.________), e del 20 maggio 2021 di G.________ (assistente sociale), che hanno riferito di avere parlato dei fatti incriminati con i fratelli dell'accusatore privato. Sostiene che sarebbe perciò arbitrario escludere che i colloqui con alcune "persone di riferimento" possano avere influenzato le dichiarazioni dell'accusatore privato.
Accennando inoltre, in modo generale, alle dichiarazioni rilasciate dai fratelli maggiori dell'accusatore privato, il ricorrente rimprovera alla CARP di non avere spiegato perché essi dovrebbero essere ritenuti credibili dal momento che tutti i figli nutrirebbero astio nei suoi confronti. Rileva inoltre che l'accusatore privato ha vissuto con i fratelli anche dopo la presentazione della denuncia penale ed avrebbe in seguito fornito diversi cambiamenti di versione. Ritiene che sarebbe quindi possibile che i fratelli, con i quali l'accusatore privato ha parlato dei fatti in modo non sommario, avrebbero potuto influenzarlo.
Il ricorrente contesta la valutazione della Corte cantonale, secondo cui l'accusatore privato non ha modificato la sua versione dei fatti, ma ha semplicemente completato il suo racconto, parlando degli atti più gravi soltanto in un secondo tempo. Adduce che, in realtà, l'accusatore privato non si è limitato a dichiarare in una fase successiva di essere stato masturbato dal ricorrente, rispettivamente di essere stato oggetto della sua richiesta di farsi toccare il pene in erezione, ma avrebbe inizialmente negato in modo esplicito tali atti.
Egli sostiene infine che le sue dichiarazioni sarebbero state costanti, avendo ammesso, dopo un'iniziale reticenza, di essersi masturbato dinanzi all'accusatore privato, mantenendo questa ammissione per tutta la durata del procedimento.
2.2. Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
2.3. Con le citate argomentazioni, il ricorrente si limita a criticare in modo generico ed appellatorio la sentenza impugnata, ma non si confronta puntualmente con i considerandi da pag. 36 a pag. 51 del giudizio della CARP e non spiega le ragioni per cui gli accertamenti e le valutazioni ivi contenuti sarebbero manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Il ricorrente sminuisce in modo generico l'attendibilità delle dichiarazioni dell'accusatore privato adducendo la possibilità ch'egli sia stato influenzato dall'ispettore inquirente e da altre "persone di riferimento". La Corte cantonale ha tuttavia esaminato in modo approfondito le dichiarazioni dell'accusatore privato sui fatti incriminati e quelle corrispondenti dei fratelli, riportandole e valutandole nella sentenza impugnata. Ha quindi vagliato la credibilità di tali dichiarazioni, spiegando in modo articolato i motivi per cui le ha ritenute attendibili. Limitandosi in sostanza a prospettare l'ipotesi che l'ispettore e le persone di riferimento possano avere influenzato l'accusatore privato, il ricorrente non si confronta con il contenuto delle concrete dichiarazioni in merito allo svolgimento dei fatti incriminati e non sostanzia d'arbitrio, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la valutazione della Corte cantonale, che ha per finire ritenuto totalmente credibile l'accusatore privato, accertando quindi la sua versione dei fatti. Peraltro, il contenuto dei verbali di interrogatorio delle "persone di riferimento" dell'accusatore privato, compresi quelli di E.________ e di G.________ richiamati dal ricorrente, sono sommari riguardo ai fatti concretamente accaduti, vertendo prevalentemente sulle circostanze che hanno portato alla denuncia e all'apertura del procedimento penale. La Corte cantonale ha inoltre spiegato, in modo sostenibile e condivisibile, che comprensibilmente per l'accusatore privato è stato più facile raccontare gli episodi riguardanti le masturbazioni praticate dal ricorrente su di sé, alle quali doveva esclusivamente assistere, rispetto a quelli che l'hanno coinvolto direttamente (masturbazione praticata dal genitore su di lui, visione del filmato pornografico e richiesta formulata dal ricorrente di farsi toccare il pene in erezione), che sono stati raccontati successivamente con maggiore difficoltà (cfr. sentenza impugnata, pag. 42 segg.). Il ricorrente non si confronta specificatamente con i considerandi della CARP, in cui essa ha negato l'esistenza di cambiamenti di versione e, nuovamente, non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Laddove adduce che, dopo avere ammesso di essersi masturbato dinanzi all'accusatore privato, le sue dichiarazioni sarebbero sempre state costanti, il ricorrente omette di confrontarsi con il contenuto del considerando n. 15 della sentenza impugnata (pag. 48 segg.). In tale considerando, la Corte cantonale ha infatti esposto i motivi per cui le sue dichiarazioni non potevano essere considerate né coerenti, né lineari, né costanti. Ha segnatamente rilevato che, anche quando aveva ammesso una parte degli abusi, egli aveva comunque sminuito le sue responsabilità ed aveva modificato la sua versione su una sua richiesta al figlio di eseguire una masturbazione comune. Nuovamente, il ricorrente non dimostra l'arbitrio della valutazione eseguita dalla Corte cantonale, sicché le censure ricorsuali devono essere dichiarate inammissibili.
