Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_74/2025
Sentenza del 29 gennaio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
De Rossa, Josi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
diritto di visita (misure provvisionali),
ricorso contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2024 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2023.9/11/31/32).
Fatti
A.
B.________ (1985) e A.________ (1965) sono i genitori non sposati di C.________, nata nel 2017, sulla quale esercitano l'autorità parentale congiunta. Essi non hanno mai convissuto e la loro relazione è cessata nel febbraio del 2021. Sull'accudimento di C.________ durante quel periodo le loro versioni divergono; la madre sostiene che il padre esercitasse un usuale diritto di visita, mentre il padre afferma di essersi occupato della figlia con una cadenza equiparabile a una custodia alternata.
A.________ lavora e vive a X.________. B.________ lavora a tempo parziale a Y.________ e vive a Z.________ con le figlie C.________ e D.________, nata nel 2009 da un precedente matrimonio.
B.
B.a. Il 16 novembre 2021 A.________ ha chiesto al Segretario assessore del Distretto di Riviera un tentativo di conciliazione nei confronti di B.________ inteso ad ottenere un regime di custodia alternata della figlia (da esercitarsi secondo determinate modalità) e a fissare il contributo alimentare da lui dovuto per quest'ultima.
Constatata l'impossibilità di raggiungere un'intesa sul lungo termine, il 21 gennaio 2022 il Segretario assessore ha rilasciato al padre l'autorizzazione ad agire.
B.b. Il 27 gennaio 2022 A.________ ha adito la Pretore del Distretto di Riviera per ottenere - anche già in via cautelare - quanto chiesto in sede di conciliazione, e meglio la custodia alternata e la fissazione del contributo alimentare da lui dovuto per la figlia. B.________ vi si è opposta postulando la conferma dell'affidamento a sé della figlia, la condanna del padre al pagamento di un contributo alimentare per la figlia e la seguente regolamentazione del diritto di visita paterno: ogni mercoledì, dalle ore 11.30, fino all'inizio del corso di danza a X.________; un fine settimana ogni due, dal venerdì alle 18.00, al lunedì mattina; una settimana a Pasqua e una settimana a carnevale, alternativamente ogni biennio; alternativamente le vacanze dell'Ascensione e del
Corpus Domini (dal giovedì alla domenica); metà delle vacanze estive, ma non più di due settimane consecutive; una settimana durante le vacanze di Ognissanti ogni biennio; una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende Natale e, l'anno successivo, quella che comprende San Silvestro. La madre ha inoltre chiesto che le venissero garantiti regolari contatti telefonici con la figlia durante il diritto di visita paterno.
B.c. Con decreti cautelari emessi il 25 febbraio e l'11 marzo 2022 senza contraddittorio, la Pretore ha attribuito la custodia di C.________ a titolo esclusivo alla madre e ha disciplinato le relazioni personali nelle modalità proposte da quest'ultima, salvo anticipare alle 15.30 del venerdì l'inizio del fine settimana che la figlia passava con il padre. In seguito, nelle more della procedura, è intervenuta con ulteriori regolamentazioni del diritto di visita.
B.d. Il 30 settembre 2022 la psicologa E.________, cui la Pretore aveva commissionato una perizia sulle capacità genitoriali, ha reso il suo referto.
B.e. Statuendo in via cautelare il 19 gennaio 2023, la Pretore ha nuovamente disciplinato le relazioni tra padre e figlia come segue: fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà C.________ all'asilo; un pernottamento la settimana, di regola il mercoledì notte (una settimana il padre prenderà la figlia all'asilo il mercoledì alle 11.30, mentre la settimana successiva la prenderà a partire dalle 16.30 direttamente al corso di danza; il padre riporterà la figlia C.________ direttamente all'asilo il giovedì mattina successivo); alternativamente una settimana a Carnevale o a Pasqua, una settimana ogni biennio a Ognissanti, una settimana a Natale e cinque settimane durante le vacanze scolastiche estive, di cui almeno due consecutive; durante le vacanze, contatti telefonici con l'altro genitore a giorni alterni.
