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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.08.2020 15.2020.77

24. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·751 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Comminatoria di fallimento. Contestazione del credito posto in esecuzione

Volltext

Incarto n. 15.2020.77

Lugano 24 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 agosto 2020 della

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 giugno 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, (rappresentata dalla RA 1, )  

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 16 aprile 2020 la PI 1 ha promosso un’esecuzione presso il Betreibungsamt Zug nei confronti della RI 1, all’epoca apparentemente con sede a Z__________, per l’incasso di complessivi fr. 7'378.13 oltre agli accessori.

                                  B.   Dando seguito alla domanda, il Betreibungsamt Zug ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e il 18 maggio 2020 l’ha notificato all’escussa, la quale non ha interposto opposizione.

                                  C.   Venuta a conoscenza dal Betreibungsamt Zug che l’8 giugno 2020 l’escussa aveva trasferito la sua sede a M__________, con domanda del 5 agosto 2020 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio di proseguire l’esecuzione.

                                  D.   Assegnato all’esecuzione il nuovo n. __________ e appurato che l’e­­scussa non aveva fatto opposizione, il 28 luglio 2020 l’UE le ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  E.   Con ricorso del 5 agosto 2020, trasmesso direttamente a questa Camera, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Otto­mann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento, sostenendo di non voler pagare un importo di cui non ha mai usufruito, “nonostante tutte le telefonate e mail inviate”.

                                   3.   Quanto censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non spetta né all’UE né all’au­­torità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF). La ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni interponendo opposizione al precetto esecutivo e, se l’escutente ne avesse chiesto il rigetto, esponendole al giudice del rigetto dell’opposi­­zione (art. 82 LEF). Non appaiono d’altronde dati motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento. È segnatamente data la competenza territoriale dell’UE a emettere e notificare la comminatoria di fallimento, il trasferimento di sede dell’escussa in Ticino essendo avvenuto prima della notificazione di tale atto (art. 53 LEF a contrario).

                                   4.   Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare né il ricorso né la decisione all’escutente (cfr. art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).

                                   5.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione alla RI 1, , .

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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