3.
3.1. In merito alla condanna per violazione del dovere di assistenza o educazione, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere accertato in modo arbitrario che le violenze fisiche e psicologiche da lui perpetrate nei confronti dei figli sono continuate anche dopo essere stato ricoverato in clinica nel 2014. Sostiene che i giudici cantonali avrebbero del tutto omesso di tenere conto delle dichiarazioni del figlio maggiore H.________, secondo cui, dopo il suo ricovero in clinica, avvenuto nel 2014,
"mio padre era tutto rincoglionito, non aveva nemmeno più le forze per reagire".
3.2. La Corte cantonale ha accertato che l'agire del ricorrente, consistente in violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei membri della famiglia si è protratto ben oltre il 2014, ed è continuato fino al momento del suo arresto (31 marzo 2021). Ha stabilito che, sulla base delle dichiarazioni concordanti dei figli I.________, D.________, B.________ e C.________, non risulta ch'egli fosse cambiato dopo il ricovero in clinica nel 2014 e che, quindi, non picchiasse più. La CARP ha segnatamente accertato che B.________, le cui dichiarazioni erano confermate da I.________ e D.________, è stato picchiato con la cintura fino alla fine delle scuole elementari, vale a dire fino al mese di giugno del 2016, continuando poi a prendere sberle anche alla scuola media. Da parte sua, C.________ è stata colpita fino al compimento dei 7 o 8 anni, ossia fino al 2016-2017, il ricorrente continuando comunque ad aggredirla verbalmente pure in seguito. La Corte cantonale ha inoltre accertato che, anche dopo il ricovero in clinica, il ricorrente ha continuato a ferire psicologicamente in modo pesante il figlio H.________. La CARP ha altresì considerato come il fatto che, ancora nel 2020, il figlio B.________ avesse il terrore di venire picchiato in modo brutale dal ricorrente se questi avesse saputo della presentazione della denuncia penale, dimostra come l'interessato continuasse ad incutere paura e non si fosse quindi mai ammansito.
3.3. In concreto, il ricorrente si limita essenzialmente ad addurre che
"le dichiarazioni degli altri fratelli sono troppo vaghe, soprattutto per quanto riguarda la collocazione temporale, e non sono quindi sufficienti per ritenere accertato, senza cadere nell'arbitrio, che il padre fosse violento anche dopo il suo ricovero nel 2014". Con questa argomentazione generica, il ricorrente non si confronta puntualmente con gli esposti accertamenti della CARP e non li censura quindi d'arbitrio con una motivazione conforme ai presupposti dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Né fa esplicito riferimento a specifiche dichiarazioni contenute nei verbali d'interrogatorio dei figli, da cui risulterebbe una cessazione delle violenze nei loro confronti a partire dal 2014. Disattende altresì che, dal citato verbale d'interrogatorio di H.________, risulta che, come rettamente accertato dalla CARP, anche dopo il ricovero in clinica erano comunque continuate perlomeno le violenze psicologiche (AI 39: verbale d'interrogatorio del 20 aprile 2021, pag. 4). Non rispettosa delle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la censura è inammissibile.
4.
4.1. Il ricorrente contesta la commisurazione della pena, rimproverando alla Corte cantonale di non avere tenuto conto a torto del fattore attenuante del sincero pentimento. Ritiene arbitraria la decisione della CARP di negare questa attenuante solo per avere dichiarato di non essersi reso conto che il suo comportamento aveva causato sofferenze al figlio.
