Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_93/2026
Sentenza del 16 luglio 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________, Giudice di pace del circolo di Paradiso,
opponente.
Oggetto
ricusazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 aprile 2026
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2026.5).
Considerando:
che con decisione 31 dicembre 2025 il Pretore del distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta dall'avv. A.________ nei confronti del Giudice di pace del circolo di Paradiso;
che con sentenza 15 aprile 2026 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo diretto contro la predetta decisione;
che l'avv. A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso 19 maggio 2026;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che con decreto 22 maggio 2026 il ricorrente è invano stato invitato a versare entro l'8 giugno 2026 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'000.--;
che il 12 giugno 2026 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 30 giugno 2026 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che il 15 luglio 2026 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al patrocinatore di C.________.
Losanna, 16 luglio 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: G. Piatti