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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.08.2016 15.2016.65

August 5, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,110 words·~6 min·5

Summary

Ricorso contro l’elenco oneri in una procedura di realizzazione del pegno immobiliare. Collocazione dei creditori che hanno ottenuto il sequestro del pegno

Full text

Incarto n. 15.2016.65

Lugano 5 agosto 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Walser, vicepresidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 luglio 2016 di

 RI 1  (patrocinato dall’avv.  PA 1 )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’elenco oneri emesso il 24 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno immobiliare gravante l’unità di comproprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ (inc. imm. __________) promossa dalla

PI 2,   nei confronti di  

PI 1, (patrocinato dall’avv.  PR 1 )

                                         e, quale terza proprietaria del pegno, di

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 ha escusso PI 1 in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava la proprietà per piani n. __________, pari a __________ della particella n. __________ RFD di __________ per l’incasso di fr. 2'035'566.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015;

                                         che un secondo esemplare dello stesso precetto esecutivo è stato notificato alla terza proprietaria del fondo gravato, la __________;

                                         che il 3 giugno 2016 l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto unico della predetta unità, fissato per il __________ alle ore __________;

                                         che il 23 giugno 2016 l’avv. PA 1 ha insinuato nei confronti di PI 1 il credito del suo cliente RI 1, garantito da sequestro annotato a registro fondiario il 4 ottobre 2011, segnalando che lo stesso era in fase di convalida, sicché al suo cliente dovevano essere riconosciuti i benefici previsti dall’art. 281 LEF;

                                         che il 24 giugno 2016 l’UE ha comunicato agli interessati l’elenco oneri;

                                         che nella parte “B. Altri oneri” dell’elenco oneri, l’UE ha riportato dai fogli del registro fondiario relativi all’unità e al fondo base in questione diverse servitù, annotazioni e menzioni, tra cui la restrizione del diritto di disporre consecutiva al sequestro decretato a favore di RI 1, e ha indicato in una tabella in fondo all’elenco il numero del sequestro e dell’esecuzione a convalida dello stesso così come l’importo aggiornato al 24 agosto 2016;

                                         che con scritto dello stesso 24 giugno l’UE ha respinto l’insinua­­zione di credito di RI 1, spiegando che non è garantito da ipoteca legale o convenzionale;

                                         che con ricorso del 27 luglio 2016 RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisine appena menzionata e l’ammissione della sua pretesa nell’e­­lenco oneri senza eccezioni nella “Sezione A (Crediti garantiti da pegno immobiliare)” o, in subordine, nella “Sezione B (Altri oneri)”;

                                         che stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato agli altri interessati per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);

                                         che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 7 luglio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), il termine venendo a scadere durante le ferie esecutive dal 15 al 31 luglio e quindi il terzo giorno utile successivo, giusta i combinati art. 56 n. 2 e 63 LEF (per il rinvio degli art. 31 LEF e 145 cpv. 4 CPC);

                                         che il ricorrente fa valere che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 5A_394-395/2014 del 21 luglio 2014, pubblicata in BlSchK 2015 pagg. 185 segg.) anche le restrizioni del diritto di disporre consecutive a un sequestro devono essere inserite nella “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri;

                                         che l’insorgente ritiene pertanto il provvedimento impugnato in contrasto con tale giurisprudenza e postula l’iscrizione della sua pretesa nella sezione A dell’elenco oneri, richiamando il diritto di partecipare al pignoramento giusta l’art. 281 cpv. 1 LEF, e in via subordinata l’iscrizione nella sezione B;

                                         che la domanda principale va respinta non solo perché il Tribunale federale ha precisato, nella decisione invocata dal ricorrente, che le restrizioni del diritto di disporre annotate a registro fondiario in virtù dell’art. 960 cpv. 1 n. 1 e 3 devono, come i diritti personali annotati (art. 959 CC), essere iscritte nella “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri (consid. 4.2), ma anche perché il se­questro non conferisce al suo beneficiario alcun diritto reale né altro privilegio di diritto materiale sugli oggetti sequestrati (DTF 116 III 115 seg. consid. 3/a), sicché l’ufficio d’esecuzione, come giustamente rilevato nel provvedimento impugnato, è tenuto a rifiutarne la menzione nella sezione A dell’elenco oneri, siccome non implica un onere reale per il fondo (art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42);

                                         che in particolare l’art. 281 cpv. 1 LEF conferisce al sequestrante unicamente il diritto, di natura processuale, di partecipare in via inizialmente provvisoria a un pignoramento eseguito a favore di altri creditori dopo l’esecuzione del sequestro, ma non gli dà in sé la facoltà di partecipare a un’esecuzione in via di realizzazione del pegno né soprattutto il diritto di partecipare con i creditori pignoratizi alla distribuzione del provento della realizzazione del pegno;

                                         che i creditori sequestranti hanno una pretesa solo su un’even­­tuale eccedenza dopo integrale soddisfacimento dei creditori pignoratizi (art. 157 cpv. 2 LEF e 113 RFF, e in materia di pignoramento art. 146 cpv. 2 in relazione con l’art. 219 cpv. 4 LEF e art. 81 RFF);

                                         che la domanda intesa all’inserimento del credito dell’insorgente nella sezione B dell’elenco oneri risulta invece senza oggetto dal momento che ciò, in realtà, è già il caso;

                                         che in effetti il sequestro ottenuto dal ricorrente è menzionato nella rubrica “Annotazioni” della “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri (“Dg” __________ del 4 ottobre 2011), come peraltro rilevato dallo stesso ricorrente (v. ricorso, pag. 7, pto 7);

                                         che con il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso diventa senza oggetto;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   , ; –    ,     ; –      .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                   Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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