La Pretore ha inoltre istituito una curatela educativa per la figlia, con l'incarico per il curatore di redigere un calendario delle relazioni personali con i genitori sulla base delle indicazioni che precedono e di coadiuvare i genitori stessi nella gestione pratica del diritto di visita.
B.f. In parziale accoglimento della richiesta 26 gennaio 2023 di A.________ intesa a far " correggere " il suddetto decreto, con decreto cautelare del 1° febbraio 2023, la Pretore ha accordato al padre tre settimane consecutive con la figlia durante le vacanze estive, ha lasciato invariata la cadenza a giorni alterni dei contatti telefonici con la madre durante le vacanze e ha demandato al curatore la disciplina delle relazioni personali durante i giorni festivi riconosciuti in Ticino, " considerando una ripartizione paritaria ".
C.
C.a. Con appelli del 2, rispettivamente del 7 febbraio 2023, A.________ ha impugnato i due decreti cautelari summenzionati (B.e e B.f); il 22 e 25 settembre 2023 ha modificato le sue richieste di giudizio in funzione dei nuovi ritmi dettati dall'entrata di C.________ alla scuola elementare. Egli ha sostanzialmente rivendicato un ampliamento delle relazioni personali e una limitazione dei contatti telefonici con l'altro genitore e ha inoltre contestato l'istituzione della curatela educativa.
C.b. Il 17 maggio 2024 A.________ è stato chiamato a esprimersi sulla tempestività del suo appello del 2 febbraio 2023.
C.c. Con decisione 19 dicembre 2024 il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha congiunto le cause (dispositivo n. 1), ha parzialmente accolto gli appelli, nella misura in cui non fossero diventati privi di interesse, completando il dispositivo n. 1 del decreto cautelare 19 gennaio 2023 nel senso che durante le vacanze i contatti telefonici sono garantiti alla figlia C.________ con l'altro genitore a giorni alterni, secondo un calendario preciso di giorni, ora e durata stabilito dai genitori e in caso di disaccordo dal curatore educativo, e che A.________ potrà avere con se la minore alternativamente i giorni di San Giuseppe, dell'Ascensione, del
Corpus Dominie, l'anno successivo, il 1° maggio, il lunedì di Pentecoste e il giorno dell'Immacolata, e ciò dalla mattina del giorno festivo alle ore 10.00 fino alla mattina del giorno successivo con accompagnamento a scuola (ove si tratti di un giorno scolastico); se il giorno successivo a quello festivo cade in un fine settimana in cui il padre esercita un diritto di visita usuale, C.________ rimarrà con lui. Per il resto (ovvero per l'anticipazione dell'orario del diritto di visita del mercoledì, per la richiesta di un pernottamento in più durante la settimana e in occasione dei giorni festivi infrasettimanali e per la curatela educativa) ha respinto gli appelli e confermato i decreti cautelari impugnati (dispositivo n. 2), ponendo le spese processuali di fr. 900.-- a carico di A.________ e obbligandolo a rifondere a B.________ fr. 6'300.-- per ripetibili ridotte (dispositivo n. 3).
D.
Il 24 gennaio 2025 A.________ si è aggravato dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al dispositivo sulle spese d'appello - che venga constatata la violazione del principio di celerità da parte del Tribunale d'appello ponendo le spese processuali e le ripetibili della sede cantonale a carico dello Stato del Cantone Ticino. Egli ha inoltre chiesto, in via principale, che la sentenza impugnata venga riformata instaurando "una custodia alternata su C.________" e ampliando le relazioni personali a due pernottamenti infrasettimanali a settimana, di regola il lunedì a partire dalle 16.00 fino al martedì mattina e il mercoledì; in via subordinata, che la sentenza impugnata venga annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale affinché questa - entro il termine di due mesi a decorrere dalla sentenza federale - pronunci una nuova decisione con la quale ordina la custodia alternata per C.________, disciplinando l'organizzazione dell'accudimento; in entrambi i casi, qualora la violazione del principio di celerità non venisse ammessa, chiede che le spese processuali della sede cantonale vengano divise a metà tra le parti e che non vengano assegnate ripetibili.
Con decreto 13 febbraio 2025, sentite le parti, il Presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in relazione al dispositivo n. 3 della sentenza cantonale, riguardante le spese processuali e ripetibili di quella sede.
Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 151 IV 98 consid. 1).
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 2 lett. a LTF) ricorso in materia civile, interposto dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata ( art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF ), è diretto contro una decisione emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria.
Nella misura in cui regola in maniera provvisoria le relazioni personali del padre con la figlia nata all'infuori del matrimonio, la sentenza impugnata costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 LTF suscettibile, secondo la giurisprudenza, di causare un pregiudizio irreparabile al ricorrente (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; nel caso concreto, l'ipotesi della lett. b non entra in considerazione), ritenuto che nemmeno una successiva decisione finale favorevole al ricorrente sarebbe in grado di compensare retroattivamente l'esercizio delle prerogative parentali di cui è stato privato durante il periodo già trascorso (v. sentenze 5A_656/2025 del 10 settembre 2025 consid. 1.1.1; 5A_135/2025 del 31 marzo 2025 consid. 1.1.1; 5A_79/2025 del 20 maggio 2025 consid. 1.2.2, con i rispettivi rinvii). Il gravame si rivela quindi in linea di principio ammissibile.
1.2. In virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché il rimedio sia scritto in tedesco (come era diritto del ricorrente, v. art. 42 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, motivo per cui la parte ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).
Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione cantonale come se si trovasse in istanza di appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità inferiore (DTF 148 II 121 consid. 6.6; 134 II 349 consid. 3). Una decisione non è arbitraria per il solo fatto che anche una diversa soluzione sarebbe potuta entrare in considerazione o sarebbe stata addirittura preferibile. L'arbitrio è dato se il giudizio impugnato è palesemente insostenibile, contraddice chiaramente la situazione reale, viola palesemente una norma o un principio giuridico indiscusso, contrasta in modo scioccante con il comune senso di giustizia ed equità oppure si scosta senza un motivo pertinente dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La decisione deve inoltre essere arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 148 III 95 consid. 4.1).
2.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non si riferiscono a diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).
L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista della parte ricorrente non attesta arbitrio (DTF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
È opportuno preliminarmente definire l'oggetto del litigio. Nella procedura di merito, in relazione al regime di affidamento della figlia, il ricorrente ha chiesto la custodia alternata da esercitarsi secondo determinate modalità (v.
supra fatto B.a). Nella procedura cautelare oggetto del presente ricorso, la Pretore - che in precedenza aveva affidato, mediante un decreto supercautelare, la custodia esclusiva alla madre - si è limitata a disciplinare la regolamentazione del diritto di visita del padre. Dinanzi al Tribunale d'appello, il ricorrente si è a sua volta limitato a chiedere di riformare, ampliandola, l'organizzazione delle relazioni personali con la figlia, richiesta che detto tribunale ha esaminato sotto il profilo dell'art. 273 cpv. 1 CC. Ne segue che, nella misura in cui il ricorrente, con il ricorso in materia civile, postula l'instaurazione di una custodia alternata, le sue conclusioni si rivelano inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF) poiché, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, non risulta siano state sottoposte (nemmeno implicitamente) alla precedente istanza e tendono quindi ad ampliare l'oggetto del litigio (v. sentenza 5A_123/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 1.4 con i rinvii, non pubblicato in DTF 147 III 451); le relative censure sfuggono quindi integralmente ad un esame di merito. Restano pertanto da esaminare unicamente le conclusioni relative alla violazione del principio di celerità (v.
infra consid. 4) e all'organizzazione delle relazioni personali tra il ricorrente e la minore (v.
infra consid. 5).
4.
Il ricorrente rimprovera innanzitutto alla precedente istanza di non aver rispettato il principio di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU), precisando che il suo interesse giuridicamente protetto ad ottenere l'accertamento di tale violazione persisterebbe nonostante l'emanazione della sentenza.
