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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.2020 15.2020.26

20. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·699 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Verbale di pignoramento allestito durante la procedura di reclamo contro la decisione di rigetto (definitivo) dell’opposizione

Volltext

Incarto n. 15.2020.26

Lugano 20 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 febbraio 2020 di

 RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 20 gennaio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________ (patrocinata dallo studio legale PA 2, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. 2578370 emesso il 17 maggio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 78'045.90 oltre a interessi e spese sulla scorta di una decisione del Tribunale federale del 30 aprile 2018 (4A_639/2017).

                                  B.   Il 26 novembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente la particella n. __________ RFD di __________, stimata in fr. 455'000.–. Trascorso inutilizzato il termine di partecipazione di trenta giorni, il 20 gennaio 2020 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento.

                                  C.   Con ricorso del 3 febbraio 2020, RI 1 chiede (implicitamente) l’annullamento o la sospensione del pignoramento.

                                  D.   Con osservazioni del 14 febbraio 2020 la PI 1 postula la reiezione del ricorso, come pure l’UE nelle sue del 24 febbraio.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato al ricorrente il 22 gennaio 2020 (doc. A accluso al ricorso), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF e 142 cpv. 3 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                   2.   Il ricorrente sostiene che il pignoramento è prematuro, poiché egli ha interposto reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizio­­ne. A parte il fatto che tale reclamo è stato respinto con decisione di questa Camera del 26 febbraio 2020 (inc. 14.2019.182), RI 1 pare misconoscere che il reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico, sicché la decisione è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la continuazione dell’esecuzione finché l’escusso non dimostra di aver chiesto – ciò che non ha fatto nella fattispecie – e ottenuto l’effetto sospensivo (decisione del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2e i rinvii).

                                   3.   Il ricorrente allude in modo invero di difficile comprensione all’esi­stenza di un sequestro dello stesso fondo pignorato a garanzia della medesima pretesa dell’escutente che giustificherebbe a suo dire l’annullamento del pignoramento. Per quale motivo, egli non lo indica, ciò che rende la censura irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR). Ad ogni modo, il sequestro di un bene non ne impedisce il pignoramento (cfr. art. 279 cpv. 3 e 281 cpv. 1 LEF), semmai è il pignoramento a rendere il sequestro senza oggetto.

                                   4.   Che il ricorrente sia domiciliato in Ticino non è ovviamente un motivo di annullare o sospendere il pignoramento. Finché egli non paga la pretesa posta in esecuzione la PI 1 ha infatti diritto al pignoramento e alla realizzazione dei beni di lui (art. 88 segg. LEF). Manifestamente infondato, se non temerario, il ricorso va respinto.

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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