Incarto n. 15.2020.26
Lugano 20 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 febbraio 2020 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 20 gennaio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________ (patrocinata dallo studio legale PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. 2578370 emesso il 17 maggio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 78'045.90 oltre a interessi e spese sulla scorta di una decisione del Tribunale federale del 30 aprile 2018 (4A_639/2017).
B. Il 26 novembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente la particella n. __________ RFD di __________, stimata in fr. 455'000.–. Trascorso inutilizzato il termine di partecipazione di trenta giorni, il 20 gennaio 2020 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento.
C. Con ricorso del 3 febbraio 2020, RI 1 chiede (implicitamente) l’annullamento o la sospensione del pignoramento.
D. Con osservazioni del 14 febbraio 2020 la PI 1 postula la reiezione del ricorso, come pure l’UE nelle sue del 24 febbraio.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato al ricorrente il 22 gennaio 2020 (doc. A accluso al ricorso), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF e 142 cpv. 3 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2. Il ricorrente sostiene che il pignoramento è prematuro, poiché egli ha interposto reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione. A parte il fatto che tale reclamo è stato respinto con decisione di questa Camera del 26 febbraio 2020 (inc. 14.2019.182), RI 1 pare misconoscere che il reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico, sicché la decisione è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la continuazione dell’esecuzione finché l’escusso non dimostra di aver chiesto – ciò che non ha fatto nella fattispecie – e ottenuto l’effetto sospensivo (decisione del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2e i rinvii).
3. Il ricorrente allude in modo invero di difficile comprensione all’esistenza di un sequestro dello stesso fondo pignorato a garanzia della medesima pretesa dell’escutente che giustificherebbe a suo dire l’annullamento del pignoramento. Per quale motivo, egli non lo indica, ciò che rende la censura irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR). Ad ogni modo, il sequestro di un bene non ne impedisce il pignoramento (cfr. art. 279 cpv. 3 e 281 cpv. 1 LEF), semmai è il pignoramento a rendere il sequestro senza oggetto.
4. Che il ricorrente sia domiciliato in Ticino non è ovviamente un motivo di annullare o sospendere il pignoramento. Finché egli non paga la pretesa posta in esecuzione la PI 1 ha infatti diritto al pignoramento e alla realizzazione dei beni di lui (art. 88 segg. LEF). Manifestamente infondato, se non temerario, il ricorso va respinto.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.