4.1. Egli sostiene che il Tribunale d'appello, rendendo la sua sentenza più di 22 mesi dopo le decisioni pretorili del 19 gennaio 2023 (incarto n. 11.2023.9) e 1° febbraio 2023 (incarto n. 11.2023.11), avrebbe indebitamente protratto la situazione creata dal primo giudice in relazione al diritto di visita e alla curatela, restando totalmente inattivo per lunghi periodi in una causa di natura cautelare, che andava quindi decisa rapidamente, tanto più che non sollevava questioni giuridiche complesse. Nel lungo lasso di tempo trascorso tra l'introduzione degli appelli e la sentenza avrebbero invece avuto luogo soltanto lo scambio di scritti sugli appelli (terminato il 6 aprile 2023) e un successivo scambio di scritti in merito all'allegazione (nel settembre 2023) di fatti nuovi da parte sua (terminato il 6 novembre 2023), con un periodo di inattività di oltre un anno tra l'ultimo atto processuale e la sentenza, l'invito del 17 maggio 2024 ad esprimersi sulla tempestività del suo rimedio essendo ininfluente a tal fine. Dal profilo istruttorio, oltre al richiamo degli atti dalla Pretura e all'assunzione di qualche nuovo documento inoltrato dalle parti, non sarebbe stato esperito alcun complemento probatorio dato che la sentenza si basava unicamente sul referto peritale della psicologa, già agli atti. Infine, il 22 settembre 2023, egli avrebbe invitato i giudici cantonali a "anticipare, nel possibile, il trattamento degli appelli inoltrati ad inizio febbraio 2023".
4.2. Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
4.2.1. La norma consacra - alla stessa stregua dell'art. 6 n. 1 CEDU che offre in questo contesto una protezione equivalente alla garanzia costituzionale - il principio della celerità nella misura in cui vieta ritardi ingiustificati nel giudizio (DTF 130 I 312 consid. 5.1). Secondo la giurisprudenza, l'esame della durata del procedimento sotto il profilo dell'art. 29 cpv. 1 Cost. non è soggetto a regole rigide e va svolto tenendo conto delle circostanze concrete. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nel procedimento. Non importa quali siano le ragioni del ritardo del tribunale; determinante è il fatto che esso non agisca entro i termini prescritti dalla legge o in un tempo che appare ragionevole secondo la natura della causa, ritenuto che l'eventuale mancanza di organizzazione o il sovraccarico di lavoro di un tribunale non costituiscono motivi sufficienti per giustificare un ritardo nel trattare una determinata causa (DTF 144 II 486 consid. 3.2; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2 con i rispettivi rinvii; v. anche sentenze 5A_974/2022 del 28 marzo 2023 consid. 2.1; 4A_412/2021 del 21 aprile 2022 consid. 15.1; 5A_152/2020 del 7 aprile 2020 consid. 2). Ad ogni modo, alla parte che se ne prevale incombe l'obbligo di intraprendere quanto in suo potere per accelerare la procedura, sollecitando l'autorità a decidere entro un termine ragionevole o, eventualmente, presentando un ricorso per ingiustificato ritardo (DTF 130 I 312 consid. 5.2; v. anche sentenze 2C_1058/2017 del 5 febbraio 2019 consid. 8.1; 5A_918/2015 del 28 ottobre 2016 consid. 4.2; 5A_570/2008 del 13 agosto 2009 consid. 3.3.2).
4.2.2. La sanzione del superamento della durata ragionevole di un procedimento può consistere, in particolare nei casi in cui la decisione è stata nel frattempo resa, nella constatazione della violazione del principio di celerità, che costituisce una forma di riparazione per la parte che l'ha subita e che può anche influire sulla ripartizione di spese e ripetibili (DTF 130 I 312 consid. 5.3; sentenza 4A_412/2021 citata consid. 15.1).
4.3. In concreto, la procedura verteva principalmente sulla fissazione delle relazioni personali del ricorrente con sua figlia ed era di natura provvisionale, per cui richiedeva una conduzione celere. Va nondimeno considerato che, nelle more della procedura, un diritto di visita - di cui il ricorrente chiedeva un ampliamento - era comunque garantito e la curatela non appariva particolarmente incisiva (ad ogni modo il ricorrente non lo pretende). D'altro lato, al ricorrente va dato atto che l'istruzione della causa ha comportato lunghi periodi di inattività (5 mesi tra la conclusione dello scambio degli scritti sugli appelli e la modifica delle richieste di giudizio da parte del ricorrente; 6 mesi tra la fine del relativo scambio di scritti e l'invito del Tribunale d'appello al ricorrente a determinarsi sulla tempestività del suo appello 2 febbraio 2023, avvenuto il 17 maggio 2024, ovvero 14 mesi dopo il deposito dell'impugnativa; ulteriori 7 mesi fino all'emanazione della sentenza), tempi che non appaiono fondati su ragioni oggettive ritenuto anche il carattere non particolarmente complesso della procedura (se non per la lunghezza degli allegati del ricorrente) e l'assenza di altri mezzi istruttori all'infuori del richiamo dell'incarto dalla Pretura. Se, in tali circostanze, una durata complessiva di quasi 23 mesi potrebbe effettivamente apparire problematica, non va tuttavia dimenticato che spettava al ricorrente perlomeno sollecitare tempestivamente il Tribunale d'appello a proseguire la procedura (v.
supra consid. 4.2.1 e sentenza 5A_609/2018 del 13 agosto 2018 consid. 2 in fine), ciò che egli non ha fatto. La sua pretesa richiesta di una "rechtzeitige Behandlung der Berufungen" consiste in effetti in una frase integrata nello scritto del 22 settembre 2023, con il quale egli modificava le sue richieste di giudizio a seguito dell'inizio della scuola elementare della figlia chiedendo altresì di "anticipare, nel possibile, il trattamento degli appelli" al fine di assicurare alla minore una situazione stabile per tutto l'anno scolastico. Tale passaggio non contiene tuttavia alcuna rimostranza rispetto ad un eventuale ingiustificato ritardo e non può quindi essere considerato un sollecito all'autorità. Avendo il ricorrente invece aspettato l'emanazione della sentenza cantonale per lamentarsi di una violazione del principio di celerità, la sua censura non può essere accolta.
5.
Nel merito, dinanzi al Tribunale federale litigioso è soltanto l'assetto (provvisorio) delle relazioni personali del genitore che non ha la custodia sulla figlia (art. 273 cpv. 1 CC; v.
supra consid. 3). Al riguardo, il ricorrente censura un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove arbitrari (art. 9 Cost.).
5.1.
5.1.1. I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Il diritto alle relazioni personali è considerato un diritto della personalità del minore che deve in primo luogo servire il suo interesse (DTF 131 III 209 consid. 5; sentenza 5A_108/2024 del 20 giugno 2024 consid. 4.2.1 con rinvii). Nella definizione dell'assetto del diritto di visita occorre tenere conto delle circostanze concrete del caso di specie; non è pertanto ammesso il rinvio a prassi standardizzate quali un diritto di visita usuale quando la situazione concreta presenta evidenti particolarità (DTF 144 III 10 consid. 7.2; sentenze 5A_373/2018 dell'8 aprile 2019 consid. 3.1; 5A_79/2014 del 5 marzo 2015 consid. 4.3).
5.1.2. L'apprezzamento delle circostanze di fatto al fine di stabilire il diritto alle relazioni personali di cui all'art. 273 cpv. 1 CC, ovvero la determinazione della loro portata giuridica, è una questione di diritto. Nondimeno, il Tribunale federale si impone un certo riserbo perché nelle questioni riguardanti i figli, il giudice di merito, che conosce meglio le parti e l'ambiente nel quale vive il minore, dispone di un ampio potere di apprezzamento in virtù dell'art. 4 CC (DTF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3; sentenza 5A_33/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 150 III 97). Esso interviene quindi solo se l'autorità cantonale si è scostata senza motivo dai principi sviluppati da dottrina e giurisprudenza, se ha preso in considerazione fattori che non avrebbero dovuto giocare alcun ruolo oppure se, al contrario, ha omesso di considerare fattori rilevanti (DTF 147 III 209 consid. 5.3; 142 III 617 consid. 3.2.5; 142 III 612 consid. 4.5; sentenza 5A_475/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 3.1) o infine, quando il giudizio impugnato conduce a un esito manifestamente iniquo o ingiusto (DTF 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 612 consid. 4.5), posto che nel concreto caso il ricorrente può invocare unicamente la violazione di diritti costituzionali.
5.2. Rispetto alla regolamentazione delle relazioni personali, per le questioni ancora rilevanti in questa sede, il Tribunale d'appello ha statuito quanto segue.