4.2. Secondo l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui. Secondo la giurisprudenza, il sincero pentimento è realizzato soltanto quando l'autore ha adottato un comportamento particolare, disinteressato e meritorio. Egli deve avere agito di sua iniziativa, in uno spirito di pentimento, di cui deve avere dato prova tentando, al prezzo di sacrifici, di risarcire il danno che ha causato (DTF 107 IV 98 consid. 1; sentenza 6B_1368/2016 del 15 novembre 2017 consid. 5.1). Il solo fatto che l'autore abbia confessato o manifestato dei rimorsi non è sufficiente. Non è infatti raro che l'autore scelga di dire la verità, o di esprimere del rincrescimento, se è confrontato a dei mezzi di prova o se constata che non potrà sottrarsi a una sanzione. Un tale comportamento non è però particolarmente meritorio. La questione di sapere se il gesto dell'autore denota uno spirito di pentimento oppure si fonda su delle considerazioni di natura tattica rientra nell'apprezzamento dei fatti (sentenza 6B_1368/2016, citata, consid. 5.1 e rinvii).
4.3. La Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente aveva certo ammesso, seppure a fatica, le sue masturbazioni alla presenza del figlio. Per il resto, il ricorrente aveva però negato gli ulteriori atti imputatigli, accampando giustificazioni contraddittorie e smentite dagli elementi probatori esistenti. La CARP ha escluso l'esistenza di un suo pentimento, giacché, ancora al dibattimento di appello, egli ha dichiarato di essere sì dispiaciuto per le sofferenze del figlio, ma che nessuno gliele aveva fatte presenti in precedenza.
In concreto, l'apprezzamento della Corte cantonale non presta il fianco a critiche. Il ricorrente non sostanzia del resto un comportamento particolare, disinteressato e meritorio, di cui avrebbe dato prova in uno spirito di sincero pentimento ai sensi dell'art. 48 lett. d CP, compiendo uno sforzo in tal senso. La dichiarazione, da lui rilasciata al dibattimento di appello, secondo cui non avrebbe mai saputo delle sofferenze del figlio, siccome nessuno gliene aveva parlato, tende piuttosto a sminuire le sue responsabilità. È quindi in modo sostenibile che la Corte cantonale l'ha valutata a sfavore di un sincero pentimento, giacché essa dimostrava piuttosto ch'egli, genitore della vittima, non aveva preso coscienza della gravità dei suoi atti, né si era assunto le sue responsabilità.
4.4. Per il resto, il ricorrente non fa valere che i giudici cantonali avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento nella commisurazione della pena. Non sostiene, né dimostra, in particolare, che la pena esulerebbe dal quadro legale, sarebbe stata valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, o apparirebbe eccessivamente severa (cfr. DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). In tali circostanze, non vi sono ragioni per rivenire sulla pena inflitta dalla Corte cantonale.
5.
5.1. Non è in concreto contestato che la condanna del ricorrente, cittadino kosovaro, per il titolo di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), comporta in virtù dell'art. 66a cpv. 1 lett. h CP l'espulsione obbligatoria dal territorio svizzero per un periodo da 5 a 15 anni, a prescindere dall'entità della pena inflitta. Egli sostiene che, a causa del suo stato di salute, un rinvio in Kosovo, suo Paese di origine, lo esporrebbe a gravi rischi per la sua sopravvivenza, mancando colà la disponibilità di cure adeguate. Ritiene che sarebbe perciò dato un caso di rigore ai sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP. A questo riguardo, il ricorrente rimprovera alla CARP di avere valutato in modo arbitrario due certificati medici, prodotti dalla difesa nella procedura di appello, concernenti le sue esigue possibilità di sopravvivenza in Kosovo in caso di espulsione.
5.2.
5.2.1. Giusta l'art. 66a cpv. 2 CP, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale (prima condizione) e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera (seconda condizione). A questo proposito, il giudice tiene conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. Le condizioni poste dall'art. 66a cpv. 2 CP sono cumulative (DTF 149 IV 231 consid. 2.1 e rinvio). Il Tribunale federale ha già avuto modo di illustrare i criteri da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del caso di rigore e della ponderazione degli interessi (DTF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). Nella valutazione dell'espulsione, si è parimenti già pronunciato sul diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 Cost. e 8 CEDU) e sulla giurisprudenza della CorteEDU in materia (DTF 147 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3).
