Incarto n. 15.2020.77
Lugano 24 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 agosto 2020 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 giugno 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, (rappresentata dalla RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Il 16 aprile 2020 la PI 1 ha promosso un’esecuzione presso il Betreibungsamt Zug nei confronti della RI 1, all’epoca apparentemente con sede a Z__________, per l’incasso di complessivi fr. 7'378.13 oltre agli accessori.
B. Dando seguito alla domanda, il Betreibungsamt Zug ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e il 18 maggio 2020 l’ha notificato all’escussa, la quale non ha interposto opposizione.
C. Venuta a conoscenza dal Betreibungsamt Zug che l’8 giugno 2020 l’escussa aveva trasferito la sua sede a M__________, con domanda del 5 agosto 2020 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio di proseguire l’esecuzione.
D. Assegnato all’esecuzione il nuovo n. __________ e appurato che l’escussa non aveva fatto opposizione, il 28 luglio 2020 l’UE le ha notificato la comminatoria di fallimento.
E. Con ricorso del 5 agosto 2020, trasmesso direttamente a questa Camera, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento, sostenendo di non voler pagare un importo di cui non ha mai usufruito, “nonostante tutte le telefonate e mail inviate”.
3. Quanto censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non spetta né all’UE né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF). La ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni interponendo opposizione al precetto esecutivo e, se l’escutente ne avesse chiesto il rigetto, esponendole al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 82 LEF). Non appaiono d’altronde dati motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento. È segnatamente data la competenza territoriale dell’UE a emettere e notificare la comminatoria di fallimento, il trasferimento di sede dell’escussa in Ticino essendo avvenuto prima della notificazione di tale atto (art. 53 LEF a contrario).
4. Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare né il ricorso né la decisione all’escutente (cfr. art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).
5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione alla RI 1, , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.