5.2.1. In merito alle visite del mercoledì, con il nuovo orario scolastico a un sommario esame non appariva contrario all'interesse di C.________ permetterle di pranzare con la madre un mercoledì su due e di svolgere attività con lei nell'unico pomeriggio libero; se era vero che il padre poteva così incontrare la figlia dalle ore 11.30 solo ogni due settimane, egli fruiva ad ogni modo di un pernottamento infrasettimanale (il mercoledì notte) che prima del decreto cautelare impugnato non era previsto.
5.2.2. Riguardo ai contatti telefonici con l'altro genitore durante le vacanze, fissati dal pretore a giorni alterni, una loro restrizione appariva, a un sommario esame e indipendentemente dall'attitudine poco loquace della minore al telefono, contraria al bene di quest'ultima, a patto che venisse stabilito un calendario preciso per le comunicazioni.
5.2.3. Quanto all'accudimento nei giorni festivi infrasettimanali riconosciuti nel Ticino, i giudici cantonali hanno constatato che la Pretore aveva a torto demandato al curatore il compito di regolamentarne l'organizzazione e, in forza del principio inquisitorio illimitato, hanno riconosciuto un diritto di visita paterno nei giorni festivi ripartiti in maniera concorde tra i genitori con alternanza annuale (un anno al padre, un anno alla madre). Sulla base della perizia (che proponeva un solo pernottamento infrasettimanale, ma non escludeva un loro aumento verso la metà della scuola elementare), essi hanno inoltre concesso al padre un pernottamento supplementare in tali occasioni (ma non due, come invece lui richiedeva), precisando che ciò avrebbe permesso di verificare se la prognosi della perita fosse pertinente.
5.2.4. Infine, in relazione alla richiesta del ricorrente di poter accogliere la figlia anche in una seconda notte infrasettimanale, la Corte cantonale, fondandosi sull'opinione della psicologa secondo cui C.________ non è " un pacco che viene portato due giorni in una casa e due giorni in un'altra casa e viceversa " ma, al contrario, alla sua età " gli spostamenti eccessivi creerebbero confusione e poca stabilità emotiva ", ha rilevato che il padre non spiegava perché un ulteriore sistematico pernottamento infrasettimanale sarebbe stato indicato per il bene della figlia. Ha concluso che un ritmo così serrato di trasferte non appariva, a quello stadio, nell'interesse della minore, per la quale un solo pernottamento settimanale risultava tutto sommato adeguato, e ha respinto la richiesta del padre.
5.3.
5.3.1. In concreto, occorre convenire con il ricorrente che l'autorità cantonale, limitandosi a constatare che "[s]ull'accudimento di C.________ durante quel periodo le versioni dei genitori diverg[evano]", ha omesso l'accertamento dei fatti in relazione all'organizzazione dell'accudimento di C.________ effettivamente in essere durante tutto il primo anno scolastico della minore (settembre 2020 - giugno 2021) e in particolare al momento della fine della relazione tra i genitori (febbraio 2021), organizzazione che il ricorrente aveva debitamente allegato e documentato con la petizione e con l'appello e che la madre aveva perlomeno in parte confermato nelle rispettive determinazioni. Tuttavia, contrariamente a quanto egli sostiene, l'eliminazione di tale vizio non è suscettibile di influire in maniera determinante sull'esito della causa. In effetti, come si vedrà (v.
infra consid. 5.3.2), anche ammettendo che l'assetto dell'accudimento precedente la separazione corrispondesse a quello da lui allegato e equivalesse praticamente a una custodia alternata, non è possibile considerare che l'organizzazione del diritto di visita stabilita in via provvisoria dalla precedente istanza sia arbitraria nel suo risultato. L'argomentazione del ricorrente non può quindi essere seguita. In particolare, l'accertamento della situazione vissuta in precedenza dalla minore, che secondo lui sarebbe stato necessario ai fini della presa in considerazione del criterio della stabilità, rileva semmai della decisione sull'attribuzione della custodia, nella misura in cui in effetti, secondo la giurisprudenza, una custodia alternata sarà instaurata più facilmente quando entrambi i genitori si occupavano della figlia in maniera alternata già prima della separazione (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3). È quindi in quel contesto che andrà eventualmente esaminata anche la portata che il passaggio della perizia contestato dal ricorrente ("Tenuto conto che, dalla nascita, l'ambiente socio-ambientale [sic] di riferimento, in cui C.________ è cresciuta, per la maggior parte del tempo, è stato principalmente quello legato al domicilio della madre, ritengo che la custodia della figlia debba essere affidata a lei") potrà assumere nella decisione del giudice.