5.2.2. In funzione dello stato di salute dello straniero e delle possibilità di cura disponibili nel suo Stato di origine, la sua espulsione dal territorio svizzero potrebbe costituire un grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP o risultare sproporzionata alla luce dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 145 IV 455 consid. 9.1). Se l'interessato si prevale di una malattia o di un'infermità, occorre esaminare il grado di lesione della salute, le prestazioni sanitarie disponibili nel Paese di origine nonché le conseguenze negative che ciò può comportare per lui (DTF 145 IV 455 consid. 9.1). In materia di espulsione penale, l'autorità chiamata a pronunciare una tale misura deve esaminare se, a causa dello stato di salute dell'imputato, il provvedimento si rivela sproporzionato (sentenza 6B_244/2023 del 25 agosto 2023 consid. 6.4 e rinvii).
5.3. In concreto, la Corte cantonale ha preso in considerazione ed ha esaminato gli attestati medici del dott. J.________ e della dott. K.________, prodotti dalla difesa nella procedura di appello, attestanti una malattia polmonare e un grave stato depressivo, nonché una problematica di disturbo apnoico del sonno, oltre a diabete mellito, iperlipidemi, disturbi gastrici con riflusso e problematiche di natura psichica. La CARP ha segnatamente rilevato che i disturbi psichici erano stazionari e che non risultava che il ricorrente stesse affrontando una terapia farmacologica particolare disponibile soltanto in Svizzera, su cui peraltro il rapporto medico non si esprimeva minimamente. La Corte cantonale ha poi vagliato la situazione sanitaria in Kosovo, fondandosi al riguardo su rapporti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e della Commissione europea, su sentenze del Tribunale amministrativo federale e sulla disponibilità ospedaliera concretamente esistente in quel Paese. La Corte cantonale ha rilevato che, alla luce della situazione effettiva e reale esistente in Kosovo, i pareri dei medici curanti del ricorrente sulla pretesa inadeguatezza del sistema sanitario kosovaro erano superati. Ha accertato che le patologie di cui soffre il ricorrente sono conosciute e comuni e possono essere prese a carico e trattate nelle strutture sanitarie kosovare.
Il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi da 24c a 24c3 della sentenza impugnata (da pag. 71 a pag. 76) e non contesta gli accertamenti e le valutazioni sulle caratteristiche del sistema sanitario esistente in Kosovo. Non sostanzia in particolare d'arbitrio la conclusione della CARP secondo cui l'opinione dei suoi medici curanti sulla sanità in Kosovo è ora superata. Contrariamente a quanto sembrano supporre i certificati medici richiamati dal ricorrente, allo stato attuale tale sistema sanitario non può infatti essere ritenuto di principio notoriamente e in modo generale carente (cfr. sentenza 6B_244/2023, citata, consid. 6.8). Limitandosi a ribadire genericamente il contenuto dei suddetti certificati medici senza tuttavia considerare la situazione sanitaria kosovara attuale, accertata dalla CARP, il ricorrente non mette quindi seriamente in discussione la valutazione dei giudici cantonali sulla compatibilità dell'espulsione con il suo stato di salute. Non sostanzia di conseguenza né una manifesta insostenibilità di tale valutazione né una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. In tali circostanze, la censura è inammissibile e non deve essere vagliata oltre. La misura dell'espulsione deve pertanto essere confermata.
6.
6.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere motivato nel suo giudizio la segnalazione dell'espulsione nel SIS. Fa al riguardo valere la violazione del diritto di essere sentito e dell'art. 80 cpv. 2 CPP.
6.2. Se il tribunale d'appello pronuncia l'espulsione di un cittadino di uno Stato terzo, deve imperativamente decidere anche se segnalare l'espulsione nel SIS (DTF 147 IV 340 consid. 4.11.1; 146 IV 172 consid. 3.2.5 e 3.3.5). In concreto, il ricorrente ha impugnato mediante l'appello sia il dispositivo del giudizio di primo grado concernente la misura dell'espulsione (dispositivo n. 6 della sentenza della prima istanza) sia quello concernente la segnalazione della misura nel SIS (dispositivo n. 7 della sentenza della prima istanza).
Nella sua sentenza, la CARP non ha tuttavia minimamente motivato la contestata segnalazione dell'espulsione nel SIS, ma si è limitata a confermarla, riportandola nel dispositivo. Ciò disattende l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 81 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 lett. a CPP, che deriva dal diritto dell'imputato di essere sentito (DTF 147 IV 340 consid. 4.11.2). La Corte cantonale avrebbe dovuto confrontarsi con l'applicazione degli art. 21 e 24 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (di seguito regolamento [UE] 2018/1861; GU L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 14). Le sarebbe in particolare spettato esporre almeno brevemente le ragioni per cui, alla luce della gravità del reato in discussione e della valutazione individuale, segnatamente delle circostanze personali in relazione con l'esistenza di una minaccia personale per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica o nazionale, la segnalazione nel SIS del divieto di entrata sarebbe proporzionata (DTF 147 IV 340 consid. 4.11.2; sentenza 6B_846/2023 del 30 gennaio 2025 consid. 3). Il fatto che il ricorrente abbia impugnato, nella procedura di appello, il dispositivo relativo alla segnalazione nel SIS soltanto in relazione con la richiesta di rinunciare all'espulsione (e non abbia quindi espressamente chiesto di annullare la segnalazione anche nel caso in cui fosse confermata l'espulsione) non esimeva la Corte cantonale dall'esaminare e motivare esplicitamente l'adempimento dei presupposti per una segnalazione della misura nel SIS (DTF 147 IV 340 consid. 4.11.2).
6.3. La sentenza impugnata non contempla un accertamento completo della fattispecie rilevante per statuire sulla proporzionalità della segnalazione nel SIS sotto il profilo dell'art. 21 del regolamento (UE) 2018/1861. In particolare, il giudizio della CARP non contiene una valutazione concernente l'esistenza di una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici da parte del ricorrente (cfr. art. 24 n. 1 lett. a del regolamento [UE] 2018/1861). In considerazione di ciò, la violazione del diritto di essere sentito per la motivazione insufficiente della decisione della CARP riguardo alla segnalazione dell'espulsione nel SIS, non può essere sanata dal Tribunale federale (cfr. DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3 e 4.11.4).
Secondo l'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF, le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale contengono i motivi determinanti in fatto e in diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate. La decisione impugnata deve quindi esporre chiaramente gli accertamenti di fatto e le considerazioni giuridiche su cui si fonda (DTF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). La motivazione è in particolare carente quando la decisione impugnata non contiene gli accertamenti di fatto necessari per esaminare l'applicazione del diritto determinante per la causa (DTF 135 II 145 consid. 8.2). Se una decisione non adempie queste esigenze, il Tribunale federale può, in applicazione dell'art. 112 cpv. 3 LTF, rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. Non può per contro sostituirsi all'autorità cantonale per supplire al mancato adempimento di questi presupposti (DTF 141 IV 244 consid. 1.2.1). Alla luce di quanto esposto, la presente causa deve quindi essere rinviata alla Corte cantonale, affinché completi la fattispecie rilevante e si pronunci nuovamente sulla segnalazione dell'espulsione nel SIS.
6.4. In considerazione della natura procedurale del vizio qui riscontrato, e ritenuto che il Tribunale federale non ha statuito nel merito della questione litigiosa e non ha pertanto pregiudicato l'esito della stessa, si può prescindere dall'ordinare uno scambio di scritti (sentenze 6B_1355/2016 del 5 luglio 2017 consid. 1.4 e rinvii; 6B_706/2014 del 28 agosto 2015 consid. 1.4).
7.
7.1. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il dispositivo della sentenza impugnata concernente la segnalazione dell'espulsione nel SIS (dispositivo n. 4.1) deve essere annullato. Devono inoltre essere annullati i dispositivi concernenti le spese procedurali d'appello e di primo grado (dispositivi n. 6, 9 e 10), nonché quelli relativi ai rimborsi della retribuzione del difensore d'ufficio e del gratuito patrocinio dell'accusatore privato (dispositivi n. 5, 7.3 e 8.3), parimenti impugnati dal ricorrente e strettamente legati all'esito del giudizio d'appello. Per il resto, il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
7.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tuttavia tenuto a versare al ricorrente, parzialmente vincente, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ). L'indennità deve essere versata alla patrocinatrice, di modo che, in questa misura, la domanda di gratuito patrocinio diviene senza oggetto. Nella misura in cui il ricorrente è invece soccombente, la sua domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta, siccome le sue conclusioni apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). In considerazione della sua situazione, si può nondimeno rinunciare a prelevare spese giudiziarie a suo carico (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). Non si assegnano infine ripetibili della sede federale all'opponente privato, non invitato a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. I dispositivi n. 4.1, 5, 6, 7.3, 8.3, 9 e 10 della sentenza emanata il 31 gennaio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente è respinta nella misura in cui non è divenuta senza oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla patrocinatrice del ricorrente un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 18 febbraio 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni