Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_18/2026
Sentenza del 20 febbraio 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale von Felten, Giudice presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Restituzione del termine per presentare appello; esigenze di motivazione del ricorso,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (n. 17.2025.140).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 5 dicembre 2025 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'istanza presentata da A.________ volta alla restituzione del termine per inoltrare la dichiarazione d'appello contro la sua condanna per i titoli di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti pronunciata il 13 settembre 2022 dalla Corte delle assise criminali.
2.
Avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale redatto in lingua tedesca. Protestati spese e indennizzi, postula la restituzione del termine, subordinatamente la constatazione dell'assenza di una valida notifica della decisione motivata di primo grado, premessa per l'inizio del decorso del termine per presentare appello, più subordinatamente la constatazione delle inadempienze legali del suo difensore d'ufficio di allora.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
3.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). Questa esigenza di motivazione vale anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenza 6B_125/2024 del 5 giugno 2024 consid. 2.3.2 e rinvii).
In concreto l'impugnativa non soddisfa le esigenze di motivazione poste dalla LTF e sfugge pertanto a un esame di merito. L'insorgente ripropone in questa sede le argomentazioni sulla notifica non valida della motivazione scritta della sentenza di prima istanza, sulla mancata informazione circa la natura e la portata della citata sentenza, rispettivamente i rimedi giuridici, e sulla violazione degli obblighi incombenti alla sua difesa d'ufficio. Non si confronta però con la sentenza impugnata che, ritenute sia una valida notificazione sia l'avvenuta indicazione dei rimedi di diritto e rilevata l'assenza di violazione dei doveri della difesa d'ufficio, ha imputato l'inosservanza del termine alla colpa del ricorrente, ciò che ne esclude la restituzione. Facendo astrazione dei fatti accertati nella sentenza impugnata, vincolanti per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF), l'insorgente si limita a lamentare la violazione di diverse norme, senza spiegare perché sarebbero state disattese dalla CARP. Peraltro l'autorità precedente ha ritenuto che quanto asserito dal ricorrente, a sostegno della sua istanza di restituzione del termine, risultava contraddetto dal comportamento da lui assunto in concreto dopo la comunicazione del giudizio di primo grado. Orbene, su questo punto centrale egli sorvola completamente.
4.
Ne segue che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie devono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 20 febbraio 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: von Felten
La Cancelliera: Ortolano Ribordy