5.3.2. Il ricorrente censura poi un apprezzamento arbitrario delle circostanze di fatto e delle prove (in particolare, della perizia). Gli va dato atto che i passaggi della perizia sui quali si è fondata la motivazione dei giudici cantonali (v.
supra consid. 5.2.3 e 5.2.4) per respingere la richiesta di pernottamenti supplementari della minore presso il padre (una seconda notte infrasettimanale regolarmente e una supplementare in occasione dei giorni festivi infrasettimanali) fanno riferimento a considerazioni psicologiche generiche legate a tutti i bambini dell'età di C.________ ("C.________ non è un pacco che viene portato due giorni in una casa e due giorni in un'altra casa"; alla sua età "gli spostamenti eccessivi creerebbero confusione e poca stabilità emotiva" per cui sarebbe necessario "avere una quotidianità legata ad un ambiente di vita principale, [...] dei ritmi, delle abitudini ripetitive"). Non emerge dalla sentenza impugnata quale fosse, in concreto, l'interesse della minore, tenuto conto anche della situazione effettivamente vissuta prima della separazione dei genitori. Nondimeno, rispetto all'assetto supercautelare iniziale - che si basava su una prassi standardizzata e minimalista ("almeno il diritto di visita giurisprudenzialmente garantito": v. decisione supercautelare pretorile del 25 febbraio 2022, richiamata in virtù dell'art. 105 cpv. 2 LTF) - i decreti pretorili che si sono susseguiti hanno gradualmente aumentato il tempo che il ricorrente poteva trascorrere con la figlia. In seguito, i giudici cantonali hanno poi ulteriormente esteso il diritto di visita e, appoggiandosi sulla stessa perizia che non ha escluso, con l'avanzare dell'età della minore, un maggior numero di notti infrasettimanali, hanno predisposto un pernottamento di C.________ presso il padre in occasione dei giorni festivi infrasettimanali che trascorre con lui. Allo stato attuale, il diritto alle relazioni personali del ricorrente risulta così già più ampio di un diritto di visita minimo usuale, sicché tutto sommato, considerato anche l'ampio potere di apprezzamento di cui disponevano i giudici cantonali (v.
supra consid. 5.1.2), la decisione impugnata non può essere considerata arbitraria nel risultato. Queste considerazioni rendono vane le (ripetitive) argomentazioni (per lo più riferite alla richiesta della custodia alternata) con le quali il ricorrente lamenta che la precedente istanza, pur avendo affermato che la giurisprudenza non prevede un limite di età fisso per organizzare il pernottamento da un genitore non affidatario, si sarebbe in concreto basata su una perizia che invece aveva fondato le sue conclusioni esclusivamente sul criterio non pertinente dell'età della minore. In quest'ottica, nemmeno le affermazioni (peraltro appellatorie) del ricorrente secondo cui egli avrebbe spiegato le ragioni per cui una seconda notte infrasettimanale sarebbe stata opportuna per il bene della figlia permettono di concludere che il ragionamento dei giudici cantonali proceda da un abuso del loro potere di apprezzamento risultando arbitrario. Infine, la contestazione del ricorrente rispetto alla fatica che il viaggio supplementare tra X.________ e Z.________ comporterebbe per la minore si basa su ipotesi non accertate e che non risultano dalla sentenza impugnata (in particolare: l'affidamento di C.________ a una terza persona a partire dalle 7 di mattina tre giorni alla settimana, quando ella pernotta dalla madre), risultando così irricevibile. Ne consegue che anche su questo punto le sue censure, per quanto ammissibili, vanno respinte.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare spese ripetibili per le osservazioni sull'effetto sospensivo all'opponente, la quale non è patrocinata da un legale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano spese ripetibili.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 gennaio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini